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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 28630/2022

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18425/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., 2ozt/ elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio Z 3 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., - intimato - avverso la sentenza n.17815 del 2018, resa in data 21.9.2018 dal Tribunale di Roma e l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal cons.

Lina RUBINO; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione articolato in otto motivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. (intervenuta in appello quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, cessionaria del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) per la cassazione della sentenza n. 17815 del 2018 pronunciata in data 21 settembre 2018 dal Tribunale di Roma e della ordinanza della Corte d'appello di Roma depositata il 20 maggio 2019, che ha dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e ter c.p.c. l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la predetta sentenza.

2. - [OSCURATO:PERSONA] SPA ha depositato controricorso illustrato da memoria.

3. - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], intimato regolarmente, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. - Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.5. - Questa la vicenda processuale: nel 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], per la somma di 3.777.876,34 euro, corrispondente al credito vantato nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale consorziata del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di un contratto di appalto per la progettazione e l'esecuzione del polo natatorio piscine olimpiche di [OSCURATO:PERSONA], contratto intervenuto tra l'opponente Presidenza e il Consorzio, il cui credito era stato ceduto pro so/vendo a scopo di garanzia alla [OSCURATO:PERSONA], poi MPS, che richiese il decreto ingiuntivo quale cessionaria del credito.

5. - Il tribunale rigettò le argomentazioni a fondamento dell'opposizione, affermando che la cessione del credito, dal Consorzio alla banca, benché non fosse stata effettuata con le forme dell'atto pubblico o equivalente, era stata comunque accettata espressamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che quindi non poteva opporre più nulla in relazione alla mancanza del requisito di forma; che la Presidenza del Consiglio dei Ministri da un lato aveva dato esecuzione alla cessione, avendo pagato ad Antonveneta alcuni importi relativi a una serie di fatture provenienti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente, altre fatture le aveva pagate a soggetto diverso dal cessionario, mentre una fattura risultava non pagata.

Dichiarava l'efficacia della cessione, effettuata per 12 milioni di euro, e rideterminava il credito residuo della Banca nei confronti della Presidenza del Consiglio in misura corrispondente all'importo del credito ceduto, dedotti gli acconti, tenuto conto della fattura non pagata e dei pagamenti effettuati a soggetti diversi dal cessionario: accoglieva quindi parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo riconoscendo l'efficacia liberatoria nei confronti del cessionario dei versamenti effettuati sul conto corrente dedicato acceso presso la banca Antonveneta poi divenuta Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], come previsto dal contratto di cessione di credito, e condannando l'Amministrazione al pagamento della residua differenza tra i pagamenti effettuati a saldo parziale dei crediti ceduti e l'importo ceduto di 12 milioni di euro, differenza che quantificava in euro 2.590.919,66.

6. - [OSCURATO:PERSONA] del consiglio proponeva appello, esclusivamente in relazione alla quantificazione del credito: sosteneva che fosse dovuta, sulla base dei pagamenti liberatori già effettuati, la minor somma di euro 1.390.919,66 .

7. - Nel giudizio di appello intervenne [OSCURATO:SOCIETA]., ex articolo 111 c.p.c., quale successore del cessionario del credito, eccependo l'inammissibilità dell'appello.

8. - L'eccezione venne accolta: la Corte d'appello dichiarò l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., ritenendo che l'appello non avesse alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, essendo manifestamente infondato.

Affermò che il credito ceduto ammontava 12 milioni di euro oltre iva (l'ordinanza riporta il passo del contratto di appalto ove ciò è specificato) e che essa non fosse limitata ai lavori affidati con il contratto d'appalto originario, ma potesse ricomprendere anche altri lavori, con il solo tetto del massimale.

L'ordinanza di inammissibilità confermò che l'importo quantificato in primo grado costituiva la somma residua a credito della banca cessionaria e del suo successore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

9. - [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri propone otto motivi di ricorso.Con il primo motivo la Presidenza del Consiglio denuncia l'errore in procedendo in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata per essere stata pronunciata senza aver prima sentito le parti sul punto.

In particolare, deduce che l'articolo 348 ter c.p.c. prescrive che l'ordinanza debba essere adottata sentite le parti, che questa precisazione debba essere intesa nel senso che le parti devono essere avvertite della possibilità che la causa venga definita con ordinanza di inammissibilità, in modo da consentire alle stesse di prendere posizione e di esercitare il diritto al contraddittorio sulla questione.

Segnala che la mancanza di questa attività processuale dovuta costituisce vizio proprio dell'ordinanza d'appello, autonomamente deducibile in Cassazione, secondo i principi enunciati da Cass.

SU n. 1914 del 2016. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che questa regola processuale non è stata rispettata perché nel verbale dell'udienza risulta che la controparte insiste sulla inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis c.p.c. mentre la Corte si riserva di provvedere esclusivamente sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, con separata ordinanza.

Quindi sostiene che la riserva, e la precedente discussione, non abbiano avuto ad oggetto anche la possibilità che il giudizio di appello fosse definito in limine con ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c. ma esclusivamente la sospensione della esecutorietà del provvedimento impugnato.

10. - Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, in particolare là dove il tribunale e poi la Corte d'appello, aderendo ai conteggi proposti dalla controparte, hanno liquidato la differenza nell'importo da questa indicata e non nell'importo indicato dalla Presidenza.

11. - Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e degli articoli 112, 324 e 329 c.p.c. ovvero l'erroneità della ordinanza di inammissibilità per violazione del giudicato interno e per ultrapetizione, avendo la Corte d'appello assunto quale massimale fino a cui l'amministrazione era obbligata l'importo di 13.200.000 C (12 milioni di euro + iva) mentre la sentenza di primo grado quantificava il massimale nell'importo di 12 milioni di euro e la pronuncia sul punto non era stata fatta oggetto di impugnazione.

12. - Con il quinto e il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso là dove la Corte d'appello nel condannare l'amministrazione al pagamento della differenza tra il massimale e i pagamenti effettuati ha liquidato la differenza nell'importo di euro 2.590.000 invece che nel minor importo indicato dall'Amministrazione.

Segnala che la Corte d'appello sarebbe incorsa nell'evidente errore di considerare il massimale al lordo dell'iva e l'importo dei versamenti liberatori invece al netto dell'iva quindi calcolando la differenza tra due valori disomogenei, con conseguente erroneità dell'importo al cui pagamento è stata condannata l'Amministrazione.

13. - In particolare, con il sesto motivo, la Presidenza del Consiglio afferma che la motivazione dell'ordinanza è erronea, e criticabile in questa sede, perché fondata su un travisamento della prova in relazione ai conteggi.

Sostiene che l'erronea quantificazione, operata prima dal tribunale e poi dalla Corte d'appello, non sia riconducibile a un mero errore di fatto revocatorio perché la determinazione di quanto pagato dall'amministrazione rispetto al credito ceduto aveva costituito oggetto di specifica controversia tra le parti.

14. - Con il settimo e ottavo motivo ugualmente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi sia dell'ipotesi di cui all'art. 360 numero 4 che numero 5 c.p.c.

In particolare denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado laddove la sentenza dovesse interpretarsi nel senso che il massimale doveva intendersi al lordo dell'iva, nella parte in cui il tribunale ha liquidato l'importo in 2.590.000 e non il minore importo indicato dalla ricorrente.

15. - Va preliminarmente esaminata la questione processuale, oggetto del primo motivo di ricorso e rivolta esclusivamente contro l'ordinanza di appello, con la quale si denuncia l'esistenza di un vizio suo proprio, ovvero si pone in discussione che sia stata legittimamente pronunciata, nel caso di specie, l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 348 bis e ter c.p.c.

Il primo motivo è infondato.

Deve ritenersi che la decisione della corte d'appello che, in prima udienza, dopo che la società cessionaria del credito ebbe a sollevare la questione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., e dopo che la Presidenza del consiglio ebbe chiesto di pronunciarsi sull'istanza di inibitoria, abbia dato spazio alla discussione di entrambe le istanze e si sia quindi riservata "sentite le parti", per poi, a scioglimento della riserva, risolvere la questione in limine dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto, sia legittima.Il testo del verbale di udienza, depositato dalla ricorrente in questa sede come documento numero 16, redatto in forma necessariamente sintetica, e riprodotto a pag. 8 del ricorso, così recita :" ... l'avvocato dello Stato insiste sulla istanza di inibitoria e discute la stessa; controparte si oppone ed insiste sulla inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis; La Corte si riserva di provvedere sulle istanze con separata ordinanza che verrà comunicata".

Dalla formulazione sintetica sopra riportata, si ricava che entrambi i profili, sollevati etri3 da ciascuna parte, siano stati sottoposti all'attenzione del giudice nel contraddittorio delle parti alla prima udienza; su entrambi i profili il giudice si sia riservato di decidere per poi, esaminandoli in ordine logico, decidere l'appello in limine accogliendo l'eccezione preliminare di inammissibilità.

Le condizioni per la legittima adozione della ordinanza di inammissibilità dell'appello sono quelle della pronuncia in limine litis, prima che si dia inizio alla trattazione della causa, nel contraddittorio delle parti, e previa segnalazione della stessa alle parti.

In questo senso deve intendersi la formula "sentite le parti": laddove l'art. 348 ter c.p.c. impone al giudice di sentire le parti sul punto della possibile declaratoria di inammissibilità in limine, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., esso non impone di far ricorso a formule sacramentali e neppure che vengano precisate le conclusioni sul punto (in questo senso recentemente Cass. n. 270 del 2021).

Per cui allorchè, come nella specie, nel pur sintetico verbale di udienza siano indicate le questioni sulle quali il giudice si riserva di provvedere, tra le quali risulti evidenziata la questione dell'inammissibilità, deve intendersi che egli abbia fatto riferimento a questioni che, su richiesta delle parti o d'ufficio (in questo caso, su esplicita richiesta della [OSCURATO:SOCIETA], appellata), siano state oggetto di discussione, o quanto meno siano state sottoposte all'attenzione delle stesse parti nel corso dell'udienza procedendo su di esse all'audizione specifica delle parti (come indicato da Cass. n. 20758 del 2017), a meno che non risulti espressamente il contrario dal corpo del verbale stesso.

Come già puntualizzato da Cass. n. 16060/2020, ciò che ha rilievo ai fini del disposto ex art. 348 bis c.p.c., non M, è che in concreto le parti discutano avanti la Corte la questione de qua, bensì che siano state poste in grado di farlo.

Non a caso, la norma testualmente recita "sentite le parti", ossia utilizzarocuzione che non impone l'espletamento di apposita e strutturata fase processuale nel quale svolgere il contraddittorio fra le parti al riguardo, bensì lumeggia la sola necessità di assumere il loro parere sul punto, quando ritengano di esporlo.

Dunque ciò che assume dirimente rilievo è che la questione sia stata sottoposta tempestivamente alle parti per stimolare il loro apporto al riguardo, non anche che si svolga formale interpello delle stesse con necessaria espressa loro presa di posizione al riguardo.

Non è viceversa indispensabile a tal fine che il giudice dia espressamente conto di aver invitato, con formula sacramentale, le parti a discutere la questione stessa, perché la stessa si possa qualificare come ritualmente resa oggetto di contraddittorio, né tanto meno che le abbia invitate a concludere sul punto, né può ritenersi necessaria la fissazione di una udienza specificamente dedicata alla questione di ammissibilità dell'appello.

La giurisprudenza di legittimità ha poi più volte affermato che il collegio può pronunciare l'ordinanza ex art 348 bis c.p.c. anche in una udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata ex art. 351 terzo comma c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorio ed acceleratorio di tale anticipazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello non comporta nessuna lesione del diritto di difesa dell'appellante, purchè ciò avvenga dopo la verifica della regolarità del contraddittorio (Cass. n.12887 del 2020), e prima della trattazione nel merito della causa (Cass. n. 19333 del 2018; Cass. n. 10409 del 2020).

E ciò conduce all'esame del secondo profilo di possibile illegittimità della pronuncia impugnata, non espressamente sviluppato dal ricorrente, ma sul quale si sofferma il Procuratore generale: osserva il P.G. che, avendo il giudice dato spazio alla discussione sull'istanza di inibitoria, ed essendosi riservato su entrambe, o comunque sicuramente su di essa, la fase preliminare del giudizio, nel corso della quale soltanto è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'appello, si era già definitivamente chiusa, avendo il giudice dell'impugnazione proceduto alla trattazione nel merito della causa, in relazione alla proposta istanza cautelare, in tal modo spogliandosi della possibilità di dichiarare inammissibile l'impugnazione in limine.

Osserva a questo proposito il Procuratore generale che essendosi la Corte d'appello riservata sulla istanza di inibitoria aveva già allargato il contraddittorio alle questioni sostanziali, andando oltre i profili di inammissibilità dell'appello.

Il PG segnala che nel caso di specie la Corte d'appello ha consentito la trattazione della causa in quanto, come emerge dal verbale di udienza, l'appellante ha dibattuto sulla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, sulla quale il collegio si è riservato.

L'ordinanza di inammissibilità è stata dunque, ad avviso del Procuratore generale, pronunciata fuori dai casi consentiti dalla legge, oltre la fase preliminare di delibazione di ammissibilità nella quale la sua legittima adozione è circoscritta.

Il P.G. fa proprie le osservazioni contenute nella motivazione di Cass. n. 19333 del 2018, mutuate dalla pronuncia a Sezioni Unite, n. 1914 del 2016, secondo le quali l'ordinanza può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., prima di procedere alla trattazione e sentite le parti: la pronuncia dell'ordinanza oltre il suddetto termine ovvero senza aver sentito le parti dà luogo ad un error in procedendo che non potrebbe essere fatto valere altrimenti che attraverso il ricorso straordinario (la sentenza richiamata prosegue affermando che" Nel caso di specie è avvenuto che la corte d'appello ha davvero consentito la trattazione della causa, in quanto - come emerge dal verbale d'udienza - entrambe le parti hanno dibattuto sull'ammissibilità delle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata").

Deve ritenersi che, al contrario, nel caso di specie, l'inammissibilità della impugnazione sia stata legittimamente dichiarata, avendo la corte territoriale rispettato le scansioni processuali previste: la preliminare verifica dell'integrità del contraddittorio, la segnalazione alle parti della questione e il relativo ascolto.

Né può ritenersi che l'ordinanza in forma semplificata sia stata illegittimamente adottata perché, nell'ambito della stessa udienza si è discusso, anche, della sospensione dell'efficacia del procedimento di primo grado.

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad un subprocedimento eventuale ed incidentale, volto all'adozione con urgenza di un provvedimento in merito, di natura provvisoria e cautelare (Cass. n. 15358 del 2017; Cass. n. 2671 del 2013; Cass. n. 4024 del 2007), che è esterno rispetto alla ordinaria trattazione della causa ed è autonomo rispetto ad essa, tanto che la sua trattazione è dotata di una autonoma disciplina, dettata dall'art.351 c.p.c. e caratterizzata dalla massima informalità, e dalla possibilità che la trattazione di essa possa avvenire in udienza o anche prima di essa, a seconda delle esigenze, e che su di essa si possa disporre perfino con decreto, salvo confermarlo, modificarlo o revocarlo in udienza, avendo il provvedimento richiesto intrinseca natura cautelare.

Diversamente opinando, ovvero ritenendo che con la semplice illustrazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato si apra la vera e propria trattazione della causa, e si consumi il potere del giudice d'appello di pronunciare l'inammissibilità dell'impugnazione in limine, perché non ha possibilità di accoglimento, occorrerebbe ritenere che, ove sia posta la questione di inammissibilità dell'appello, la prima udienza dinanzi alla corte d'appello sia dedicata esclusivamente alle verifiche preliminari del contraddittorio e a quella, e solo in una udienza successiva o comunque dopo l'espresso rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello, possano essere introdotte tutte le altre questioni, anche quelle cautelari.

Una tale scansione processuale va contro il principio di concentrazione dell'attività processuale e della ragionevole durata del processo ma soprattutto contrasta con l'esigenza di urgenza sottesa alla proposizione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, recepita dall'autonoma disciplina, dettata dall'art. 351 c.p.c., per la sua trattazione.

Deve quindi ritenersi che il rapporto tra l'esame e la sottoposizione alle parti della possibilità di definizione in limine per inammissibilità e della richiesta sospensione dell'esecutorietà sia un rapporto autonomo ed elastico, che non presuppone una scansione cronologica volta alla preliminare trattazione della definizione in limine, contrastando altrimenti con le esigenze di urgenza sottese alla sospensiva.

Si tratta poi di valutazioni connesse e in parte coincidenti, in quanto il fumus di inaccoglibilità dell'opposizione, che è a fondamento della valutazione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione, è alla base della valutazione di rigetto della sospensiva, mentre la valutazione di possibile accoglimento della sospensiva deve tenere in conto anche il diverso profilo del periculum.

In generale, deve dirsi che: ove sia stata proposta l'istanza cautelare di sospensione, l'esame di essa non deve necessariamente essere postergato ad udienza successiva a quella in cui si valuta l'inammissibilità dell'impugnazione, andandosi altrimenti in contrasto con l'art.351 c.p.c. e con la stessa natura cautelare del provvedimento invocato; - la discussione dell'istanza cautelare di sospensiva non si identifica con la trattazione della causa, e come tale non può precludere la valutazione di inammissibilità dell'impugnazione.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la valutazione preliminare di inammissibilità deve essere compiuta, e l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione può essere legittimamente adottata soltanto prima che inizi la trattazione della causa (ribadito e approfondito recentemente da Cass. n. 40759 del 2021), è funzionale a consentire una definizione in limine, a mezzo di un provvedimento redatto in una forma decisoria diversa rispetto a quella ordinariamente prevista, di ordinanza anziché di sentenza, e succintamente motivata, soltanto prima che si apra la valutazione, l'ammissione, l'eventuale espletamento dell'attività istruttoria, allorchè in limine, con valutazione prognostica sfavorevole, possa ritenersi che l'impugnazione come strutturata non abbia probabilità di accoglimento.

Nel mettere a disposizione uno strumento di più veloce definizione delle impugnazioni per il caso, appunto, che esse non presentino probabilità di accoglimento, il legislatore ha voluto invece evitare, e la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato tale intento nel delimitare la pronunciabilità della ordinanza di inammissibilità dell'appello al momento precedente alla valutazione, ed all'eventuale ammissione delle istanze istruttorie, che si confischi il diritto della parte appellante ad una valutazione piena, con il tipo di provvedimento decisorio ordinario, allorchè il percorso della trattazione e dell'eventuale istruttoria sia stato già iniziato e sia in itinere, ovvero che, quando le parti abbiano intrapreso e non ancora portato a termine la loro attività, il giudice si formi precocemente un giudizio sull'esito che a questo punto non è più un giudizio prognostico di ragionevole probabilità di non accoglimento, ma una valutazione piena di infondatezza dell'appello, alterando la parità della posizione delle parti ed il loro diritto di portare a compimento l'attività istruttoria ove ammessa nonché il loro diritto, a trattazione ormai aperta, ad una decisione con le forme normali e le relative garanzie procedimentali.

Ma la proposizione dell'istanza cautelare di sospensiva del provvedimento impugnato si colloca, per le ragioni indicate, a latere della trattazione della causa, e pertanto la sua illustrazione da parte dell'istante non preclude la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione perché la trattazione non è ancora cominciata (ben diversa la situazione esaminata e decisa da Cass. n. 49759 del 2021, che ha cassato l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. impugnata in quanto in quel caso il giudice aveva dichiarato inammissibile l'appello contestualmente dichiarando inammissibile il giuramento decisorio richiesto dall'appellante, perché in quel caso l'istanza di ammissione del giuramento decisorio era una tipica istanza istruttoria e costituiva un "fatto processuale" nuovo rispetto al giudizio di primo grado, dunque estraneo alla critica svolta con l'appello alla decisione di primo grado, il cui esame comportava necessariamente la trattazione).Il rigetto del primo motivo comporta la definitività della statuizione impugnata laddove ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.

I successivi motivi, con i quali si contestano sia la sentenza di primo grado che l'ordinanza d'appello, sviluppano censure solo apparentemente in diritto ma in effetti volte a contestare gli accertamenti in fatto dei giudici di merito e la loro interpretazione del contratto di cessione di credito, relativi alla determinazione dell'ammontare del debito tuttora gravante sulla ricorrente, che non possono essere rinnovati in questa sede.

