CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 2 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione e truffa. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. -nte