CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21995/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di pro- cura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso Oggetto: tributi– IVA -rimborso N.21995/23 R.G. Est. F. D’Aquino il suo studio in Roma, Via XXIV Maggio, 43 ([OSCURATO:PERSONA]) e con domicilio PEC – controricorrente - avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Veneto , n. 360/07/23depositata in data 12 aprile 2023 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnatoun diniego di rimborso IVA, relativo al periodo di imposta 2016, chiesto a rimborso nel 2017, il quale traeva origine dall’acquisto di un immobile nel 2008, la cui eccedenza veniva riportata via via a nuovo e di cui il credito oggetto del giudizio costituiva importo residuo. L’Ufficio aveva contestato il difetto di inerenza dell’acquisto immobiliare e l’inesistenza del credito chiesto a rimborso. 2. La CTP di Venezia ha accolto il ricorso. 3. La CTR del Veneto, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo il credito certo, nonché sussistenti i pre- supposti per l’inerenza dell’operazione sottostante. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; re- siste con controricorsola società contribuente. 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sen- tenza impugnata ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria nonpuò contestare senza alcuna limitazione temporale l’esistenza del credito. Osserva parte ricorrente che, a differenza dell’accertamento di N.21995/23 R.G. Est. F. D’Aquino maggiori debiti, la contestazione del credito o, comunque, dell’ecce- denza detraibile, da parte dell’Ufficio non sia assoggettata ad alcun ter- mine di decadenza. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’operazione sottostante fosse coerente con l’og- getto sociale, sia priva di illustrazione del percorso logico. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’operazione sottostante la creazione del credito IVA, con- sistente nella compravendita del 2008, avesse correttamente generato una eccedenza di IVAdetraibile. Deduce parte ricorrente che l’inerenza di un costo, quale presupposto della detraibilità della relativa IVA, vada intesa come corrispondenza tra acquisti e finalità dell’impresa, corri- spondenza il cui onere della prova non sarebbe stato assolto da parte contribuente, stante il mancato esercizio di una attività immobiliare, nonché stante l’oggetto della attività di impresa costituito da fornitura di prestazioni di completamento di edifici in subappalto. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare la proposta di definizione acce- lerata in relazione ai tre motivi di ricorso proposti. Quanto al primo motivo, lo stesso si rivela inammissibile, essendo la ratio decidendi della sentenza impugnataincentrata non sulla decadenza dell’Ammini- strazione finanziaria dal potere di contestare l’esistenza del credito (come invece aveva fatto il giudice di primo grado), bensì sull’assolvi- mento dell’onere della prova del credito IVA e sulla inerenza dell’ope- razione sottostante all’attività di impresa (“a parere di questo Collegio, N.21995/23 R.G. Est. F. D’Aquino la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], costituita nel 2008, ha di- mostrato di operare nel settore edile e immobiliare, in coerenza con il proprio oggetto sociale, avendo acquistato terreni e fabbricati, con con- seguente detrazione dell’ Iva assolta nei confronti del cedente. Quindi, appare incontestabile che, nel rispetto del principio dell’inerenza, la so- cietà avrebbe potuto portare in detrazione l’Iva già nel 2008”).Il punto motivazionale indicato dal ricorrente, lungi dal costituire una autonoma ratio decidendi, costituisce un passaggio argomentativo che non si è tradotto in una statuizione in grado di condizionare la decisione, posto che il giudice di appello ha, comunque, accertato nel merito l’esistenza del creditoper rispetto del principio di inerenza cd. qualitativa. 5. Infondato è il secondo motivo, essendo la sentenza impugnata rispettosa dell’obbligo costituzionale di motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), fondata –come testé osservato –sulla esistenza e sulla inerenza del costo sostenuto dal contribuente rispetto allo svol- gimento dell’attività di impresa. 6. Inammissibile si rileva, infine, il terzo motivo. Il giudice di ap- pello ha, difatti, ritenuto compatibile con l’inerenza qualitativa delco- sto,rispetto all’esercizio dell’attività di impresa, valorizzandosi la circo- stanza che la società opera nel «settore edile e immobiliare», circostanza in relazione alla quale l’acquisto di terreni e fabbricati è stato ritenuto coerente con l’oggetto oggetto sociale. Con il motivo di censura il ricor- rente intende –come colto dal controricorrente - rimettere in discus sione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, relativo all’attività svolta dalla società contribuente e alla riferibilità dell’acquisto eseguito (operazione sottostante dalla quale è emersa l’eccedenza di imposta) ri- spetto all’attività di impresa, accertamento incensurabile in sede di legit- timità. 7.Il ricorso va, pertanto, rigettato , confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da N.21995/23 R.G. Est. F. D’Aquino dispositivo. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione ac- celerataed è quantificata equitativamente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso for- fetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al paga- mento dell’importo di € 3.000,00 a termini