CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29377/22 Locatelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso presentati dagli Avv.ti Mercurelli e Felici, nonché i "Motivi aggiunti e memoria di replica" in data 20 dicembre 2022 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la "requisitoria del P.G." peraltro inesistente; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla inutilizzabilità dell'elaborato peritale è manifestamente infondato, dal momento che secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, sono legittimamente utilizzabili in giudizio gli elaborati peritali formati in altro procedimento penale, trattandosi di mezzo di prova sottratto al divieto di cui all'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., concernente i verbali di dichiarazioni di prove di altro procedimento penale ai quali non può essere ricondotta la perizia (Sez. 5, Sentenza n. 22586 del 02/02/2022, C., Rv. 283373); che manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso (proposto anche dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) relativo alla intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A) e L), dal momento che per il computo della eventuale prescrizione del reato, deve considerarsi il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello (successivo) del deposito della sentenza stessa (ex multis: Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Rv. 263365; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv. 250328); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); che le censure contenute nel primo e secondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (relative al riconoscimento del ne bis in idem internazionale e della continuazione con i fatti già giudicati in dalla Autorità giudiziaria francese non sono proponibili in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 14); che il terzo motivo di ricorso attinente alla intervenuta prescrizione è manifestamente infondato per i motivi sopra enunciati con riguardo al ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA];che il quarto motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 24); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend