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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 24681/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22388-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 931/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 16 febbraio 2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2012.

La CTR annullava in toto l'atto impositivo per difetto di sottoscrizione in quanto sottoscritto con firma digitale e successivamente notificato in formato cartaceo.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 23 C.A.D., nonché degli artt. 137, commi 1 e 2, e 156 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente annullato l'atto impositivo sottoscritto digitalmente e successivamente notificato (in data 24 aprile 2017) in modalità cartacea.

Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, cod. proc. civ., la Ric. 2021 n. 22388 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ. per non avere la CTR ritenuto operante la sanatoria della notifica per il raggiungimento dello scopo.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte, con le sentenze n. 1150 e n. 1557 del 2021, ha ritenuto legittima la notifica di copia analogica di un atto impositivo se conforme ai documento informatico.

In tali decisioni, premesso che ai sensi dell'art. 23 del C.A.D.

"Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato", si è rilevato che l'atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l'attestazione di conformità all'originale e tanto era sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico.

Orbene, come osservato dal contribuente nel controricorso e ribadito in memoria, nella specie - a differenza del caso esaminato nelle pronunce sopra richiamate - difetta l'attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo all'originale digitale; consegue che l'avviso di accertamento contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, cod. proc. civ., in quanto privo di sottoscrizione.

Trattandosi di nullità prevista dalla legge concernente un requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cod. proc. civ.

Ric. 2021 n. 22388 sez.

MT - ud. 13-04-2022 • -3- In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez.

U. n. 8999 del 2009), il ricorso deve essere rigettato.

Stante la peculiarità della vicenda le spese del giudizio sono compensate.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22388-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 931/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 16 febbraio 2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2012. La CTR annullava in toto l'atto impositivo per difetto di sottoscrizione in quanto sottoscritto con firma digitale e successivamente notificato in formato cartaceo. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 23 C.A.D., nonché degli artt. 137, commi 1 e 2, e 156 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente annullato l'atto impositivo sottoscritto digitalmente e successivamente notificato (in data 24 aprile 2017) in modalità cartacea. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, cod. proc. civ., la Ric. 2021 n. 22388 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ. per non avere la CTR ritenuto operante la sanatoria della notifica per il raggiungimento dello scopo. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Questa Corte, con le sentenze n. 1150 e n. 1557 del 2021, ha ritenuto legittima la notifica di copia analogica di un atto impositivo se conforme ai documento informatico. In tali decisioni, premesso che ai sensi dell'art. 23 del C.A.D. "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato", si è rilevato che l'atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l'attestazione di conformità all'originale e tanto era sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico. Orbene, come osservato dal contribuente nel controricorso e ribadito in memoria, nella specie - a differenza del caso esaminato nelle pronunce sopra richiamate - difetta l'attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo all'originale digitale; consegue che l'avviso di accertamento contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, cod. proc. civ., in quanto privo di sottoscrizione. Trattandosi di nullità prevista dalla legge concernente un requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 22388 sez. MT - ud. 13-04-2022 • -3- In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez. U. n. 8999 del 2009), il ricorso deve essere rigettato. Stante la peculiarità della vicenda le spese del giudizio sono compensate. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta
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