CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 32261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32045/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6844/2021 depositata il18/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Latina, con riguardo alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita; che il Tribunale aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., riguardante un immobile di [OSCURATO:PERSONA], promesso in vendita dal [OSCURATO:PERSONA] ed in ordine al quale si assumeva quale promissario acquirente anche [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel giudizio; che i giudici di secondo grado, in particolare, motivavano la decisione, escludendo che il preliminare dissimulasse un mutuo con patto commissorio e che – al fine di far prevalere la promessa a favore del Fabrizi –potesse essere utilizzata la confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA]; che si è ritualmente costituito il [OSCURATO:PERSONA], per resistere alle domande avversarie; che si è altresì costituito il Fabrizi, per svolgere controricorso con ricorso incidentale; che sia il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380 bisc.p.c.; Considerato: che il ricorso principale è affidato a due motivi; che, col primo, il ricorrente assume la falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe trascurato di dare il giusto peso all’urgente bisogno di liquidità del promittente venditore e dunque di valutare la nullità di un contratto, volta ad eludere il divieto di patto commissorio: vi sarebbe pertanto stata un’erronea interpretazione dell’art. 2732 c.c.; che, col secondo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l’omessa valutazione di un fatto decisivo, giacché i giudici di secondo grado avrebbero dovuto ravvisare in alcune parziali restituzioni la prova di sottostanti prestiti concessi al [OSCURATO:PERSONA] stesso, e dunque la sussistenza di un patto commissorio; che il primo ed il secondo motivo del ricorso principale – che possono esser trattati congiuntamente, giacché censurano la stessa ratio decidendi– sono inammissibili; che la Corte territoriale ha così motivato circa la prospettazione del patto commissorio:“si ritiene non ricorrano i presupposti per poter affermare che il preliminare in questione dissimuli un mutuo con patto commissorio, posto che buona parte della somma pagata dal promissario acquirente (€ 235.000) è stata corrisposta non già “precedentemente o coevamente alla stipula del contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], bensì dopo oltre sei mesi, in data 21.12.2005..Dirimente è poi la circostanza che nel contratto preliminare in questione non è contenuto alcun meccanismo negoziale che preveda l’irrevocabile trasferimento dell’immobile promesso in vendita per l’ipotesi di inadempimento del promittente venditore/debitore e, nel contempo, per l’ipotesi inversa di suo adempimento, la permanenza dell’immobile medesimo nella sua titolarità”; che la motivazione suddetta appare plausibile sul piano logico e corretta sotto quello giuridico, ed è conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui “anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene, qualora la promessa di vendita abbia la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi”(Sez. 2, n. 23617 del 9 ottobre 2017); che i due motivi attaccano in definitiva la valutazione delle prove, siccome effettuata dalla Corte d’appello; che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la memoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] non apporta elementi idonei a modificare il quadro testé enunciato; che, mediante il ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell’art. 360 numero 5 c.p.c., dell’omesso esame di un fatto decisivo, ossia della prova dell’anteriorità opponibile del suo contratto preliminare concluso con il [OSCURATO:PERSONA]; che il Fabrizi osserva come tale prova, fornita attraverso la confessione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sia stata trascurata, allo stesso modo dell’omissione di una descrizione analitica del bene immobile, anche ai fini dell’identificazione catastale; che il motivo di ricorso incidentale è anch’esso inammissibile, sotto molteplici profili; che, in primo luogo, giusta l’autorevole insegnamento di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014); che il ricorrente incidentale o deduce un fatto storico, che però risulta esaminato dal giudice di appello (il contratto preliminare da lui sottoscritto, in tesi anteriore a quello [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]) oppure non deduce un fatto storico ma una circostanza a carattere processuale (valutazione della confessione del [OSCURATO:PERSONA]), oltre tutto presa esplicitamente in esame dai giudici di secondo grado; che, in secondo luogo le predette considerazioni costituiscono valutazioni di fatto incensurabili in cassazione; che le censure pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, com e anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che, in terzo luogo, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale segue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e del Fabrizi, in via solidale, alla rifusione delle spese processuali in favore del [OSCURATO:PERSONA], come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro dodicimila (dodicimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Fabrizi, di un ulteriore importo a titolo di contribut