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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15598/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha parzialmente riformato solo relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione di primo grado, confermando la condanna dell'imputato per il reato di minaccia aggravata.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 612, comma secondo, cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura (tra cui la denuncia di mancanza di effettiva valenza minacciosa della condotta e l'insistenza sull'avvenuta consegna dell'arma da fuoco da parte del ricorrente) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata).

Il motivo è anche formulato secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266, nonché Sez.

U, Ricci del 2016, in motivazione), posto che, nel caso di specie, in ragione della ritenuta sussistenza della contestata recidiva qualificata e X art. 99, comma quarto, cod. pen., il termine finale massimo di prescrizione (dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. pen., nel caso di recidivo reiterato), considerato il tempus commissi delicti (14 maggio 2012 e 15 giugno 2013, come accertato in sentenza di primo grado e ribadito dal giudice d'appello), sarebbe decorso solo successivamente alla sentenza di appello del 24.3.2022 ed è precluso dal formarsi del giudicato sostanziale derivato dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha parzialmente riformato solo relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione di primo grado, confermando la condanna dell'imputato per il reato di minaccia aggravata. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 612, comma secondo, cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura (tra cui la denuncia di mancanza di effettiva valenza minacciosa della condotta e l'insistenza sull'avvenuta consegna dell'arma da fuoco da parte del ricorrente) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata). Il motivo è anche formulato secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266, nonché Sez. U, Ricci del 2016, in motivazione), posto che, nel caso di specie, in ragione della ritenuta sussistenza della contestata recidiva qualificata e X art. 99, comma quarto, cod. pen., il termine finale massimo di prescrizione (dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. pen., nel caso di recidivo reiterato), considerato il tempus commissi delicti (14 maggio 2012 e 15 giugno 2013, come accertato in sentenza di primo grado e ribadito dal giudice d'appello), sarebbe decorso solo successivamente alla sentenza di appello del 24.3.2022 ed è precluso dal formarsi del giudicato sostanziale derivato dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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