CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iotti, [OSCURATO:PERSONA], ValerioAgostino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GabrieleCatena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maria GraziaCattaneo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LilianaSecco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carlo d'Auria, condomicilio digitale ex lege presso l’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-nonché daGiancarlo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege presso l’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell'Economia E DelleRicerca, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale dello Stato,che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8053/2022 depositatail 13/12/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 12623/2023Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 14436/2026Data pubblicazione 15/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quantoai ricorrenti patrocinati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in euro 1.800,00, e, quanto airicorrenti patrocinati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in euro in Euro 12.000,00 percompensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino