Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17866/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 11 dicembre 2020 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 18 novembre 2014, ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81, 317 cod. pen., escludendo inoltre la possibilità di una riqualificazione ai sensi dell'art. 319 -quater cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari.

Deduce violazione di legge in relazione all'art. 319 -quater cod. pen., per avere la Corte di appello, dopo avere escluso la configurabilità del contestato delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., ritenuto erroneamente non configurabile neppure la fattispecie incriminatrice dell'induzione indebita di cui all'art. 319- quater cod. pen.

Invero, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la condotta tenuta dall'imputato, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, consistita nell'aver prelevato, nel corso del proprio servizio di pattuglia e con carattere di vera e propria abitualità, prodotti ittici presso la pescheria gestita dalla persona offesa, senza mai provvedere ai relativi pagamenti, doveva certamente rientrare all'interno dell'ambito di applicazione di tale fattispecie.

Dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari dell'esercizio commerciale, si evinceva, infatti, come l'adozione di un contegno tacito ma inequivoco e significativo da parte del pubblico ufficiale fosse idoneo, di per sé, ad ingenerare negli stessi uno stato di soggezione, riverenza e timore di subire eventuali controlli.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, rilevando che non è configurabile né l'abuso induttivo né il profilo del tornaconto indebito del soggetto indotto, in assenza di considerazioni utilitaristiche del Caradonna.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel confermare la ricostruzione fornita dal primo Giudice in ordine alle plurime occasioni nelle quali Patetta si presentava in divisa presso l'esercizio commerciale di Caradonna, ordinando pesce e omettendo sistematicamente di pagare il corrispettivo, senza neppure mostrare una disponibilità in tal senso, la Corte non ha proceduto al corretto inquadramento di tale condotta, in particolare omettendo di valutare, da un lato, la configurabilità di un abuso della qualità e dei poteri inerenti alla veste ricoperta dall'imputato, cioè del concreto sfruttamento della condizione sottesa all'esercizio delle funzioni in quel determinato ambito territoriale, come tale percepibile e percepita dal titolare della pescheria, e, dall'altro, l'idoneità della condotta, pur non associata a minacce esplicite, ad ingenerare di per sé nel naturale interlocutore, cioè Caradonna, una condizione di ineluttabile assoggettamento, tale da determinarlo ad astenersi dal chiedere e pretendere il pagamento dovuto.

La Corte, a ben guardare, ha apoditticamente escluso comportamenti costrittivi e prospettato un generico timore riverenziale autoindotto, ma in concreto non ha spiegato perché Caradonna avesse inteso accondiscendere alla pretesa dell'imputato di non effettuare mai alcun pagamento, a fronte di quanto correttamente segnalato dal Procuratore Generale ricorrente in ordine alle manifestazioni di imbarazzo e disagio dello stesso Caradonna e del suo timore di subire controlli: a tale stregua si sarebbe dovuto invece verificare il tipo di condizionamento prodotto dal comportamento del pubblico agente, non essendo stata, per altro verso, attestata una deliberata scelta del titolare dell'esercizio di offrire sistematicamente in modo gratuito la sua merce all'imputato.

3. Una volta stabilita una relazione causale tra la condotta e i mancati pagamenti della merce, avrebbe dovuto procedersi al corretto inquadramento della vicenda, tenendo conto che il profilo dell'abuso assume un ruolo centrale, anche al fine di stabilire il grado della sua concreta capacità di ingenerare soggezione: va invero richiamato l'orientamento consolidato in forza del quale integra il delitto di concussione l'abuso costrittivo che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa - non dovuta - di denaro o altra utilità, mentre costituisce induzione indebita la condotta di persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, ferma restando l'ipotizzabilità di zone grigie, cioè di ipotesi nelle quali deve in concreto discriminarsi la concreta prevalenza di un profilo sull'altro, al fine di cogliere il reale effetto costrittivo (Sez.

U. n. 12228 del 24/10/2013, Maldera , Rv. 258470).

Sta di fatto che nel caso di specie, si sarebbe dovuto primariamente valutare se l'accondiscendente accettazione di forniture di pesce gratuite fosse dipesa dal timore di conseguenze pregiudizievoli, correlate allo svolgimento delle funzioni proprie del pubblico agente, che il titolare dell'esercizio potesse ritenere evitabili proprio con quella modalità: alla correlazione tra l'utilità prestata e la condotta dell'imputato avrebbe poi dovuto seguire l'attenta analisi del tipo di conseguenze che Caradonna avrebbe potuto prospettarsi, in tale ambito assumendo specifico rilievo, in funzione della qualificazione della condotta, la distinzione tra il timore di un danno contra ius e l'intento di evitare controlli, potenzialmente in grado di esporre il titolare della pescheria a rischi maggiori.

4. In concreto, come correttamente posto in evidenza dal ricorrente, la Corte ha finito per giungere ad un esito assolutorio, che si fonda su un'analisi frammentaria e apodittica e su presupposti non coerenti con il quadro normativo di riferimento, dovendosi procedere ad un rinnovato esame della vicenda, anche al fine di procedere alla corretta qualificazione giuridica, sulla base di una logica concatenazione dei temi in rapporto al tipo di correlazione causale tra il comportamento dell'imputato e l'assoggettamento del destinatario.

Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 11 dicembre 2020 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 18 novembre 2014, ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81, 317 cod. pen., escludendo inoltre la possibilità di una riqualificazione ai sensi dell'art. 319 -quater cod. pen. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 319 -quater cod. pen., per avere la Corte di appello, dopo avere escluso la configurabilità del contestato delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., ritenuto erroneamente non configurabile neppure la fattispecie incriminatrice dell'induzione indebita di cui all'art. 319- quater cod. pen. Invero, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la condotta tenuta dall'imputato, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, consistita nell'aver prelevato, nel corso del proprio servizio di pattuglia e con carattere di vera e propria abitualità, prodotti ittici presso la pescheria gestita dalla persona offesa, senza mai provvedere ai relativi pagamenti, doveva certamente rientrare all'interno dell'ambito di applicazione di tale fattispecie. Dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari dell'esercizio commerciale, si evinceva, infatti, come l'adozione di un contegno tacito ma inequivoco e significativo da parte del pubblico ufficiale fosse idoneo, di per sé, ad ingenerare negli stessi uno stato di soggezione, riverenza e timore di subire eventuali controlli. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, rilevando che non è configurabile né l'abuso induttivo né il profilo del tornaconto indebito del soggetto indotto, in assenza di considerazioni utilitaristiche del Caradonna. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel confermare la ricostruzione fornita dal primo Giudice in ordine alle plurime occasioni nelle quali Patetta si presentava in divisa presso l'esercizio commerciale di Caradonna, ordinando pesce e omettendo sistematicamente di pagare il corrispettivo, senza neppure mostrare una disponibilità in tal senso, la Corte non ha proceduto al corretto inquadramento di tale condotta, in particolare omettendo di valutare, da un lato, la configurabilità di un abuso della qualità e dei poteri inerenti alla veste ricoperta dall'imputato, cioè del concreto sfruttamento della condizione sottesa all'esercizio delle funzioni in quel determinato ambito territoriale, come tale percepibile e percepita dal titolare della pescheria, e, dall'altro, l'idoneità della condotta, pur non associata a minacce esplicite, ad ingenerare di per sé nel naturale interlocutore, cioè Caradonna, una condizione di ineluttabile assoggettamento, tale da determinarlo ad astenersi dal chiedere e pretendere il pagamento dovuto. La Corte, a ben guardare, ha apoditticamente escluso comportamenti costrittivi e prospettato un generico timore riverenziale autoindotto, ma in concreto non ha spiegato perché Caradonna avesse inteso accondiscendere alla pretesa dell'imputato di non effettuare mai alcun pagamento, a fronte di quanto correttamente segnalato dal Procuratore Generale ricorrente in ordine alle manifestazioni di imbarazzo e disagio dello stesso Caradonna e del suo timore di subire controlli: a tale stregua si sarebbe dovuto invece verificare il tipo di condizionamento prodotto dal comportamento del pubblico agente, non essendo stata, per altro verso, attestata una deliberata scelta del titolare dell'esercizio di offrire sistematicamente in modo gratuito la sua merce all'imputato. 3. Una volta stabilita una relazione causale tra la condotta e i mancati pagamenti della merce, avrebbe dovuto procedersi al corretto inquadramento della vicenda, tenendo conto che il profilo dell'abuso assume un ruolo centrale, anche al fine di stabilire il grado della sua concreta capacità di ingenerare soggezione: va invero richiamato l'orientamento consolidato in forza del quale integra il delitto di concussione l'abuso costrittivo che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa - non dovuta - di denaro o altra utilità, mentre costituisce induzione indebita la condotta di persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, ferma restando l'ipotizzabilità di zone grigie, cioè di ipotesi nelle quali deve in concreto discriminarsi la concreta prevalenza di un profilo sull'altro, al fine di cogliere il reale effetto costrittivo (Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, Maldera , Rv. 258470). Sta di fatto che nel caso di specie, si sarebbe dovuto primariamente valutare se l'accondiscendente accettazione di forniture di pesce gratuite fosse dipesa dal timore di conseguenze pregiudizievoli, correlate allo svolgimento delle funzioni proprie del pubblico agente, che il titolare dell'esercizio potesse ritenere evitabili proprio con quella modalità: alla correlazione tra l'utilità prestata e la condotta dell'imputato avrebbe poi dovuto seguire l'attenta analisi del tipo di conseguenze che Caradonna avrebbe potuto prospettarsi, in tale ambito assumendo specifico rilievo, in funzione della qualificazione della condotta, la distinzione tra il timore di un danno contra ius e l'intento di evitare controlli, potenzialmente in grado di esporre il titolare della pescheria a rischi maggiori. 4. In concreto, come correttamente posto in evidenza dal ricorrente, la Corte ha finito per giungere ad un esito assolutorio, che si fonda su un'analisi frammentaria e apodittica e su presupposti non coerenti con il quadro normativo di riferimento, dovendosi procedere ad un rinnovato esame della vicenda, anche al fine di procedere alla corretta qualificazione giuridica, sulla base di una logica concatenazione dei temi in rapporto al tipo di correlazione causale tra il comportamento dell'imputato e l'assoggettamento del destinatario. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così
Sentenza Cassazione n. 17866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris