CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 33090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4023/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 370/2016 depositata i l 29/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale Cagliari. Il giudice di secondo grado ricorda che il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratorevolta ad accertare l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura di stabilizzazione a domanda indetta dall’Amministrazione con avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] concorsi ed esami del 24 agosto 2007. Espone il giudice di appello che il ricorrente aveva premesso di aver prestato servizio continuativo a tempo determinato presso il Ministero dei trasporti, segnatamente presso la Capitaneria di porto di Cagliari dal Marzo 2004 al maggio 2007. L'esclusione dalla partecipazione alla procedura erastata disposta in quanto lo stesso era ricompreso tra il personale militare alle dipendenze del M inistero della difesa,esclusivo titolare pertanto del relativo procedimento di stabilizzazione. 2. La Corte d'Appello ha affermato che il ricorrente era sottotenente di vascello in congedo,arruolato dal M inistero della difesa il 15 Aprile 2004 e congedato il 15 maggio 2007,dopo aver prestato per 38 mesi servizio nel corpo delle Capitanerie di porto. Il giudice di secondo grado ha poi rilevato cheil presupposto della domanda, secondo la prospettazione dell’appellante, era che pote sse usufruire della stabilizzazione il personale in possesso dei requisiti richiesti che avesse a qualsiasi titolo ed anche in via di mero fatto prestato servizio per il Ministero dei trasporti e quindi sempre secondo la prospettazione del ricorrente ancheil fatto che l'attività fosse stata svolta in quanto sottotenente di vascello assegnato al corpo delle Capitanerie di porto. Il giudice di appello ha rilevato che nel decidere la controversia aveva effetto dirimente la circostanza che la norma invocata ed il bando successivo erano chiaramente finalizzati ad eliminare situazioni di irregolarità derivanti dalla ripetuta stipulazione di contratti a tempo terminato. Il presupposto logico intrinseco ed assolutamente evidente era che il contratto a tempo indeterminato dovevaintercorrere o era intercorso con l ’ Amministrazione che procede va successivamente alla stabilizzazione.Era pacifico che nessun contratto a tempo determinato o altro titolo equipollente fosse mai stato stipulato con il Ministero dei trasporti o sifosse instaurato un qualsiasi rapporto con quest’ultimo a seguito di una procedura selettiva dallo stesso espletata, requisiti alternativamente previsti per essere ammessi alla stabilizzazione. Il ricorrente intendevausufruire di un procedimentodi stabilizzazione indetto da un’Amministrazione,il Ministero dei trasporti, sulla base del fatto di essere stato regolarmente incardinato una diversa amministrazione, ilMinistero della difesa. Ciò- a ffermava la Corte d ’A ppello - è al di fuori della p ortata della norma che prevede la stabilizzazione che presuppone l’identità tra il soggetto stipulante il rapporto a tempo determinato e quello che lo assume al ruolo. 3. La Corte d’Appello dichiarava irrilevante la lunga esposizione che l’appellante aveva fatto delle problematiche connesse alla stipulazione di contratti a termine non regolari con le pubbliche amministrazioni. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un unico motivo di ricorso. 5. Resiste con controricorso l’Amministrazione. DIRITTO 1. Con l’unicomotivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., delle seguenti norme: art.1, comma 519, della legge n. 296 del 2006; disposizioni dell’avviso di cui alla GU del 24 agosto 2007, bandito dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, normativa di dettaglio, art. 3 Cost. Il ricorrente nell’articolato motivo, in particolare,richiama la disciplina sulla stabilizzazione, offre una ricostruzione dellanormativa relativa alle Capitanerie di Porto, illustrala giurisprudenza in materia di contratti a termine, ricorda i profili economici della stabilizzazione. 2. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile. 3. Correttamente laCorte d’Appello ha affermato che non potesse essere valorizzata, ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione, l’instaurazione in via di mero fatto del rapporto di impiego, o comunque la sussistenza del rapporto d’impiego con altra Amministrazione pubblica. 4. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati» (Cass. n. 21200/2020).Con la sentenza n. 6718 del 2021 (si v. anche, Cass., n. 6310 del 2021) si è altresì affermato che ledisposizioni normative che vengono in rilievo non consentono in alcun modo di valorizzare, ai fini dell’accesso alle procedure, lo svolgimento solo in via dì fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, perché l’art. 1, comma 519, della legge n. 296del 2006 individua la platea dei destinatari mediante il richiamo al «personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua talerequisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge»,ed è chiaro, quindi, nel richiedere il requisito della formale assunzione, requisito al quale fanno riferimento anche il periodo successivo (Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive) ed il comma 558 della disposizione sopra citata (....purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive). La giurisprudenza di legittimità ha, al tresì, ricordate che la Corte Costituzionale da tempo ha evidenziato che un interesse pubblico idoneo a giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze (Corte Cost. sentenza n. 167 del 2013), in quanto se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (Corte Cost. n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l’area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (Corte Cost. n. 227 del 2013 richiamata dalla più recente Corte Cost. n. 113 del 2017 in tema di passaggio da società privata ad ente pubblico). 5. La Corte d’Appello, postala premessa in dirittoconforme ai sopra richiamati principi, con accertamento di fatto, ha accertato che nessun contratto a tempo determinato o altro equipollente era stato stipulato dal lavoratore con il Ministero dei trasporti o che si fosse instaurato un qualsiasi rapporto con quest’ultimo aseguito di procedura selettiva dallo stesso espletata e che il lavoratore era incardinato presso il Ministero della difesa. Dunque laratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello di rigetto dell’impugnazione del lavoratore,è costituita dall’accertamento dell’alterità del datore di lavoro del ricorrente rispetto all’Amministrazione che aveva indetto la stabilizzazione,senza che assuma rilievo, come ratio decidendi , il carattere civile o militare del rapporto, e lo status giuridico di personale mi litare o civile . Peraltro il lavoratore stesso (pag. 27 del ricorso) espone come, nella procedura per cui è causa, non vifosse poi stata alcuna stabilizzazione. Le difese svolte dal lavoratore con riguardo alla posizioneistituzionale delle Capitanerie di Porto attraverso il richiamo di disposizioni normative,non censurano adeguatamente ilsuddetto accertamento di fatto, svolto con specifico riguardo alla posizione del lavoratore, limitandosi quest’ultimo, con riguardo al proprio rapporto di lavoro, a deduzioni assertive sull’essere utilizzato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come funzionario militare del Corpo delle Capitanerie di Porto,e sull’aver dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (come espostoin particolare a pagg. 18- 19, senza specificare gli elementi probatori eventualmente sottopostiritualmente al giudice di merito e disattesi). D’altronde, anche un ipotetico rapporto in via di mero fatto con il Ministero controricorrente non potrebbe mai giovare all’odierno ricorrente, atteso che esso potrebbe valere, ai sensi dell’art. 2126 c.c., solo riguardo a retribuzioni e contributi previdenziali, ma non potrebbe mai produrre l’ulteriore effetto giuridico oggi invocato dal Porcu. 6. Per di più, l’articolato motivo e le ragioni illustrate a sostegno dello stesso, incorronoin diverse inammissibilità cheinficiano la unitarietà delle argomentazioni e rendono carentile deduzioni svolte nel complesso, in particolare quanto alla dispari tà di trattamento. 7. Sono, infatti, inammissibili le difese svolte nel motivo con riguardo ai contratti a termine del settore pubblico e all’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE e delle relativa giurisprudenza della CGUE e di legittimità ( si v., in particolare,le pagg. 12 - 16 del ricorso), in quanto dalla sentenza di appello non risulta che la domanda proposta dal lavoratore dinanzi al Tribunale avesse ad oggetto l’illegittimità o l’abusiva reiterazioneo proroga di contratti a termine e le r elative tutele, anzila Corte d’Appello ha affermato l’irrilevanza della lunga esposizione che l’appellante faceva nell’appello delle problematiche collegate alla stipulazione di contratti a termine non regolari con le pubbliche amministrazioni. Tale statuizione di irrilevanza non è adeguatamente censurata, atteso che il ricorrente non harichiamato e riportato nel motivo di ricorso le eventuali parti del ricorso introduttivo del giudizio con cui sarebbero state introdotte tali domande, o la decisione di primo grado in merito e il relativo motivo di appello, di talchèle censure relative all’interpretazione e alla applicazione della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della CGUE e di legittimità in materia di contratti a termine sono inammissibili. 8. Ugualmente inammissibili sono le censure proposte richiamando il bando per la stabilizzazione (in particolare, pag. 7, pag.26 del ricorso) , il parere rilasciato dall’ufficio legislativo del Ministero dei trasporti (in particolare, pag. 8 del ricorso, pagg. 16-18 del ricorso), il decreto del Ministro della difesa sull’organico del 20 marzo 2006 (in particolare, pag. 11 del ricorso), le buste paga (in particolare, pag.11 del ricorso), la direttiva n. 7 della Funzione pubblica del 30 maggio 2007 (in particolare, pag. 12, pag. 23 del ricorso), l’attestazione rilasciata il 22 settembre 2008 dalla Capitaneria di Porto di Cagliari,la direttiva n. 1 dell’ 8 gennaio 2016 del Ministero delle infrastrutture e trasporti,il Piano delle performance, la Circolare n. 6 del 1987 (in particolare,pag. 21, 22 del ricorso). Edinfatti, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ., n. 3, di carenze motivazionali, ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ., n. 5, o anche di un error in procedendo, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, Cass., S.U., n. 8077 del 2012). I requisiti imposti dall’art. 366, comma 1, n. 6,e dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perché solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure. Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (Cass., S.U, n. 5698 del 2012; Cass. S.U., n. 25038 del 2013, Cass., S.U., n. 34469 del 2019). 9. Sono altresìinammissibile le doglianze proposte (in particolare da pag. 2 4 del ricorso) con riguardo alla destinazione del Fondo per sostenere i costi del la stabilizzazione.Ed infatti, una statuizione in ordine al Fondo per la stabilizzazionenon ricorre nella sentenza di appello di talchéla relativa censura è inammissibile. 10. Il ricorso deve essere rigettato, 11.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ric