CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36666/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoannullarsi con rinvio il provvedimento gravato, per un nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, Il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ilreato di cui all’art. 49 4 cod. pen., contestato al capo a), per intervenuta remissione di querela, e assolto l’imputato dal reato di cui all’art.494 cod. pen., contestato al capo b), ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., di induzione in errore della compagnia telefonica TIM sulla identità del contraente, sottoscrivendo un contratto telefonico, fingendosi [OSCURATO:PERSONA]. 2.Contro l'anzidetta sentenza, il Pubblico Ministero propone ricorso, affidato adue motiv i, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 3, cod. proc. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art.494 cod. pen., con riguardo alla declaratoria di non doversi procedere per ilcapo a) per intervenuta remissione di querela , in quanto trattasi di reato procedibile d’ufficio. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale,in relazione all’art.131 bis cod. pen., con riguardo al reato di cui al capo b). Si deduce che il Tribunale avrebbe disatteso uno dei presupposti per l’applicabilità della norma richiamata che prevedela non abitualità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Al capo a) della imputazione, si contesta all'imputato il reato di cui all’art.494 cod. pen.,di induzione in errore della compagnia telefonica TIM sulla identità del contraente, sottoscrivendo un contratto telefonico. Trattasi direato procedibile di ufficio. La intervenuta remissione di querela non produce l'estinzione del reato, che il Tribunale, invece, ha erroneamente dichiarato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La disposizione dell’art.131 bis cod. pen., nell’interpretazione fornita da codesta Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento, vale a dire, la "particolare tenuità" del fatto, la circostanza che la condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Sv. 244910). Secondo il dictum delle Sezioni Unite Ubaldi,la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto,la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che -salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131- bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064). In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, ovvero quando si valuti l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024,Rv. 286175 – 02 ; Se z. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347 –01), e non va tenuto conto dei reati estinti,ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 5, Sentenza n. 24089 del 05/05/2022,Rv. 283222 – 01 ; Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705 -01). Nella specie, il Tribunale haapplicato l’art. 131 bis cod. pen. a vuto riguardo soltanto alla assenza di pericolosità sociale della condotta per la successiva risoluzione del contratto da parte del gestore della telefonia e, dunque , per la rilevanza particolarmente lieve della responsabilità penale dei fatti contestati. Il Tribunale omette di motivare con riferimento al presupposto della non abitualità della condotta, con riguardo alla reiterazione del comportamento delittuoso nel presente procedimento. 3. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnataper nuovo giudizio al Tribunale di Asti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.