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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 13376/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t- 4 L.,IA d ~Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo k4 l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Nuoro, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e conseguente giudizio ordinario, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., così come riqualificato l'originario delitto di cui all'art. 640 cod. pen. 1.2.

Nella ricostruzione operata dai Giudici di merito, l'imputato, dopo aver dato in gestione a [OSCURATO:PERSONA] il locale "Pizzeria da Willy" di Posada, adiacente ad un appartamento di sua proprietà, in cui alloggiava la compagna del figlio con suo nipote, prelevava, mediante una artigianale derivazione della linea, la corrente elettrica per tale appartamento direttamente dall'impianto del locale condotto dalla Pastorino, in tal modo addebitandole i relativi consumi.

2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva quattro motivi con cui deduce:

2.1. Violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza volta ad ottenere una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., formulata per mancanza della condizione di procedibilità, atteso che la persona offesa aveva rimesso la querela prima dell'inizio del processo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha promosso un giudizio senza averne titolo, per cercare prove di altro reato non contestato;

2.2. Abnormità dell'anzidetta ordinanza di rigetto, non potendo il giudice rigettare la richiesta di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in presenza dei requisiti di legge.

Si tratta, infatti, di atto non contemplato negli schemi giuridici processuali di riferimento, atteso l'obbligo per il giudice, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., di dichiarare con sentenza la mancanza della condizione di procedibilità;

2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello motivato in merito alla carenza della condizione di procedibilità, essendosi invece soffermata sull'assenza di lesione al diritto di difesa;

2.4. Declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale motivato in merito alla richiesta declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, considerato che il fatto contestato si colloca tra l'agosto e il settembre 2014.

Il giudizio di appello è stato celebrato il 28/09/2022 quando il reato era già prescritto.

Anche sulla questione, eccepita in conclusioni scritte della difesa, la Corte di appello non ha espresso alcuna motivazione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

4. In data 22/11/23 sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nelle ragioni del ricorso.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Deve invero darsi atto che, in data 06/03/20 (data antecedente alla sentenza di primo grado, pronunciata il 10/11/2021), la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva sottoscritto, innanzi ai Carabinieri della Stazione di Bono, atto di remissione della querela originariamente sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, detta remissione deve intendersi tacitamente accettata, stante che il querelato non ha manifestato alcuna volontà di ricusa della stessa, esplicita o tacita, mediante fatti incompatibili con la volontà di accettazione.

6. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Spese a carico del querelato.

Così deciso il 29 novembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t- 4 L.,IA d ~Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo k4 l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Nuoro, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e conseguente giudizio ordinario, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., così come riqualificato l'originario delitto di cui all'art. 640 cod. pen. 1.2. Nella ricostruzione operata dai Giudici di merito, l'imputato, dopo aver dato in gestione a [OSCURATO:PERSONA] il locale "Pizzeria da Willy" di Posada, adiacente ad un appartamento di sua proprietà, in cui alloggiava la compagna del figlio con suo nipote, prelevava, mediante una artigianale derivazione della linea, la corrente elettrica per tale appartamento direttamente dall'impianto del locale condotto dalla Pastorino, in tal modo addebitandole i relativi consumi. 2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva quattro motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza volta ad ottenere una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., formulata per mancanza della condizione di procedibilità, atteso che la persona offesa aveva rimesso la querela prima dell'inizio del processo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha promosso un giudizio senza averne titolo, per cercare prove di altro reato non contestato; 2.2. Abnormità dell'anzidetta ordinanza di rigetto, non potendo il giudice rigettare la richiesta di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in presenza dei requisiti di legge. Si tratta, infatti, di atto non contemplato negli schemi giuridici processuali di riferimento, atteso l'obbligo per il giudice, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., di dichiarare con sentenza la mancanza della condizione di procedibilità; 2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello motivato in merito alla carenza della condizione di procedibilità, essendosi invece soffermata sull'assenza di lesione al diritto di difesa; 2.4. Declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale motivato in merito alla richiesta declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, considerato che il fatto contestato si colloca tra l'agosto e il settembre 2014. Il giudizio di appello è stato celebrato il 28/09/2022 quando il reato era già prescritto. Anche sulla questione, eccepita in conclusioni scritte della difesa, la Corte di appello non ha espresso alcuna motivazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. In data 22/11/23 sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nelle ragioni del ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato. Deve invero darsi atto che, in data 06/03/20 (data antecedente alla sentenza di primo grado, pronunciata il 10/11/2021), la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva sottoscritto, innanzi ai Carabinieri della Stazione di Bono, atto di remissione della querela originariamente sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, detta remissione deve intendersi tacitamente accettata, stante che il querelato non ha manifestato alcuna volontà di ricusa della stessa, esplicita o tacita, mediante fatti incompatibili con la volontà di accettazione. 6. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso il 29 novembre 2023 Il
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