CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 28177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente 23't ORDINANZA sul ricorso 22088-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FRNCLD69L19F1873), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Molveno (TN), via Belvedere n. 59 e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Molveno (TN), via Belvedere n. 35; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 150/2017, pubblicata in data 10 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 14 dicembre 2008 decedeva [OSCURATO:PERSONA], vedova e senza figli. Con testamento olografo del 3 giugno 1992 [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato quali suoi eredi tre dei suoi quattro nipoti, Gabriella, Dario e [OSCURATO:PERSONA]. In data 22 gennaio 2009 veniva pubblicato un testamento olografo, recante data 9 aprile 2003, che nominava quale unico erede il quarto nipote, [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento i fratelli Claudio, Dario e Renzo, chiedendo di accertare la nullità del secondo testamento per difetto di autografia o comunque di pronunciare l'annullamento del medesimo per incapacità di intendere e volere della testatrice o per alterazione della data dell'atto; di accertare poi la propria qualità di erede testamentaria sulla base del testamento del 1992 e conseguentemente di condannare [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della quota di un terzo dei beni facenti parte dell'asse ereditario e al risarcimento dei danni causati dal mancato godimento degli stesso. Dopo l'assunzione delle prove orali, l'attrice ha proposto querela di falso e il giudice ha nominato un consulente tecnico, dandogli l'incarico "di accertare se il testamento datato 9 aprile 2003 presenti o meno una alterazione nella parte conclusiva della data (numero 3), indicando, se possibile e in caso di risposta positiva, in cosa consista l'alterazione". Depositata la perizia grafologica, è stata disposta una consulenza tecnica al fine di stabilire "se la de cuius fosse o meno incapace di intendere e di volere nell'aprile 2005".Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 232/2015, ha dichiarato la nullità del testamento olografo datato 9 aprile 2003, avendo la consulenza grafologica accertato l'alterazione della data, con correzione dell'ultima cifra dell'anno da 5 (2005) a 3 (2003); ha quindi dichiarato eredi, sulla base del testamento del 1992, Gabriella, Dario e [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire all'attrice la somma di euro 249.826,89, oltre ad interessi legali dal 14 dicembre 2008 al saldo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, in particolare sostenendo che la sola alterazione della data del testamento non può inficiare la validità della scheda per difetto di autografia. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza 10 giugno 2017, n. 150, ha accolto l'appello e ha rigettato le domande proposte in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] è l'unico erede di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice d'appello ha anzitutto chiarito che può aversi difetto di olografia del testamento - difetto che determina la nullità dell'atto - anche quando l'intervento di un terzo abbia avuto ad oggetto la redazione della sola data, ma tale intervento deve avere avuto luogo durante la redazione dell'atto. Nel caso in esame - ha accertato la Corte d'appello - vi è stato l'intervento di un terzo sulla data, ma è mancata la prova che tale intervento sia stato posto in essere durante la redazione del testamento, risultando anzi, sia pure indirettamente, provato che la correzione è stata posta in essere in un momento successivo. L'alterazione della data non ha pertanto comportato - ha proseguito la Corte - la nullità del testamento.La Corte d'appello ha poi ritenuto, in relazione alla proposta domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e volere della testatrice, necessario stabilire quando è stato redatto il medesimo; la Corte ha accertato che il testamento è stato redatto il 9 aprile 2005, ossia alla data originariamente apposta dalla testatrice. A tale data la testatrice non era però affetta - ha concluso il giudice d'appello sulla base della consulenza tecnica e delle prove - da totale incapacità di intendere e volere, con conseguente validità del testamento. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che fa valere ricorso incidentale condizionato. Controricorso al ricorso incidentale condizionato è proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi: 1. Il primo motivo contesta "nullità del procedimento per violazione degli artt. 221, comma 3, 70, comma 1, n. 5, e 71 c.p.c.": la Corte d'appello, stante la proposizione della querela di falso in primo grado, ha sì disposto la trasmissione degli atti ex art. 71 c.p.c. al pubblico ministero, ma dall'esame del fascicolo d'ufficio la comunicazione non risulta effettuata, così che il procedimento d'appello è affetto da nullità. Il motivo non può essere accolto. È vero che la Corte d'appello, come precisa la ricorrente, non fa cenno alla trasmissione degli atti al pubblico ministero e non lo indica nella intestazione della sentenza. La ricorrente però non considera che - secondo la posizione di recente espressa dalle sezioni unite di questa Corte - la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo non deve proporre querela di falso, ma domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura. Le sezioni unite hanno infatti osservato che, al fine di "evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo" (Cass., sez. un., n. 12307/2015), la parte che contesta l'autenticità del testamento deve proporre domanda di accertamento negativo dell'autenticità, domanda che è stata proposta dalla ricorrente (v. la p. 6 del ricorso ove alla nota 1 sono riportate le conclusioni di primo grado). Nel giudizio d'appello, pertanto, non era necessaria la partecipazione del pubblico ministero. 2. Il secondo motivo contesta "violazione per erronea applicazione dell'art. 2697 c.c *.: la Corte d'appello ha addebitato alla ricorrente l'onere di provare come l'intervento del terzo nella alterazione della data sia stato posto in essere durante la redazione del testamento, quando invece spettava al beneficiato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accertamento della sua qualità di erede in forza di detto testamento, provare che l'alterazione era stata successiva alla redazione del medesimo. Il motivo non può essere accolto. Il processo è stato instaurato dalla ricorrente che ha chiesto di dichiarare la nullità del testamento a causa della mancata autografia, essendo la data stata alterata, alterazione rilevante ove coeva alla redazione dell'atto. Tale circostanza faceva quindi parte dei fatti costitutivi della domanda della ricorrente e alla medesima spettava l'onere di provarla. Le sezioni unite, nella pronuncia n. 12307/2015 sopra menzionata, hanno infatti stabilito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa. Il ricorso principale va pertanto rigettato. II. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale, proposto in via condizionata. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio a favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis de