CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 31982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA per la correzione dì errore materiale nell'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024 (procedimento R.G. n. 30724/2023) a carico di [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] + 1 udita la relazione in camera di consiglio del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione; RITENUTO che, per mero errore materiale, nell'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 30724/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è indicato quale relatore «[OSCURATO:PERSONA]», anziché «[OSCURATO:PERSONA]»; che tale indicazione è esclusivamente riferita alla relazione effettuata in udienza e non a quella svolta nella camera di consiglio ai fini della decisione - svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] - e non ha rilevanza ai fini 't dell'assegnazione del procedimento e della redazione della sentenza, che rimangono a cura del consigliere relatore; che, infatti, l'art. 614, comma 3, cod. proc. pen. riguarda la sola relazione della causa ai fini della discussione dibattimentale, alla quale procede "il presidente o un consigliere da lui delegato"; che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 30724/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "udita la relazione svolta dal", invece' delle parole "consigliere [OSCURATO:PERSONA]" deve intendersi scritto "presidente [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso