CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 41625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Foggia revocava la precedente ordinanza - con la quale aveva ordinato lo stralcio di alcune posizioni, tra cui quella del Santangelo, e la conseguente trasmissione degli atti la G.u.p. - disponendo la prosecuzione del processo. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato. Premette il ricorrente che: 1) all'udienza del 9 febbraio 2022, il Tribunale, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], disponendo lo stralcio delle relative posizioni processuali e la restituzione degli atti al G.u.p., e l'udienza proseguiva nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) a quel punto, la difesa e il pubblico ministero osservavano che le posizioni di tutti gli imputati, in quanto relative al medesimo capo di imputazione, erano connesse e quindi, per ragioni di opportunità, rilevavano che non dovrebbe disporsi lo stralcio; 3) in considerazione di ciò, il Tribunale, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al G.u.p.; 4) successivamente il Tribunale, melius re perpensa, rilevata la regolarità delle notifiche eseguite nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relative alla fissazione dell'udienza preliminare, revocava la precedente ordinanza nella parte in cui si era disposta la trasmissione degli atti al G.u.p. in relazione a detti imputati, confermando, invece, lo stralcio delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, ad avviso del difensore il provvedimento sarebbe abnorme, in quanto, con la prima ordinanza, con cui si era disposta la trasmissione di tutti gli atti al G.u.p., il Tribunale si era spogliato del fascicolo processuale, con l'adozione di un provvedimento avente carattere definitivo per la fase del giudizio; l'ordinanza impugnata è stata perciò ernssa in carenza di potere, in quanto il Tribunale era privo di qualsiasi potestktecisione per avere trasmesso al G.u.p. l'intero fascicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Da questo emerge dagli atti, all'udienza dibattimentale del 9 febbraio 2022, il Tribunale, in un primo momento, dichiarò la nullità del decreto dispositivo del giudizio nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Buonocore per nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, disponendo, in relazione alla posizione di costoro, la restituzione degli atti al G.u.p.; quindi, su sollecitazione delle parti, ritenendo sussistenti ragioni di connessione, dispose la restituzione degli atti al G.u.p. dell'interno fascicolo processuale; in seguito, melius re perpensa, ritenuto che nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'azione penale era stata correttamente esercitata, non essendo ravvisabile alcuna nullità, revocò la precedente ordinanza, disponendo la prosecuzione del processo nei confronti dei tre imputati. 3. Prima ancora di valutare eventuali profili di abnormità del provvedimento imputato è preliminare esaminare la sussistenza dell'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, in ordine al quale non si rinvengono ragioni per escluderne la rilevanza in ragione della sola abnormità dell'atto impugnato. Anche in caso di impugnazione dell'atto abnorme deve rinvenirsi l'interesse di chi la proponga, che si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione e che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244110 - 01 [OSCURATO:PERSONA]). E' sufficiente, in proposito, ricordare quanto illustrato dalle Sez. Unite, con fissazione di principi validi per qualunque provvedimento impugnabile: l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicchè non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purchè però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, dep. 28/10/2008, Guerra, Rv. 240814).6. Da queste premesse, consegue inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, che nemmeno è stato indicato dal ricorrente né esso è obiettivamente rinvenibile nella vicenda impugnatoria in esame. 7. Si osserva, inoltre, che il provvedimento impugnato nemmeno appare viziato da abnormità. 8. Secondo la copiosa giurisprudenza elaborata dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez, U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221), l'atto può definirsi abnorme sotto un duplice, alternativo, profilo: quello "strutturale", che sussiste allorquando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ciò ricorre sia nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), sia quando il provvedimento giudiziale devii dallo scopo del potere di cui è esplicazione, siccome adottato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); quello "funzionale", che è ravvisabile allorquando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la "stasi" del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 9. Orbene, nel caso in esame non è dato ravvisare alcun profilo di abnormità del provvedimento impugnato essendo semmai, se non abnorme, quantomeno viziata da illegittimità l'ordinanza revocata, con la quale il Tribunale aveva disposto la restituzione degli atti al G.u.p. anche in relazione alle posizioni soggettive non attinte dalla nullità concernente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ciò che avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti.10. Si osserva, infine, che, in relazione alla revoca dell'ordinanza, nemmeno è ravvisabile una asserita "carenza di potere", il quale permane in capo al Tribunale fintato che il fascicolo processuale rimane nella sua disponibilità, ciò che è ravvisabile nel caso in esame, in quanto l'udienza dibattimentale non si era ancora conclusa. 11. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro