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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28210/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9569-2022 proposto da: A.S.P. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1016/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 1275/2029; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] medica Omessa graduazione funzioni [OSCURATO:PERSONA] al ricorso R.G.N.9569/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/09/2023 CC

1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento a corrispondere al ricorrente, dirigente medico con incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, la somma di € 150,00 per ogni mese di servizio prestato dal gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, che aveva impedito la corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione.

2. Per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. Con atto pervenuto il 15 settembre 2023, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante pro tempore dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

4. Successivamente è pervenuta (il 16/18 settembre 2023) accettazione da parte del controricorrente e del suo difensore.

5. La rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione.

6. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.

7. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9569-2022 proposto da: A.S.P. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1016/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 1275/2029; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] medica Omessa graduazione funzioni [OSCURATO:PERSONA] al ricorso R.G.N.9569/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC 1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento a corrispondere al ricorrente, dirigente medico con incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, la somma di € 150,00 per ogni mese di servizio prestato dal gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, che aveva impedito la corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione. 2. Per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con atto pervenuto il 15 settembre 2023, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante pro tempore dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 4. Successivamente è pervenuta (il 16/18 settembre 2023) accettazione da parte del controricorrente e del suo difensore. 5. La rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione. 6. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ. 7. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così d