CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062HX4E) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03XSY5X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è totalmente inconsistente, formulato in prima persona apparentemente dall'imputato (si chiede il proscioglimento del sottoscritto) anche se firmato dal difensore; osservato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico poiché lamenta solamente la redazione per relationem della sentenza d'appello, tecnica che tuttavia non risulta affatto adottata nella motivazione (cfr. in particolare pg. 17 e 18 sulla individuazione degli elementi a carico dell'imputato), a dimostrazione di un ricorso per cassazione scollegato dalla realtà processuale; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MIl Con iglier estensore Il PresidenteFa V