CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30050/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Latina n. 2152 del 5 ottobre 2020, divenuta irrevocabile il 4 ottobre del 2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, deducendo quale unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. 2.1. In particolare la ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza in quanto il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'istanza avanzata dal Pubblico ministero volta ad ottenere la revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., ha fissato l'udienza camerale, nominando alla ricorrente un difensore di ufficio sul rilievo della mancanza di una apposita nomina fiduciaria conferita specificamente per la fase esecutiva, disattendendo l'eccezione difensiva con cui il difensore nominato di ufficio aveva evidenziato che l'avviso di fissazione dell'udienza avrebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione. A sostegno della censura la ricorrente ha evidenziato che l'udienza camerale, avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena, costituisce un antefatto logico dell'esecuzione della pena, che non ha ancora avuto inizio, sicché l'avviso dell'udienza deve essere dato ad difensore di fiducia. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va rilevato che il giudice dell'esecuzione ha dato corretta attuazione al principio di diritto, affermato in relazione ad un caso analogo a quello che ricorre nella specie, secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione. (Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Odierna, Rv. 272629 - 01). Inoltre, questa Corte, in un caso di mancata notificazione dell'ordine di esecuzione al difensore designato nel giudizio di cognizione e per la fase di l'esecuzione ha evidenziato «che la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avere efficacia anche nell'autonoma e distinta fase dell'esecuzione, che solo eventualmente potrà essere instaurata a seguito dell'irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 262307; Sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002, Rv. 222225). Tanto coerentemente con la previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod. proci. pena., secondo cui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore ...". Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell'esecuzione, in quel momento priva di causa e di oggetto (Sez. 1., n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629). Il principio di cui sopra, che circoscrive la validità della nomina alla fase di cognizione in cui essa è intervenuta, non opera, però, per l'esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Infatti, tale norma, regolando la materia dell'ordine di esecuzione al quale deve accompagnarsi il decreto che lo sospende in ragione della possibilità di presentare nei termini indicati la richiesta di misure alternative, prevede specificatamente che i due provvedimenti di cui sopra siano notificati, oltre al condannato, al difensore che lo ha assistito nella fase di cognizione, laddove non sia poi sopraggiunta una diversa nomina in quella dell'esecuzione ormai in corso. La deroga di cui trattasi, per la specificità della sua ratio, non si applica alle procedure esecutive diverse da quelle regolate dalle disposizioni di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270071). Pertanto, al di fuori di tale particolare fattispecie, in assenza di una nomina di fiducia sopraggiunta in sede di esecuzione e di conseguenza efficace per tale fase, legittimamente si procede alla nomina del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., senza che, peraltro, le violazioni delle regole previste per individuazione della persona fisica di tale difensore possano incidere sul diritto all'assistenza difensiva e, pertanto, dare luogo a nullità di ordine generale (Sez. 1, n. 19357 del 15/10/2016, dep. 2017, Rv. 270096; S. 3, n. 20935 del 11/03/2009, Rv. 243620; Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004, Rv. 228528)» (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/ Rv. 279443 - 01). 3. Alla luce degli esposti principi, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, seguendo ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp