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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35605/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza afferente all'asserita violazione di legge e al vizio di motivazione riferiti alla mancata concessione della sospensione condizionale è all'evidenza infondata (in sentenza, con valutazione rimasta insuperata dalle ragioni di critica esposte con i prirn& due motivi di ricorso, viene messo in evidenza che la pena irrogata con la decisione a giudizio, sommata ad altra pregressa condanna — sentenza del 15 marzo 2017- per la quale la sospensione è stata già accordata, avrebbe determinato il superamento del limite di legge imposto dall'art. 163 cod. pen., dando così corpo alla regola ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 164 stesso codice) mentre la doglianza relativa alla congruità degli aumenti apportati a titolo di continuazione rispetto al fatto esternamente giudicato attinge del tutto inadeguatamente in parte qua la sentenza impugnata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza afferente all'asserita violazione di legge e al vizio di motivazione riferiti alla mancata concessione della sospensione condizionale è all'evidenza infondata (in sentenza, con valutazione rimasta insuperata dalle ragioni di critica esposte con i prirn& due motivi di ricorso, viene messo in evidenza che la pena irrogata con la decisione a giudizio, sommata ad altra pregressa condanna — sentenza del 15 marzo 2017- per la quale la sospensione è stata già accordata, avrebbe determinato il superamento del limite di legge imposto dall'art. 163 cod. pen., dando così corpo alla regola ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 164 stesso codice) mentre la doglianza relativa alla congruità degli aumenti apportati a titolo di continuazione rispetto al fatto esternamente giudicato attinge del tutto inadeguatamente in parte qua la sentenza impugnata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 35605/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris