CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 43492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/2/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il proposto ricorso riguarda la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto con dichiarazione del 14 giugno 2021 avverso la sentenza del 30 ottobre 2019 (depositata il 6 maggio 2021); Ritenuto che il ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati, limitati ad un'affermazione assertiva e trascurando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito che ha esaminato il contenuto dei motivi di appello che si limitavano alla denuncia di vizi e a chiedere un nuovo giudizio, e li ha confrontati con la sentenza di primo grado che, invece, aveva diffusamente argomentato la sussistenza del reato associativo e il contributo partecipativo dell'imputato nonché la sua responsabilità per i reati fine; ritenuto che le ragioni illustrate non sono superate dai rilievi sviluppati con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza anche con riferimento alla prescrizione dei reati-fine poiché, tenuto conto della data di commissione dei fatti; delle aggravanti per i reati fine (quella di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/1990 che comporta l'aumento di pena da un terzo alla metà) e della recidiva specifica, anche senza tenere conto della sospensione della prescrizione per mesi cinque e giorni ventuno, il termine massimo di prescrizione non è ancora decorso e maturerà solo il 1 settembre 2023 per il reato sub capo B); il 9 ottobre 2023, per il reato sub capo D); il 12 ottobre 2023, per il reato sub capo E); il 23 ottobre 2023 per il reato sub capo L);i1 15 ottobre 2023), per il reato sub capo M); secondo il corretto inquadramento in diritto compiuto dalla sentenza impugnata, la prescrizione non può ritenersi maturata neppure con riferimento al reato associativo (la prescrizione massima per detto reato sarebbe teoricamente decorsa il 11 agosto 2021 e, con la sospensione per mesi cinque e giorni ventuno al 31 gennaio 2022 e, con la sospensione COVID, al 4 aprile 2022), trattandosi di eventi irrilevanti poiché, secondo il corretto argomento in diritto della Corte di merito, la inammissibilità per genericità dell'atto di appello preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 52145 del 4/5/2018, n.m.); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1