Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36779/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 novembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 48-479 e 640 cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe simulato l'acquisto di ben 121 veicoli - in realtà nell'effettiva disponibilità di altri soggetti non identificati, intenzionati a rimanere proprietari occulti - inducendo in errore i pubblici ufficiali addetti alle pratiche auto, che inserivano i dati nel programma informativo e stampavano l'adesivo da apporre sulla carta di circolazione, nonché gli operatori del [OSCURATO:PERSONA], che validavano le procedure, facendo risultare falsamente l'imputato proprietario dei suddetti veicoli.

Con tali false intestazioni e con l'apertura di una partita IVA relativa a un'inesistente attività di commercio di auto, l'imputato avrebbe conseguito un ingiusto profitto per sé, consistito nel compenso percepito per ogni fittizia intestazione del veicolo, e avrebbe procurato un ingiusto profitto agli effettivi possessori dei veicoli, consistito: nel mancato pagamento del bollo dell'auto; nella disponibilità di un veicolo fittiziamente intestato e dunque tale da ostacolare l'identificazione dell'utilizzatore in caso di infrazione al codice della strada o nel coinvolgimento in attività illecite; nell'esenzione totale del pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione al Pubblico Registro del passaggio di proprietà (che in mancanza di partita IVA, per i privati sarebbe stato di euro 196); nella riduzione dell'importo delle marche da bollo da apporre per il passaggio di proprietà del veicoli (inferiore rispetto a quello previsto per i privati).

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, articolato con specifico riferimento al reato di cui agli artt. 48-479 cod. pen., deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Contesta la rilevanza degli elementi indiziari che i giudici di merito hanno posto a fondamento del giudizio di responsabilità in ordine al reato di falso, sostenendo che: le risultanze dei pubblici registri automobilistici non avrebbero valenza probatoria né della proprietà né del possesso del veicolo; la situazione di nullatenenza dell'imputato non potrebbe assurgere al rango di indizio ma, al massimo, costituire mero sospetto; la circostanza che due pregiudicati avessero utilizzato due dei veicoli intestati all'imputato non implicava che i medesimi li utilizzassero per commettere reati.

2.2. Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento al reato di cui all'art. 640 cod. pen., deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che mancherebbe uno degli elementi costitutivi del reato di truffa: il profitto.In particolare, il ricorrente contesta che il profitto possa essere consistito nel presunto compenso percepito dall'imputato, che anche nella stessa contestazione viene descritto solo come verosimile.

Il profitto non potrebbe consistere nel mancato pagamento delle imposte e dei bolli, che, anche nell'imputazione, viene riferito agli effettivi possessori dei veicoli.

Il ricorrente, infine, evidenzia che il soggetto passivo del reato - che nel caso in esame sarebbe lo Stato - non coinciderebbe con le vittime degli artifizi e dei raggiri commessi dall'imputato, che sarebbero i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché completamente versato in fatto.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Egli, in particolare, chiede una rivalutazione della gravità e della precisione degli indizi posti dai giudici di merito a fondamento del giudizio di responsabilità.

Al riguardo, va ribadito che «nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori>> (Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa, Rv. 241826).

Si tratta, dunque, di un sindacato di natura eminentemente logico-giuridica sulla //Z7 correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che non deve risultare inficiato da manifesta illogicità o contrarietà ai criteri legali di valutazione dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721).

Nel caso in esame, i giudici di merito non sono incorsi in alcun vizio logico né hanno violato i criteri legali di valutazione degli indizi.

Con particolare riferimento alla censura con la quale il ricorrente sostiene che le attestazioni dei pubblici registri automobilistici non siano idonei afprovare l'effettiva proprietà dei vincoli, va rilevato che tale affermazione non si pone in contrasto con la tesi accusatoria ma anzi la conforta, atteso che secondo la pubblica accusa e i giudici di merito l'imputato non sarebbe stato l'effettivo proprietario dei veicoli in questione.

Quanto alla nullatenenza dell'imputato, non appare che i giudici di merito siano incorsi in alcun vizio logico nel ritenere che tale circostanza fosse poco compatibile con la proprietà di ben 121 veicoli.

Quanto, infine, alla circostanza che due dei veicoli in questione erano stati sottoposti a controllo dalle forze dell'ordine mentre erano condotti da soggetti pregiudicati, va rilevato che anche tale elemento appare coerente con la tesi accusatoria, che ritiene che la falsa intestazione di tali veicoli fosse finalizzata a lasciare occulti gli effettivi titolari dei veicoli, che intendevano utilizzarli per finalità illecite.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Con riferimento al primo profilo, relativo al conseguimento del profitto da parte dell'imputato, va rilevato che i giudici di merito, facendo implicitamente riferimento alla prova logica, hanno ritenuto che nessuno si intesti 121 veicoli - assumendosi il peso del pagamento di imposte e bolli e delle conseguenze di eventuali infrazioni del codice della strada - senza ricevere nulla in cambio.

I giudici di merito, in ogni caso, hanno fatto riferimento anche al profitto perseguito "da altri", costituito dal mancato pagamento o dal pagamento in misura inferiore di imposte e bolli nonché dalla disponibilità di una sorta di "veicolo ombra".

La circostanza che tale profitto sia stato perseguito non dall'imputato, ma dagli effettivi possessori delle auto non rileva, atteso che espressamente l'art. 640 cod. pen. dà rilevanza al profitto procurato ad altri.

Infondata è anche la censura relativa alla mancata identità tra vittima degli artifizi e soggetto passivo del reato, atteso che gli artifizi sono commessi in danno dei dipendenti del P.R.A. - nell'esercizio delle loro funzioni -, il cui operato è riconducibile alla pubblica amministrazione.

Sotto altro profilo, va evidenziato che l'identità tra vittima degli artifizi e soggetto passivo del reato non è ritenuta necessaria dalla giurisprudenza più recente, secondo la quale, <<ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno» (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304).

E, nel caso di specie, risulta evidente la sussistenza del suddetto nesso di causalità, atteso che proprio attraverso l'induzione in errore dei pubblici dipendenti è stato possibile conseguire il profitto, con correlato danno per la pubblica amministrazione.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 novembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 48-479 e 640 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe simulato l'acquisto di ben 121 veicoli - in realtà nell'effettiva disponibilità di altri soggetti non identificati, intenzionati a rimanere proprietari occulti - inducendo in errore i pubblici ufficiali addetti alle pratiche auto, che inserivano i dati nel programma informativo e stampavano l'adesivo da apporre sulla carta di circolazione, nonché gli operatori del [OSCURATO:PERSONA], che validavano le procedure, facendo risultare falsamente l'imputato proprietario dei suddetti veicoli. Con tali false intestazioni e con l'apertura di una partita IVA relativa a un'inesistente attività di commercio di auto, l'imputato avrebbe conseguito un ingiusto profitto per sé, consistito nel compenso percepito per ogni fittizia intestazione del veicolo, e avrebbe procurato un ingiusto profitto agli effettivi possessori dei veicoli, consistito: nel mancato pagamento del bollo dell'auto; nella disponibilità di un veicolo fittiziamente intestato e dunque tale da ostacolare l'identificazione dell'utilizzatore in caso di infrazione al codice della strada o nel coinvolgimento in attività illecite; nell'esenzione totale del pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione al Pubblico Registro del passaggio di proprietà (che in mancanza di partita IVA, per i privati sarebbe stato di euro 196); nella riduzione dell'importo delle marche da bollo da apporre per il passaggio di proprietà del veicoli (inferiore rispetto a quello previsto per i privati). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, articolato con specifico riferimento al reato di cui agli artt. 48-479 cod. pen., deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Contesta la rilevanza degli elementi indiziari che i giudici di merito hanno posto a fondamento del giudizio di responsabilità in ordine al reato di falso, sostenendo che: le risultanze dei pubblici registri automobilistici non avrebbero valenza probatoria né della proprietà né del possesso del veicolo; la situazione di nullatenenza dell'imputato non potrebbe assurgere al rango di indizio ma, al massimo, costituire mero sospetto; la circostanza che due pregiudicati avessero utilizzato due dei veicoli intestati all'imputato non implicava che i medesimi li utilizzassero per commettere reati. 2.2. Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento al reato di cui all'art. 640 cod. pen., deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che mancherebbe uno degli elementi costitutivi del reato di truffa: il profitto.In particolare, il ricorrente contesta che il profitto possa essere consistito nel presunto compenso percepito dall'imputato, che anche nella stessa contestazione viene descritto solo come verosimile. Il profitto non potrebbe consistere nel mancato pagamento delle imposte e dei bolli, che, anche nell'imputazione, viene riferito agli effettivi possessori dei veicoli. Il ricorrente, infine, evidenzia che il soggetto passivo del reato - che nel caso in esame sarebbe lo Stato - non coinciderebbe con le vittime degli artifizi e dei raggiri commessi dall'imputato, che sarebbero i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché completamente versato in fatto. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in particolare, chiede una rivalutazione della gravità e della precisione degli indizi posti dai giudici di merito a fondamento del giudizio di responsabilità. Al riguardo, va ribadito che «nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori>> (Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa, Rv. 241826). Si tratta, dunque, di un sindacato di natura eminentemente logico-giuridica sulla //Z7 correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che non deve risultare inficiato da manifesta illogicità o contrarietà ai criteri legali di valutazione dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721). Nel caso in esame, i giudici di merito non sono incorsi in alcun vizio logico né hanno violato i criteri legali di valutazione degli indizi. Con particolare riferimento alla censura con la quale il ricorrente sostiene che le attestazioni dei pubblici registri automobilistici non siano idonei afprovare l'effettiva proprietà dei vincoli, va rilevato che tale affermazione non si pone in contrasto con la tesi accusatoria ma anzi la conforta, atteso che secondo la pubblica accusa e i giudici di merito l'imputato non sarebbe stato l'effettivo proprietario dei veicoli in questione. Quanto alla nullatenenza dell'imputato, non appare che i giudici di merito siano incorsi in alcun vizio logico nel ritenere che tale circostanza fosse poco compatibile con la proprietà di ben 121 veicoli. Quanto, infine, alla circostanza che due dei veicoli in questione erano stati sottoposti a controllo dalle forze dell'ordine mentre erano condotti da soggetti pregiudicati, va rilevato che anche tale elemento appare coerente con la tesi accusatoria, che ritiene che la falsa intestazione di tali veicoli fosse finalizzata a lasciare occulti gli effettivi titolari dei veicoli, che intendevano utilizzarli per finalità illecite. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Con riferimento al primo profilo, relativo al conseguimento del profitto da parte dell'imputato, va rilevato che i giudici di merito, facendo implicitamente riferimento alla prova logica, hanno ritenuto che nessuno si intesti 121 veicoli - assumendosi il peso del pagamento di imposte e bolli e delle conseguenze di eventuali infrazioni del codice della strada - senza ricevere nulla in cambio. I giudici di merito, in ogni caso, hanno fatto riferimento anche al profitto perseguito "da altri", costituito dal mancato pagamento o dal pagamento in misura inferiore di imposte e bolli nonché dalla disponibilità di una sorta di "veicolo ombra". La circostanza che tale profitto sia stato perseguito non dall'imputato, ma dagli effettivi possessori delle auto non rileva, atteso che espressamente l'art. 640 cod. pen. dà rilevanza al profitto procurato ad altri. Infondata è anche la censura relativa alla mancata identità tra vittima degli artifizi e soggetto passivo del reato, atteso che gli artifizi sono commessi in danno dei dipendenti del P.R.A. - nell'esercizio delle loro funzioni -, il cui operato è riconducibile alla pubblica amministrazione. Sotto altro profilo, va evidenziato che l'identità tra vittima degli artifizi e soggetto passivo del reato non è ritenuta necessaria dalla giurisprudenza più recente, secondo la quale, <<ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno» (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304). E, nel caso di specie, risulta evidente la sussistenza del suddetto nesso di causalità, atteso che proprio attraverso l'induzione in errore dei pubblici dipendenti è stato possibile conseguire il profitto, con correlato danno per la pubblica amministrazione. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
Sentenza Cassazione n. 36779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris