CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 34832/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4688/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatoe difeso dagli A vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL], avv.giorgioalgozinilegalmail.it, [OSCURATO:EMAIL]), come da procura in calce alricorso, elettivamente domiciliat a in ROMA , via [OSCURATO:PERSONA] n. 37 presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - Oggetto:Contratto di somministrazione –Ente locale– Uso servizio idrico privato. CC 21.10.2024 Ric. n. 4688/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contro COMUNE di CARINI , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - Controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1625/2021pubblicatail 12 ottobre 202 1 dal la Corte d’appello di PALERMO; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21ottobre 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.il Tribunale di Palermo con sentenza non definitiva in data 28/02-04/04/2000 accoglieva sia la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di Carini sia quella riconvenzionale proposta dal Comune nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] ed in particolare : - dichiarava il diritto della Società [OSCURATO:SOCIETA]. di percepire dal Comune «una somma di denaro corrispondente al valore d'uso e reddituale degliimpianti acquedottistici di proprietà della stessa per il periodo 19.10.1984- 03.10.1990 » ; - riconosceva il dirit to del Comune di Carini di compensare il debitoverso la SO.R . I . con il proprio credito al rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'acquedotto; - dichiarava inammissibili le domande della [OSCURATO:SOCIETA].nei confronti degli ex Sindaci del Comune di Carini,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per carenza di legittimazione passiva,e rimetteva la causa in istruttoria disponendo, con separata ordinanza, procedersi a C.T.U. per la quantificazione delle somme dovute dal Comune di Carini ; a vverso la sentenza non definitiva formulavano riserva di appello entrambe le parti; CC 21.10.2024 Ric. n. 4688/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. l o stesso Tribunale, all’esito dell’istruttoria, pronunciava sentenza definitiva n. 11090/05 con cui condannava il Comune a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA].la somma di Lire 2.427.000.000 e le spese di lite ; 3. i l Comune di Carini appellava entrambe le sentenze; la [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva all’appello e proponeva appello incidentale; i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano nel giudizio di appello; 4. l a Corte d’ A ppello di Palermo con sentenza n. 57/2012, valutate « le censure mosse, da entrambe le parti, alla c.t.u. espletata in prime cure»ne disponeva la rinnovazione e, sulla base della rinnovata c.t.u., decideva la causa elevando la misura dell’indennità per l’utilizzo dell’acquedotto a Lire 5.431.836,48 , respingeva sia la domanda del Comune di rimborso delle spese di gestione che quella incidentale spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. riguardo i danni subiti dagli impianti; 5.la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 654/2018 in accoglimento del ricorso principale proposto dal Comune di Carini “nei limiti di cui in motivazione” cassava le sentenze impugnate con rinvio e rilevava d’ufficio il difetto di legittimazione passiva dello stesso Comune tenuto conto del fatto che lo stesso Ente locale era stato designato, a seguito di sequestro, « custode giudiziario degli impianti di eduzione e distribuzione dell’acqua di proprietà della Sori»,avendo gestito gli impianti nella veste di ausiliario del giudice, del fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. disponesse degli strumenti appropriati di tutela ande far valere le proprie pretese, una volta cessati gli effetti del sequestro e che l’azione ex art. 2041 c.c. mancasse del necessario caratteresussidiario; 6.la Corte d’Appello di Palermo, a seguito della riassunzione proposta dal Comune di Carini, e sull a rinnovata richiesta della [OSCURATO:SOCIETA].di accogliere il gravame incidentale , dichiarata la contumacia degli ex Sindaci,in parziale riforma delle sentenze non definitiva e definitiva del Tribunale di Palermo , ha rigettato la domanda di CC 21.10.2024 Ric. n. 4688/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi indebito arricchimento proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di Carini, ha dichiarato inammissibili le altre domande avanzate dalla medesima s ocietà nonché quella proposta dal Comune e voltaad ottenere la restituzione delle somme pagate alla [OSCURATO:SOCIETA].in esecuzione della sentenza 57/2012 della Corte di Appello di Palermo, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare al Comune di Carini un quarto delle spese deitre gradi del giudizio e del giudizio di rinvio, e nella stessa percentuale, quelle delle consulenze espletate in primo e secondo grado , compensando i restanti tre quarti; 7.avverso la sentenza della Corte d’appello in sede di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi ; ha resistito con controricorso il Comune di Carini, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da un unico motivo d'impugnazione; 8. l a trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; parte ricorrente principale ha depositato memoria. Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso l a società ricorrente principale denuncia la “nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)”; in particolare,assume che la propria domandaha avuto costantemente ad oggetto la condanna del Comune di Carini al pagamento di una somma, in dipendenza dei fatti diffusamente descritti; di aver sempre insistito per l’accoglimento di quelladomanda e di non avervi mai rinunciato, né espressamente né implicitamente; ritiene pertanto evidente che la Corte territoriale abbia erroneamente fatto leva sulla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]., nel suo appello incidentale, aveva «concentrato le sue difese sull’azione ex art. 2041 c.c.» ed aveva « censurato la quantificazione dell’indennizzo e le modalità di calcolo della rivalutazione», e che poi, nel suocontroricorso per cassazione aveva CC 21.10.2024 Ric. n. 4688/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi «resistito alle doglianze del Comune ... senza insistere su altre domande»; a parere della ricorrente,si tratta di circostanze che non potevano impedire algiudice d’appello di valutare la fondatezza della domanda alla stregua di unadiversa qualificazione giuridica, senza qualificarlacome “nuova”; 1.1.Il motivo è infondato; questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio richiama e condivide, secondo cui soltanto la parte pienamente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte, e per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa ( Cass. Sez. 1,06/04/2021 n. 9265 ; in tema di e ccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado, v. da ultimo, Cass. Sez. 3 , 27/09/2024, n. 25876); alla luce del ricordato principio, corretta è la statuizione della Corte d’appello la quale ha affermato come inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla odierna ricorrente soltanto con il giudizio di rinvio;nel caso in esame, sebbene la odierna ricorrente avesse chiesto in prime cure condannarsi il Comune odierno controricorrente al ristoro dei danni e al pagamento di una somma corrispondente al valore d’uso degli impianti “a titolo risarcitorio e/o di indebito arricchimento e/o qualsivoglia altro titolo o causale” (v. pag. 12 del ricorso), tuttavianon ripropose, com’era suo onere, nella comparsa di risposta all’appello l’intera domanda risarcitoria ovvero non insistettenel richiedere la corresponsione ad altro titolo di dette somme, avendo concentrato le sue difese esclusivamente ai sensi dell’art. 2041 c.c. e avendo riproposto col gravame incidentale la sola censura riguardante le modalità di calcolo della rivalutazione CC 21.10.2024 Ric. n. 4688/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sull’indennizzo liquidato dalla Corte d’appello (pag. 7 della sentenza quiimpugnata); neppure giova alla parte ricorrente il richiamo fatto alle pronunce di questa Corte, secondo cuile ipotesi di prospettazione o specificazione della domanda in appellonon costituiscono domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi piuttosto di una diversa qualificazione giuridica dell’oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti(Cass. n.15470/2024, Cass., n. 9397/2024, Cass., n. 6292/2023, Cass. n. 24055/2008)(cfr. pagg. 6 e 7 in memoria), per il semplice fatto che nel caso in esame sono mancate in sede di impugnazione le stess e prospettazione e specificazione , formulate soltanto in sede di riassunzione da rinvio; pertanto, la sentenza oggetto di ricorso non è affetta dal vizio di nullità denunciato; 1.2. Con il secondo motivo denunzia la “ v iolazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (art.360 n. 4 c.p.c.)” in particolare, ribadisce come nonvera la circostanza di aver proposto nel giudizio di rinviodomande nuove rispetto a quelle spiegate nelle altre fasi e gradi del giudizio; si è invece limitata a sollecitare il potere della Corte di merito di dare unaqualificazione giuridica della fattispecie diversa da quella dei primi giudici; 1.2.1.il motivo è inammissibile; la ricorrente tende, nella sostanza, a denunciare profili di fatto e a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - d elle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, CC 21.10.2024 Ric. n. 4688/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); la stessa prospettazione della censura, conferma che le domande risarcitorie proposte in prime cure furono “riproposte” soltanto col giudizio di rinvio, in tal guisa confermando la esattezza del rilievo della Corte di merito (pag. 18 del ricorso); 2. con l’unico motivo il ricor rente incidentale denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.)” e contesta la statuizione inerente la compensazione nella misura dei ¾ delle spese di tutti i gradi di giudizio operata dalla Corte territoriale; 3.il motivo è infondato ; 3.1. la c orte territoriale, nel liquidare le spese dell’intero giudizio e delle sue fasi, comprensive di quellarelativa al giudizio di legittimità, definito con la sentenza n. 654 /20 18 , che rinviò all a stessa c orte per l’ulteriore corso, si è corretta mente uniformata ai principi espressi da questa Corte, atenore dei quali in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte ( cfr. Cass. n.15506/2018 , Cass. n. 20289/2015 , Cass. n. 2634/2007,Cass. Sez. U , 08/11/2022 n. 32906 ); 4. Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. CC 21.10.2024 Ric. n. 4688/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] rigetta i ricors i, principale e incidentale . Compensa tra i ricorrentile spese del giudizio di legittimità. A carico della ricorrenteprincipale e di quello incidentale , stante il rigetto di entrambi i ricorsi, sussiste l’obbligo di versare rispettivamente un ulteriore importo a titolo di contri