Attesa la complessità della questione, le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, tuttavia, trattandosi di una Amministrazione dello Stato, è esente dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18425/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., 2ozt/ elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio Z 3 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., - intimato - avverso la sentenza n.17815 del 2018, resa in data 21.9.2018 dal Tribunale di Roma e l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal cons. Lina RUBINO; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione articolato in otto motivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. (intervenuta in appello quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, cessionaria del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) per la cassazione della sentenza n. 17815 del 2018 pronunciata in data 21 settembre 2018 dal Tribunale di Roma e della ordinanza della Corte d'appello di Roma depositata il 20 maggio 2019, che ha dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e ter c.p.c. l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la predetta sentenza. 2. - [OSCURATO:PERSONA] SPA ha depositato controricorso illustrato da memoria. 3. - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], intimato regolarmente, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. - Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.5. - Questa la vicenda processuale: nel 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], per la somma di 3.777.876,34 euro, corrispondente al credito vantato nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale consorziata del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di un contratto di appalto per la progettazione e l'esecuzione del polo natatorio piscine olimpiche di [OSCURATO:PERSONA], contratto intervenuto tra l'opponente Presidenza e il Consorzio, il cui credito era stato ceduto pro so/vendo a scopo di garanzia alla [OSCURATO:PERSONA], poi MPS, che richiese il decreto ingiuntivo quale cessionaria del credito. 5. - Il tribunale rigettò le argomentazioni a fondamento dell'opposizione, affermando che la cessione del credito, dal Consorzio alla banca, benché non fosse stata effettuata con le forme dell'atto pubblico o equivalente, era stata comunque accettata espressamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che quindi non poteva opporre più nulla in relazione alla mancanza del requisito di forma; che la Presidenza del Consiglio dei Ministri da un lato aveva dato esecuzione alla cessione, avendo pagato ad Antonveneta alcuni importi relativi a una serie di fatture provenienti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente, altre fatture le aveva pagate a soggetto diverso dal cessionario, mentre una fattura risultava non pagata. Dichiarava l'efficacia della cessione, effettuata per 12 milioni di euro, e rideterminava il credito residuo della Banca nei confronti della Presidenza del Consiglio in misura corrispondente all'importo del credito ceduto, dedotti gli acconti, tenuto conto della fattura non pagata e dei pagamenti effettuati a soggetti diversi dal cessionario: accoglieva quindi parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo riconoscendo l'efficacia liberatoria nei confronti del cessionario dei versamenti effettuati sul conto corrente dedicato acceso presso la banca Antonveneta poi divenuta Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], come previsto dal contratto di cessione di credito, e condannando l'Amministrazione al pagamento della residua differenza tra i pagamenti effettuati a saldo parziale dei crediti ceduti e l'importo ceduto di 12 milioni di euro, differenza che quantificava in euro 2.590.919,66. 6. - [OSCURATO:PERSONA] del consiglio proponeva appello, esclusivamente in relazione alla quantificazione del credito: sosteneva che fosse dovuta, sulla base dei pagamenti liberatori già effettuati, la minor somma di euro 1.390.919,66 . 7. - Nel giudizio di appello intervenne [OSCURATO:SOCIETA]., ex articolo 111 c.p.c., quale successore del cessionario del credito, eccependo l'inammissibilità dell'appello. 8. - L'eccezione venne accolta: la Corte d'appello dichiarò l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., ritenendo che l'appello non avesse alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, essendo manifestamente infondato. Affermò che il credito ceduto ammontava 12 milioni di euro oltre iva (l'ordinanza riporta il passo del contratto di appalto ove ciò è specificato) e che essa non fosse limitata ai lavori affidati con il contratto d'appalto originario, ma potesse ricomprendere anche altri lavori, con il solo tetto del massimale. L'ordinanza di inammissibilità confermò che l'importo quantificato in primo grado costituiva la somma residua a credito della banca cessionaria e del suo successore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 9. - [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri propone otto motivi di ricorso.Con il primo motivo la Presidenza del Consiglio denuncia l'errore in procedendo in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata per essere stata pronunciata senza aver prima sentito le parti sul punto. In particolare, deduce che l'articolo 348 ter c.p.c. prescrive che l'ordinanza debba essere adottata sentite le parti, che questa precisazione debba essere intesa nel senso che le parti devono essere avvertite della possibilità che la causa venga definita con ordinanza di inammissibilità, in modo da consentire alle stesse di prendere posizione e di esercitare il diritto al contraddittorio sulla questione. Segnala che la mancanza di questa attività processuale dovuta costituisce vizio proprio dell'ordinanza d'appello, autonomamente deducibile in Cassazione, secondo i principi enunciati da Cass. SU n. 1914 del 2016. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che questa regola processuale non è stata rispettata perché nel verbale dell'udienza risulta che la controparte insiste sulla inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis c.p.c. mentre la Corte si riserva di provvedere esclusivamente sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, con separata ordinanza. Quindi sostiene che la riserva, e la precedente discussione, non abbiano avuto ad oggetto anche la possibilità che il giudizio di appello fosse definito in limine con ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c. ma esclusivamente la sospensione della esecutorietà del provvedimento impugnato. 10. - Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, in particolare là dove il tribunale e poi la Corte d'appello, aderendo ai conteggi proposti dalla controparte, hanno liquidato la differenza nell'importo da questa indicata e non nell'importo indicato dalla Presidenza. 11. - Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e degli articoli 112, 324 e 329 c.p.c. ovvero l'erroneità della ordinanza di inammissibilità per violazione del giudicato interno e per ultrapetizione, avendo la Corte d'appello assunto quale massimale fino a cui l'amministrazione era obbligata l'importo di 13.200.000 C (12 milioni di euro + iva) mentre la sentenza di primo grado quantificava il massimale nell'importo di 12 milioni di euro e la pronuncia sul punto non era stata fatta oggetto di impugnazione. 12. - Con il quinto e il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso là dove la Corte d'appello nel condannare l'amministrazione al pagamento della differenza tra il massimale e i pagamenti effettuati ha liquidato la differenza nell'importo di euro 2.590.000 invece che nel minor importo indicato dall'Amministrazione. Segnala che la Corte d'appello sarebbe incorsa nell'evidente errore di considerare il massimale al lordo dell'iva e l'importo dei versamenti liberatori invece al netto dell'iva quindi calcolando la differenza tra due valori disomogenei, con conseguente erroneità dell'importo al cui pagamento è stata condannata l'Amministrazione. 13. - In particolare, con il sesto motivo, la Presidenza del Consiglio afferma che la motivazione dell'ordinanza è erronea, e criticabile in questa sede, perché fondata su un travisamento della prova in relazione ai conteggi. Sostiene che l'erronea quantificazione, operata prima dal tribunale e poi dalla Corte d'appello, non sia riconducibile a un mero errore di fatto revocatorio perché la determinazione di quanto pagato dall'amministrazione rispetto al credito ceduto aveva costituito oggetto di specifica controversia tra le parti. 14. - Con il settimo e ottavo motivo ugualmente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi sia dell'ipotesi di cui all'art. 360 numero 4 che numero 5 c.p.c. In particolare denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado laddove la sentenza dovesse interpretarsi nel senso che il massimale doveva intendersi al lordo dell'iva, nella parte in cui il tribunale ha liquidato l'importo in 2.590.000 e non il minore importo indicato dalla ricorrente. 15. - Va preliminarmente esaminata la questione processuale, oggetto del primo motivo di ricorso e rivolta esclusivamente contro l'ordinanza di appello, con la quale si denuncia l'esistenza di un vizio suo proprio, ovvero si pone in discussione che sia stata legittimamente pronunciata, nel caso di specie, l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 348 bis e ter c.p.c. Il primo motivo è infondato. Deve ritenersi che la decisione della corte d'appello che, in prima udienza, dopo che la società cessionaria del credito ebbe a sollevare la questione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., e dopo che la Presidenza del consiglio ebbe chiesto di pronunciarsi sull'istanza di inibitoria, abbia dato spazio alla discussione di entrambe le istanze e si sia quindi riservata "sentite le parti", per poi, a scioglimento della riserva, risolvere la questione in limine dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto, sia legittima.Il testo del verbale di udienza, depositato dalla ricorrente in questa sede come documento numero 16, redatto in forma necessariamente sintetica, e riprodotto a pag. 8 del ricorso, così recita :" ... l'avvocato dello Stato insiste sulla istanza di inibitoria e discute la stessa; controparte si oppone ed insiste sulla inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis; La Corte si riserva di provvedere sulle istanze con separata ordinanza che verrà comunicata". Dalla formulazione sintetica sopra riportata, si ricava che entrambi i profili, sollevati etri3 da ciascuna parte, siano stati sottoposti all'attenzione del giudice nel contraddittorio delle parti alla prima udienza; su entrambi i profili il giudice si sia riservato di decidere per poi, esaminandoli in ordine logico, decidere l'appello in limine accogliendo l'eccezione preliminare di inammissibilità. Le condizioni per la legittima adozione della ordinanza di inammissibilità dell'appello sono quelle della pronuncia in limine litis, prima che si dia inizio alla trattazione della causa, nel contraddittorio delle parti, e previa segnalazione della stessa alle parti. In questo senso deve intendersi la formula "sentite le parti": laddove l'art. 348 ter c.p.c. impone al giudice di sentire le parti sul punto della possibile declaratoria di inammissibilità in limine, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., esso non impone di far ricorso a formule sacramentali e neppure che vengano precisate le conclusioni sul punto (in questo senso recentemente Cass. n. 270 del 2021). Per cui allorchè, come nella specie, nel pur sintetico verbale di udienza siano indicate le questioni sulle quali il giudice si riserva di provvedere, tra le quali risulti evidenziata la questione dell'inammissibilità, deve intendersi che egli abbia fatto riferimento a questioni che, su richiesta delle parti o d'ufficio (in questo caso, su esplicita richiesta della [OSCURATO:SOCIETA], appellata), siano state oggetto di discussione, o quanto meno siano state sottoposte all'attenzione delle stesse parti nel corso dell'udienza procedendo su di esse all'audizione specifica delle parti (come indicato da Cass. n. 20758 del 2017), a meno che non risulti espressamente il contrario dal corpo del verbale stesso. Come già puntualizzato da Cass. n. 16060/2020, ciò che ha rilievo ai fini del disposto ex art. 348 bis c.p.c., non M, è che in concreto le parti discutano avanti la Corte la questione de qua, bensì che siano state poste in grado di farlo. Non a caso, la norma testualmente recita "sentite le parti", ossia utilizzarocuzione che non impone l'espletamento di apposita e strutturata fase processuale nel quale svolgere il contraddittorio fra le parti al riguardo, bensì lumeggia la sola necessità di assumere il loro parere sul punto, quando ritengano di esporlo. Dunque ciò che assume dirimente rilievo è che la questione sia stata sottoposta tempestivamente alle parti per stimolare il loro apporto al riguardo, non anche che si svolga formale interpello delle stesse con necessaria espressa loro presa di posizione al riguardo. Non è viceversa indispensabile a tal fine che il giudice dia espressamente conto di aver invitato, con formula sacramentale, le parti a discutere la questione stessa, perché la stessa si possa qualificare come ritualmente resa oggetto di contraddittorio, né tanto meno che le abbia invitate a concludere sul punto, né può ritenersi necessaria la fissazione di una udienza specificamente dedicata alla questione di ammissibilità dell'appello. La giurisprudenza di legittimità ha poi più volte affermato che il collegio può pronunciare l'ordinanza ex art 348 bis c.p.c. anche in una udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata ex art. 351 terzo comma c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorio ed acceleratorio di tale anticipazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello non comporta nessuna lesione del diritto di difesa dell'appellante, purchè ciò avvenga dopo la verifica della regolarità del contraddittorio (Cass. n.12887 del 2020), e prima della trattazione nel merito della causa (Cass. n. 19333 del 2018; Cass. n. 10409 del 2020). E ciò conduce all'esame del secondo profilo di possibile illegittimità della pronuncia impugnata, non espressamente sviluppato dal ricorrente, ma sul quale si sofferma il Procuratore generale: osserva il P.G. che, avendo il giudice dato spazio alla discussione sull'istanza di inibitoria, ed essendosi riservato su entrambe, o comunque sicuramente su di essa, la fase preliminare del giudizio, nel corso della quale soltanto è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'appello, si era già definitivamente chiusa, avendo il giudice dell'impugnazione proceduto alla trattazione nel merito della causa, in relazione alla proposta istanza cautelare, in tal modo spogliandosi della possibilità di dichiarare inammissibile l'impugnazione in limine. Osserva a questo proposito il Procuratore generale che essendosi la Corte d'appello riservata sulla istanza di inibitoria aveva già allargato il contraddittorio alle questioni sostanziali, andando oltre i profili di inammissibilità dell'appello. Il PG segnala che nel caso di specie la Corte d'appello ha consentito la trattazione della causa in quanto, come emerge dal verbale di udienza, l'appellante ha dibattuto sulla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, sulla quale il collegio si è riservato. L'ordinanza di inammissibilità è stata dunque, ad avviso del Procuratore generale, pronunciata fuori dai casi consentiti dalla legge, oltre la fase preliminare di delibazione di ammissibilità nella quale la sua legittima adozione è circoscritta. Il P.G. fa proprie le osservazioni contenute nella motivazione di Cass. n. 19333 del 2018, mutuate dalla pronuncia a Sezioni Unite, n. 1914 del 2016, secondo le quali l'ordinanza può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., prima di procedere alla trattazione e sentite le parti: la pronuncia dell'ordinanza oltre il suddetto termine ovvero senza aver sentito le parti dà luogo ad un error in procedendo che non potrebbe essere fatto valere altrimenti che attraverso il ricorso straordinario (la sentenza richiamata prosegue affermando che" Nel caso di specie è avvenuto che la corte d'appello ha davvero consentito la trattazione della causa, in quanto - come emerge dal verbale d'udienza - entrambe le parti hanno dibattuto sull'ammissibilità delle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata"). Deve ritenersi che, al contrario, nel caso di specie, l'inammissibilità della impugnazione sia stata legittimamente dichiarata, avendo la corte territoriale rispettato le scansioni processuali previste: la preliminare verifica dell'integrità del contraddittorio, la segnalazione alle parti della questione e il relativo ascolto. Né può ritenersi che l'ordinanza in forma semplificata sia stata illegittimamente adottata perché, nell'ambito della stessa udienza si è discusso, anche, della sospensione dell'efficacia del procedimento di primo grado. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad un subprocedimento eventuale ed incidentale, volto all'adozione con urgenza di un provvedimento in merito, di natura provvisoria e cautelare (Cass. n. 15358 del 2017; Cass. n. 2671 del 2013; Cass. n. 4024 del 2007), che è esterno rispetto alla ordinaria trattazione della causa ed è autonomo rispetto ad essa, tanto che la sua trattazione è dotata di una autonoma disciplina, dettata dall'art.351 c.p.c. e caratterizzata dalla massima informalità, e dalla possibilità che la trattazione di essa possa avvenire in udienza o anche prima di essa, a seconda delle esigenze, e che su di essa si possa disporre perfino con decreto, salvo confermarlo, modificarlo o revocarlo in udienza, avendo il provvedimento richiesto intrinseca natura cautelare. Diversamente opinando, ovvero ritenendo che con la semplice illustrazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato si apra la vera e propria trattazione della causa, e si consumi il potere del giudice d'appello di pronunciare l'inammissibilità dell'impugnazione in limine, perché non ha possibilità di accoglimento, occorrerebbe ritenere che, ove sia posta la questione di inammissibilità dell'appello, la prima udienza dinanzi alla corte d'appello sia dedicata esclusivamente alle verifiche preliminari del contraddittorio e a quella, e solo in una udienza successiva o comunque dopo l'espresso rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello, possano essere introdotte tutte le altre questioni, anche quelle cautelari. Una tale scansione processuale va contro il principio di concentrazione dell'attività processuale e della ragionevole durata del processo ma soprattutto contrasta con l'esigenza di urgenza sottesa alla proposizione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, recepita dall'autonoma disciplina, dettata dall'art. 351 c.p.c., per la sua trattazione. Deve quindi ritenersi che il rapporto tra l'esame e la sottoposizione alle parti della possibilità di definizione in limine per inammissibilità e della richiesta sospensione dell'esecutorietà sia un rapporto autonomo ed elastico, che non presuppone una scansione cronologica volta alla preliminare trattazione della definizione in limine, contrastando altrimenti con le esigenze di urgenza sottese alla sospensiva. Si tratta poi di valutazioni connesse e in parte coincidenti, in quanto il fumus di inaccoglibilità dell'opposizione, che è a fondamento della valutazione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione, è alla base della valutazione di rigetto della sospensiva, mentre la valutazione di possibile accoglimento della sospensiva deve tenere in conto anche il diverso profilo del periculum. In generale, deve dirsi che: ove sia stata proposta l'istanza cautelare di sospensione, l'esame di essa non deve necessariamente essere postergato ad udienza successiva a quella in cui si valuta l'inammissibilità dell'impugnazione, andandosi altrimenti in contrasto con l'art.351 c.p.c. e con la stessa natura cautelare del provvedimento invocato; - la discussione dell'istanza cautelare di sospensiva non si identifica con la trattazione della causa, e come tale non può precludere la valutazione di inammissibilità dell'impugnazione. Il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la valutazione preliminare di inammissibilità deve essere compiuta, e l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione può essere legittimamente adottata soltanto prima che inizi la trattazione della causa (ribadito e approfondito recentemente da Cass. n. 40759 del 2021), è funzionale a consentire una definizione in limine, a mezzo di un provvedimento redatto in una forma decisoria diversa rispetto a quella ordinariamente prevista, di ordinanza anziché di sentenza, e succintamente motivata, soltanto prima che si apra la valutazione, l'ammissione, l'eventuale espletamento dell'attività istruttoria, allorchè in limine, con valutazione prognostica sfavorevole, possa ritenersi che l'impugnazione come strutturata non abbia probabilità di accoglimento. Nel mettere a disposizione uno strumento di più veloce definizione delle impugnazioni per il caso, appunto, che esse non presentino probabilità di accoglimento, il legislatore ha voluto invece evitare, e la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato tale intento nel delimitare la pronunciabilità della ordinanza di inammissibilità dell'appello al momento precedente alla valutazione, ed all'eventuale ammissione delle istanze istruttorie, che si confischi il diritto della parte appellante ad una valutazione piena, con il tipo di provvedimento decisorio ordinario, allorchè il percorso della trattazione e dell'eventuale istruttoria sia stato già iniziato e sia in itinere, ovvero che, quando le parti abbiano intrapreso e non ancora portato a termine la loro attività, il giudice si formi precocemente un giudizio sull'esito che a questo punto non è più un giudizio prognostico di ragionevole probabilità di non accoglimento, ma una valutazione piena di infondatezza dell'appello, alterando la parità della posizione delle parti ed il loro diritto di portare a compimento l'attività istruttoria ove ammessa nonché il loro diritto, a trattazione ormai aperta, ad una decisione con le forme normali e le relative garanzie procedimentali. Ma la proposizione dell'istanza cautelare di sospensiva del provvedimento impugnato si colloca, per le ragioni indicate, a latere della trattazione della causa, e pertanto la sua illustrazione da parte dell'istante non preclude la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione perché la trattazione non è ancora cominciata (ben diversa la situazione esaminata e decisa da Cass. n. 49759 del 2021, che ha cassato l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. impugnata in quanto in quel caso il giudice aveva dichiarato inammissibile l'appello contestualmente dichiarando inammissibile il giuramento decisorio richiesto dall'appellante, perché in quel caso l'istanza di ammissione del giuramento decisorio era una tipica istanza istruttoria e costituiva un "fatto processuale" nuovo rispetto al giudizio di primo grado, dunque estraneo alla critica svolta con l'appello alla decisione di primo grado, il cui esame comportava necessariamente la trattazione).Il rigetto del primo motivo comporta la definitività della statuizione impugnata laddove ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I successivi motivi, con i quali si contestano sia la sentenza di primo grado che l'ordinanza d'appello, sviluppano censure solo apparentemente in diritto ma in effetti volte a contestare gli accertamenti in fatto dei giudici di merito e la loro interpretazione del contratto di cessione di credito, relativi alla determinazione dell'ammontare del debito tuttora gravante sulla ricorrente, che non possono essere rinnovati in questa sede. Attesa la complessità della questione, le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, tuttavia, trattandosi di una Amministrazione dello Stato, è esente dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28630/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris