CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ftA - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624- bis, 625, n. 2, cod. pen., e condannati alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che denunzia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del riconoscimento fotografico e, quindi, alla sussistenza della penale responsabilità - non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo. Invero, nel caso di specie il mancato riconoscimento dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del teste Della Vecchia non costituisce una prova decisiva, tenuto conto, in particolare, della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, con cui il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando la sussistenza di plurimi indizi da cui ha desunto la compartecipazione del ricorrente al reato (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; - Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento fotografico dell'orologio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Al riguardo, giova sottolineare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - Ritenuto che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto anch'esso costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inammissibile, essendo reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 8 del provvedimento impugnato); - Considerato che il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3; 182, comma 2, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost; 6 CEDU per essere stata revocata l'ordinanza ammissiva dei testi - sono manifestamente infondati, inerendo ad una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali e non relativa a nullità assolute. Invero, la mancanza di motivazione determina una nullità generale a regime intermedio che è sanata se - come nella specie - non tempestivamente eccepita; - Considerato che il sesto, settimo, ottavo e nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore