CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 19203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.33849/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -intimato - avverso la sentenza n. 5712 /20 18 de l la Corte d’Appello di Roma,depositata i l 13 . 9 . 20 18 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.5.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose nei confronti di G.W. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione di alcuni beni immobili e al risarcimento dei danni, previa risoluzione del contratto con cui quegli immobili (ed altri che nel frattempo erano stati nel frattempo rivenduti a terzi) erano stati venduti dall’attrice alla convenuta; instauratosi il contraddittorio,il Tribunale di Roma rigettò la domanda, con sentenza che venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; dopo la sentenza di primo grado, venne dichiarato il fallimento di G.W. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sicché il processo fu interrotto, per essere poi riassunto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nei confronti della curatela fallimentare, che rimase contumace; la Corte d’Appello di Roma dichiarò improcedibile l’appello sul presupposto che tutte le domand e dovesse ro ormai essere proposte nella sede fallimentare d i accertamento dello stato passivo e di verifica delle domande di rivendica e restituzione; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha proposto contro la sentenza d’appello ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il fallimento è rimasto intimato; considerato che il ricorso intercetta l a questione della corretta interpretazione dell’art. 72, comma 5, legge fall., a mente del quale «L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo su tale interpretazione è sorto conflitto giurisprudenziale e s i dovranno pronunciar e a breve le Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.), a seguito delle ordinanze interlocutori e nn. 1679/2025, 1702/2025 e 1703/2025, tutte depositate il 23.1.2025; ritenuto che èquindi opportun o procrastinare la decisione sul presente ricorso in attesa della decisionedelle Sezioni Unite; P.Q.M dispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con l e ordinanz e interlocutorie n n . 1679/2025, 1702/2025 e 1703/2025 , tutte depositateil 23.1. 2025. C