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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1960

Cassazione n. 05477/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1960 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non sia consentito della legge poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione (cfr. pag. 11), avendo la sentenza adeguatamente vagliato le ragioni addotte con l'appello a sostegno della richiesta ed avendo illustrato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti, valorizzando in particolare: l'estrema gravità del fatto (integrato dal compimento di attività anche corruttiva di un appartenente alla Polizia penitenziaria, funzionale all'introduzione in carcere sia di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina); la quantità totale della sostanza destinata alla cessione a terzi; la presenza di apparecchiature telefoniche destinate ai detenuti al fine di consentire loro, in modo illecito, la comunicazione con l'esterno; ritenuto che tali connotazioni di particolare gravità del fatto siano state tutt'altro che illogicamente ritenute, dalla Corte territoriale, ostative alla concessione del beneficio (essendosi altresì evidenziato che le condizioni di salute del ricorrente non avevano impedito al violazione delle prescrizioni a lui imposte: cfr. pag. 12); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig er estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1960 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non sia consentito della legge poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione (cfr. pag. 11), avendo la sentenza adeguatamente vagliato le ragioni addotte con l'appello a sostegno della richiesta ed avendo illustrato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti, valorizzando in particolare: l'estrema gravità del fatto (integrato dal compimento di attività anche corruttiva di un appartenente alla Polizia penitenziaria, funzionale all'introduzione in carcere sia di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina); la quantità totale della sostanza destinata alla cessione a terzi; la presenza di apparecchiature telefoniche destinate ai detenuti al fine di consentire loro, in modo illecito, la comunicazione con l'esterno; ritenuto che tali connotazioni di particolare gravità del fatto siano state tutt'altro che illogicamente ritenute, dalla Corte territoriale, ostative alla concessione del beneficio (essendosi altresì evidenziato che le condizioni di salute del ricorrente non avevano impedito al violazione delle prescrizioni a lui imposte: cfr. pag. 12); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig er estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris