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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39600/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/10/1983 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha accolto l'appello proposto dal P.m. vverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia, che in data 22 febbraio 2022 aveva sostituito con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico la misura custodiale applicata all'imputato per i reati di cui agli artt. 74, 73 d.P.R. n. 309 del 90 e detenzione di armi.

Con unico motivo denuncia cumulativamente l'erronea applicazione degli artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.

Deduce che il Tribunale si è limitato a ritenere preclusivo il giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza genetica, senza considerarne la flessibilità in relazione alla fluidità delle indagini e alla modificabilità del quadro probatorio: modifica nella specie intervenuta in relazione ai reati in materia di armi.

Segnala che l'addebito di cui al capo 41) era fondato solo su due conversazioni intercettate, il cui contenuto è risultato completamente diverso in sede di perizia, sicché il tenore inequivoco delle stesse, ritenuto in sede di riesame, è venuto meno e con esso il carattere armato dell'associazione; peraltro, per la detenzione di armi il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto, ascritto solo a [OSCURATO:PERSONA].

A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza, il Tribunale di Foggia non si era limitato a ritenere affievolite le esigenze cautelari solo in base al tempo trascorso dall'applicazione della misura (oltre due anni), ma anche in ragione degli ulteriori elementi nuovi indicati dalla difesa, quali: 1) la rescissione del legame con l'asserita organizzazione criminosa, atteso che dopo l'arresto del novembre 2016 il Miuccì non aveva fornito alcun contributo al presunto sodalizio; 2) !a deposizione dell'operante [OSCURATO:PERSONA], che in dibattimento aveva circoscritto l'operatività del gruppo criminale dal maggio 2016 al maggio 2017, con conseguente mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari per essere stato il Miucci detenuto dal 2011 al 2019 in regime custodiale e domiciliare.

Il Tribunale non ha valutato neppure il cd tempo silente, avuto riguardo all'assenza di comportamenti indicativi di pericolosità successivi al 2011, Si contesta anche la mancata valutazione del differente trattamento cautelare riservato ad altro imputato, ugualmente in posizione apicale; si censura pertanto, la mancanza di motivazione logica e persuasiva delle ragioni giustificative della decisione.

2. Il PG ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, non ravvisandosi le violazioni di legge né i vizi della motivazione denunciati.

A differenza di quanto prospettato nel ricorso, il Tribunale non si è affatto trincerato dietro il giudicato cautelare, ma ha partitamente esaminato le argomentazioni difensive, dando conto, in primo luogo, della posizione apicale ricoperta dal ricorrente nel sodalizio dedito al narcotraffico per cui si procede, operativo sin dal 2016 all'attualità, della partecipazione a reati scopo ed a reati in materia dì armi, oggetto del titolo cautelare, emesso nel novembre 2019 e confermato definitivamente da questa Corte; in secondo luogo, dell'inidoneità degli elementi emersi in dibattimento, segnalati dalla difesa (dichiarazioni del luogotenente Albanese e del perito sulle intercettazioni relative al capo 40), ad incrinare il quadro probatorio, non potendo gli stessi essere valutati in modo isolato ed atomistico, prescindendo dal contesto complessivo ed essendo l'istruttoria dibattimentale ancora in corso, sicché del tutto logicamente il Tribunale ha ritenuto non cristallizzate in modo definitivo le circostanze indicate al punto da trarne le conclusioni proposte dalla difesa.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto ininfluente il decorso del tempo trascorso dal ricorrente in stato di detenzione, in assenza di altri elementi indicativi di effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, al pari del cd tempo silente, trattandosi di elemento già valutato in sede applicativa.

Altrettanto correttamente ha ritenuto irrilevante la modifica disposta per altri coimputati, stante l'autonomia delle posizioni e della relativa valutazione cautelare, non vigendo alcun automatismo in materia cautelare né l'obbligatoria omogeneità di trattamento cautelare per la posizione dei correi; peraltro, l'attenuazione disposta per il coimputato indicato nel ricorso ha avuto breve durata, avendo il P.m. documentato l'aggravamento della misura disposto per il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva violato le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari ricevendo presso l'abitazione, tra gli altri, il figlio del ricorrente.

Né il Tribunale si è trincerato dietro la presunzione relativa di adeguatezza della misura di massimo rigore prevista per il reato associativo, in quanto ha specificamente dato conto dell'inadeguatezza della misura attenuata, essendo emerso, già in sede di riesame, che il Miucci, mentre si trovava in regime di arresti domiciliari aveva continuato ad impartire ordini e direttive ai sodali, a riprova del suo ruolo apicale e del suo spessore criminale, attestato anche dalla documentazione prodotta dal P.m. appellante sui perduranti rapporti tra il Miucci e [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan mafioso.

Ne deriva l'incensurabilità della valutazione del Tribunale, lineare, completa e coerente, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso.

Per le considerazioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/10/1983 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha accolto l'appello proposto dal P.m. vverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia, che in data 22 febbraio 2022 aveva sostituito con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico la misura custodiale applicata all'imputato per i reati di cui agli artt. 74, 73 d.P.R. n. 309 del 90 e detenzione di armi. Con unico motivo denuncia cumulativamente l'erronea applicazione degli artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Deduce che il Tribunale si è limitato a ritenere preclusivo il giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza genetica, senza considerarne la flessibilità in relazione alla fluidità delle indagini e alla modificabilità del quadro probatorio: modifica nella specie intervenuta in relazione ai reati in materia di armi. Segnala che l'addebito di cui al capo 41) era fondato solo su due conversazioni intercettate, il cui contenuto è risultato completamente diverso in sede di perizia, sicché il tenore inequivoco delle stesse, ritenuto in sede di riesame, è venuto meno e con esso il carattere armato dell'associazione; peraltro, per la detenzione di armi il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto, ascritto solo a [OSCURATO:PERSONA]. A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza, il Tribunale di Foggia non si era limitato a ritenere affievolite le esigenze cautelari solo in base al tempo trascorso dall'applicazione della misura (oltre due anni), ma anche in ragione degli ulteriori elementi nuovi indicati dalla difesa, quali: 1) la rescissione del legame con l'asserita organizzazione criminosa, atteso che dopo l'arresto del novembre 2016 il Miuccì non aveva fornito alcun contributo al presunto sodalizio; 2) !a deposizione dell'operante [OSCURATO:PERSONA], che in dibattimento aveva circoscritto l'operatività del gruppo criminale dal maggio 2016 al maggio 2017, con conseguente mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari per essere stato il Miucci detenuto dal 2011 al 2019 in regime custodiale e domiciliare. Il Tribunale non ha valutato neppure il cd tempo silente, avuto riguardo all'assenza di comportamenti indicativi di pericolosità successivi al 2011, Si contesta anche la mancata valutazione del differente trattamento cautelare riservato ad altro imputato, ugualmente in posizione apicale; si censura pertanto, la mancanza di motivazione logica e persuasiva delle ragioni giustificative della decisione. 2. Il PG ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, non ravvisandosi le violazioni di legge né i vizi della motivazione denunciati. A differenza di quanto prospettato nel ricorso, il Tribunale non si è affatto trincerato dietro il giudicato cautelare, ma ha partitamente esaminato le argomentazioni difensive, dando conto, in primo luogo, della posizione apicale ricoperta dal ricorrente nel sodalizio dedito al narcotraffico per cui si procede, operativo sin dal 2016 all'attualità, della partecipazione a reati scopo ed a reati in materia dì armi, oggetto del titolo cautelare, emesso nel novembre 2019 e confermato definitivamente da questa Corte; in secondo luogo, dell'inidoneità degli elementi emersi in dibattimento, segnalati dalla difesa (dichiarazioni del luogotenente Albanese e del perito sulle intercettazioni relative al capo 40), ad incrinare il quadro probatorio, non potendo gli stessi essere valutati in modo isolato ed atomistico, prescindendo dal contesto complessivo ed essendo l'istruttoria dibattimentale ancora in corso, sicché del tutto logicamente il Tribunale ha ritenuto non cristallizzate in modo definitivo le circostanze indicate al punto da trarne le conclusioni proposte dalla difesa. Il Tribunale ha correttamente ritenuto ininfluente il decorso del tempo trascorso dal ricorrente in stato di detenzione, in assenza di altri elementi indicativi di effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, al pari del cd tempo silente, trattandosi di elemento già valutato in sede applicativa. Altrettanto correttamente ha ritenuto irrilevante la modifica disposta per altri coimputati, stante l'autonomia delle posizioni e della relativa valutazione cautelare, non vigendo alcun automatismo in materia cautelare né l'obbligatoria omogeneità di trattamento cautelare per la posizione dei correi; peraltro, l'attenuazione disposta per il coimputato indicato nel ricorso ha avuto breve durata, avendo il P.m. documentato l'aggravamento della misura disposto per il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva violato le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari ricevendo presso l'abitazione, tra gli altri, il figlio del ricorrente. Né il Tribunale si è trincerato dietro la presunzione relativa di adeguatezza della misura di massimo rigore prevista per il reato associativo, in quanto ha specificamente dato conto dell'inadeguatezza della misura attenuata, essendo emerso, già in sede di riesame, che il Miucci, mentre si trovava in regime di arresti domiciliari aveva continuato ad impartire ordini e direttive ai sodali, a riprova del suo ruolo apicale e del suo spessore criminale, attestato anche dalla documentazione prodotta dal P.m. appellante sui perduranti rapporti tra il Miucci e [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan mafioso. Ne deriva l'incensurabilità della valutazione del Tribunale, lineare, completa e coerente, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso. Per le considerazioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod
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