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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46238/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che: - in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo risulta indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame (come anche specificato dalla decisione impugnata a pag. 17 primo periodo, seppure, in concreto, allorché a pagine 19 determina il trattamento sanzionatorio, non applica il relativo aumento); riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risultano il secondo, terzo e quarto motivo, avendo la decisione correttamente messo in evidenza i plurimi elementi da cui desumere l'inconsistenza della richiesta riqualificazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella ipotesi lieve di cui al comma 5, le ragioni che portavano, in concreto a ritenere più grave il delitto contestato nel presente procedimento che il ricorrente vorrebbe differentemente apprezzare sulla base del mero dato ponderale che, con motivazione logica e completa, è stato ritenuto non assorbente, la concreta determinazione della pena anche in ordine ai relativi aumenti oggetto di specifica motivazione che, dopo aver rinviato alle valutazioni operate dal primo giudice ed al giudice del procedimento definito, ha preso in esame i presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti significativi ai fini delle corrispondenti quantificazioni; - in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo risulta manifestamente infondato, tenuto conto che, per giurisprudenza unanime, la relazione ex art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza; il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché, cla un canto, non viene confutato quanto esposto dalla Corte di appello nell'ordinanza che ha rigettato la pena concordata con il Procuratore generale, dovendosi anche rilevare come la stessa parte ricorrente ne evidenzi la non autonoma impugnabilità, dall'altra, nessun rilevo assume l'omesso consenso alla seconda richiesta di pena concordata da parte del Procuratore generale che non costituisce istituto assimilabile al patteggiamento; il terzo ed il quarto motivo costituiscono mera reiterazione di questioni dedotte in sede di gravame le cui censure sono state o superate o confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello, il quinto motivo in ordine alla subordinata richiesta di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta geneticamente inammissibile in quanto priva di articolata deduzione (pag. 10 dei motivi di appello) e, comunque, implicitamente confutata dalla parte della decisione che ha fatto ampio riferimento alla consistenza del fatto certamente non di scarsa offensività tenuto conto che, a fronte di un sequestro dell'ingente quantità di alcole etilico si accordava nuovamente per avere a disposizione altra ingente quantità del carburante; che generica risulta la censura in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul presupposto che la "legge Cartabbia" avrebbe ampliato gli ambiti di applicazione della disposizione, tenuto conto che la richiesta era astrattamente possibile anche sulla base della precedente disciplina, tanto da aver costituito, seppur generica, deduzione in appello; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che: - in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo risulta indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame (come anche specificato dalla decisione impugnata a pag. 17 primo periodo, seppure, in concreto, allorché a pagine 19 determina il trattamento sanzionatorio, non applica il relativo aumento); riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risultano il secondo, terzo e quarto motivo, avendo la decisione correttamente messo in evidenza i plurimi elementi da cui desumere l'inconsistenza della richiesta riqualificazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella ipotesi lieve di cui al comma 5, le ragioni che portavano, in concreto a ritenere più grave il delitto contestato nel presente procedimento che il ricorrente vorrebbe differentemente apprezzare sulla base del mero dato ponderale che, con motivazione logica e completa, è stato ritenuto non assorbente, la concreta determinazione della pena anche in ordine ai relativi aumenti oggetto di specifica motivazione che, dopo aver rinviato alle valutazioni operate dal primo giudice ed al giudice del procedimento definito, ha preso in esame i presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti significativi ai fini delle corrispondenti quantificazioni; - in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo risulta manifestamente infondato, tenuto conto che, per giurisprudenza unanime, la relazione ex art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza; il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché, cla un canto, non viene confutato quanto esposto dalla Corte di appello nell'ordinanza che ha rigettato la pena concordata con il Procuratore generale, dovendosi anche rilevare come la stessa parte ricorrente ne evidenzi la non autonoma impugnabilità, dall'altra, nessun rilevo assume l'omesso consenso alla seconda richiesta di pena concordata da parte del Procuratore generale che non costituisce istituto assimilabile al patteggiamento; il terzo ed il quarto motivo costituiscono mera reiterazione di questioni dedotte in sede di gravame le cui censure sono state o superate o confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello, il quinto motivo in ordine alla subordinata richiesta di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta geneticamente inammissibile in quanto priva di articolata deduzione (pag. 10 dei motivi di appello) e, comunque, implicitamente confutata dalla parte della decisione che ha fatto ampio riferimento alla consistenza del fatto certamente non di scarsa offensività tenuto conto che, a fronte di un sequestro dell'ingente quantità di alcole etilico si accordava nuovamente per avere a disposizione altra ingente quantità del carburante; che generica risulta la censura in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul presupposto che la "legge Cartabbia" avrebbe ampliato gli ambiti di applicazione della disposizione, tenuto conto che la richiesta era astrattamente possibile anche sulla base della precedente disciplina, tanto da aver costituito, seppur generica, deduzione in appello; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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