CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] -DANNI dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2026 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24368 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24368del ruolo generale dell’anno 2022, proposto CUMAR Giovanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 30R59 A952G) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P29 I173V) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41B16 H501E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA]- celli rappresentata e difes a da gli avvocat i Giovanni A. Sagramoso (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 61L18 F205Y) ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F .: [OSCURATO:PERSONA] 74H04L419G) [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona dell’[OSCURATO:PERSONA]- gato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- nasi d’Arpe rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BYNLSN 62H61 D612O ) -controricorrenti- nonché MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministropro tempore -intimato- Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1368/2022, pubblicatain data 28 aprile 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di CNP Uni- credit Vita – S.p.A. per ottenere il risarcimento del danno che assume di avere subito per avere la società assicuratrice con- venuta trasferito al fondo ministeriale istituito presso la [OSCURATO:SOCIETA].,di cui all’art. 1, comma 343, della Legge n. 266 del 2005, gli importi che le erano dovuti sulla base di due polizze di assicurazione sulla vita (polizze denominate “[OSCURATO:PERSONA]- mic Guaranteed 4”),dopo il decorso del termine di prescrizione, senza averle effettuato alcuna comunicazione, né in merito al preteso avvenuto trasferimento delle polizze, né in merito alla loro scadenza, né in merito all’avvenuta modifica legislativa del termine di prescrizione biennale, né in meritoall’avvenuto tra- sferimento dei suoi risparmi al fondo ministeriale. La società convenuta ha chiamato in causa il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA]., per essere eventualmente man- levata dai medesimi in caso di soccombenza. La domanda dell’attrice è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha condannato la società convenuta a pagarle l’importo di € 61.404,00, oltre accessori. Non sono state accolte le do- mande di manleva. La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha, invece, rigettatola domanda principale. Ricorre GiovannaCumar, sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi: 1) CNP [OSCURATO:PERSONA] – S.p.A.; 2) [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede il ministero inti- mato. Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., essendo stata ravvi- sata una ipotesi di inammissibilità dello stesso. A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Va, in primo luogo, dato atto che, con la proposta di defini- zione accelerata del ricorso, si era prospettata l’inammissibilità dello stesso per la sua tardiva proposizione, rispetto alla data della notificazione del provvedimento impugnato dichiarata nel ricorso. Tuttavia: 1) è incontestato che la notificazione della sentenza impugnata haavuto effettivamente luogo, in realtà, in data 17 luglio 2022 e che la diversa data indicata nel ricorso (che contiene l’indica- zione erronea del solo riferimento numerico al mese di detta data) è il frutto di un semplice errore materiale; 2) il ricorso è stato notificato in data 10 ottobre 2022 e, cioè, prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla data della effettiva notificazione (tenuto conto della sospensione fe- riale dei termini processuali, pacificamente operante in consi- derazione dell’oggetto della controversia); 3) la copia della relazione di notificazione della sentenza del 17 luglio 2022 era stata regolarmente e tempestivamente prodotta dalla parte ricorrente, già nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., unitamente alla copia del ricorso, in modalità analogica (con il deposito di copie cartacee della sentenza, della relazione di no- tificazione della stessa e dei messaggi di posta elettronica Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 certificata con cui era avvenuta la predetta notificazione, mu- nite di idonea attestazione di conformità agli originali digitali), come era all’epoca consentito, prima che la produzione fosse rinnovata successivamente, anche in modalità telematica. Da una parte, quindi, va certamente esclusa l’inammissibilità per tardività del ricorso, in relazione alla data documentata della notificazione della sentenza impugnata; dall’altra parte, non potrebbe negarsi neanche la sua stessa procedibilità, con riguardo alla effettiva notificazione della predetta sentenza del 17 luglio 2022, in quanto la corrispondente relazione di notifi- cazione è stata prodotta dalla ricorrente sin dal momento della sua tempestiva costituzione nella presente fase del giudizio. Può, allora, prescindersi da ogni ulteriore valutazione sul punto, anche per la decisiva considerazione che il ricorso stesso non può trovare accoglimento nel merito, per le ragioni che saranno di seguito esposte, comunque diverse da quelle di cui alla pro- posta di definizione accelerata, che in nessun caso, pertanto, potrebbe essere confermata. 2.La domanda proposta nel presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno che l’attrice assume esserle derivato dall’avvenuta prescrizione dei suoi crediti, nascenti da due po- lizze di assicurazione sulla vita emesse dalla società convenuta, per non averla quest’ultima adeguatamente informata in merito alla scadenza delle polizze stesse. Tale domanda è stata avanzatasul presupposto che la prescri- zione fosse biennale, secondo quanto previsto dall’art. 2952 c.c., nella formulazione all’epoca vigente. 2.1. Prima di esaminare il merito della censura è doveroso ri- cordare che la Corte Costituzionale, con sentenza 7 -9 febbraio 2024 n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 06/03/2024 n. 10), ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con mo- dificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicem- bre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescri- zione decennale». Secondo quanto precisato da questa stessa Corte, «in tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudi- cato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale» (Cass., Sez. 3, n. 19148 del 11/07/2024). 3.Tuttavia nel presente giudizio non è stato richiesto alla com- pagnia assicuratrice il pagamento degli importi dovuti in base alle polizze. Non è stato, cioè, fatto valere il credito direttamente derivante dal contratto di assicurazione, in relazione al quale opera il ter- mine di prescrizione oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale. È stata, invece, avanzata esclusivamente un’azione risarcitoria, sull’assunto dell’avvenuta estinzione per prescrizione di quel credito. Di conseguenza, in questo processo non può essersi formato alcun giudicato sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto il Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 credito di cui alle polizze, non trattandosi del rapporto obbliga- torio dedotto in giudizio. D’altra parte, non può ritenersi formato un definitivo giudicato neanche sull’azione risarcitoria effettivamente avanzata, né, quindi, sui presupposti di fatto e di diritto alla base di essa, in quanto la fondatezza della stessa domanda risarcitoria risulta ancora in discussione nella presente sede ed il relativo rapporto giuridico è, quindi, tuttora pendente e non può dirsi “quesito”. Ciò –a giudizio del Collegio – imporrebbe di riconoscere rilievo, nell’ambito di tale ultimo rapporto, al disposto normativo dell’art. 2952 c.c. in tema di durata della prescrizione, come risultante a seguito dalla dichiarazione di illegittimità costitu- zionale. Come chiarito nella decisione di questa Corte più sopra richia- mata, infatti, «l’art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 11/03/1953 prevede che “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pub- blicazione della decisione”». Di conseguenza, anche nel caso di specie « della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, nella specie dell’art. 2952 comma 2, c.c. nel testo di cui all’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), conver- tito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, non potrà farsi applicazione alla controversia in esame». 4.Tanto premesso, poiché, come già chiarito, nel presente giu- dizio non è stato fatto direttamente valere il diritto al paga- mento degli importi dovuti in base alle polizze assicurative sti- pulate dall’attrice, ebenché la avvenuta prescrizione di tale di- ritto nel termine biennale di cui alla disposizione dichiarata ille- gittima debba escludersi, dovendo ritenersi invece operante il termine decennale, non è, in realtà, richiesta, in questa sede, Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 una pronuncia che abbia direttamente ad oggetto l’accerta- mento di tale diritto. Né, tanto meno, potrebbe ipotizzarsi l’accoglimento della do- manda risarcitoria effettivamente proposta in questa sede (e rigettata all’esito dei due gradi di merito), in virtù dell’interve- nuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2952 c.c. e della necessità di considerare, anche nel presente giudi- zio, come decennale il termine di prescrizione per i crediti deri- vantidai contratti di assicurazione sulla vita . L’eventuale esclusione dell’avvenuta prescrizione dei crediti de- rivanti dalle polizze vita stipulate dall’attrice, al momento della proposizione della sua domanda risarcitoria, infatti, lungi dal comportare la fondatezza di tale ultima domanda, ne determi- nerebbe, al contrario, e a maggior ragione, l’infondatezza, per difetto di uno dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, in particolare, per l’insussistenza del danno dedotto. D’altra parte, proprio i limiti dell’oggetto del presente giudizio, la cui causa petendi non è costituita dal diritto al pagamento degli importi dovuti in base alle polizze vita di titolarità dell’at- trice, escludono la necessità di una pronuncia con effetti di giu- dicato in ordine alla eventuale avvenuta estinzione per prescri- zione di tale diritto, non azionato in questa sede, dovendosi esclusivamente pronunciare in ordine all’azione risarcitoria pro- posta. 5. Va, in proposito, considerato che la domanda risarcitoria della ricorrente è stata rigettata, con la sentenza impugnata, per essere stata esclusala sussistenza di una condotta di ina- dempimento contrattuale e, comunque, illecita, della compa- gnia assicuratrice, in ordine agli obblighi informativi e di comu- nicazione sulla stessa gravantie che potrebbero avere (e, anzi, nella prospettazione dell’attrice, avrebbero) determinato il danno allegato, rappresentato proprio dalla prescrizione dei suoi crediti contrattuali. Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 Nella presente sede, pertanto, conserva rilievo decisivo ed as- sorbente la valutazione dei motivi posti a base del ricorso, aventi ad oggetto la contestata decisione di rigetto dell’azione risarcitoria in virtù delle suddette ragioni. Alla eventuale infondatezza del ricorso, infatti, conseguirebbe l’indifferenza, ai fini dell’esito della presente controversia, sia della questione relativa alla avvenuta prescrizione, o meno, dei diritti nascenti dalle polizze, sia di quelladel preciso momento della sua eventuale maturazionee, quindi, della sua durata. Ciò in quanto l’insussistenza della dedotta responsabilità della società assicuratrice costituisceuna ragione di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda in esame nel presente giudizio, a prescindere dalla effettiva maturazione della prescri- zione dei diritti nascenti dalle polizze: questione che reste- rebbe, dunque, in tal caso, impregiudicata. In altri termini, l’infondatezza del presente ricorso determine- rebbela conferma della decisione impugnata, rendendosi sem- plicemente necessaria una correzione della sua motivazione , con laprecisazione della sua esatt a portata . Più, precisamente, poiché il rigetto della domanda risarcitoria propostapotrebbe ben giustificarsi esclusivamente come con- seguenza dell’insussistenza della dedotta responsabilità con- trattuale (o di altra natura) della compagnia convenuta, ne re- sterebbe esclusoqualunque accertamento, con effetti di giudi- cato, in ordine all’effettiva maturazione della prescrizione del diritto al pagamento dei crediti derivanti dalle polizze e, in par- ticolare, ogni accertamento in ordine alla prescrizione di tale diritto nel termine biennale già previsto dalla disposizione di cui all’art. 2952 c.c., oggetto della dichiarazione di illegittimità co- stituzionale. L’attrice, d’altra parte, ben potrebbe far valere i crediti derivanti dalle sue polizze assicurative sulla vita in un separato giudizio, non avendolo fatto nel presente processo. Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 In tale diverso giudizio, la questione della prescrizione di quei crediti potrebbe e dovrebbe eventualmente essere valutata, senza vincoli derivanti dall’esito della presente controversia, ma tenendo contodella parziale dichiarazione di illegittimità costi- tuzionale dell’art. 2952 c.c., nonchédelle difese concretamente spiegate dalle parti in tale diverso processo, dovendosi anche considerare l’operatività della prescrizione solo a seguito di una specifica eccezione regolarmente avanzata in giudizio dalla parte debitrice (eccezione evidentemente non proposta, né pro- ponibile,in questo giudizio, per la sua natura ed il suo oggetto) e dell’eventuale interruzione del relativo decorso: tutte que- stioni inevitabilmente estranee all’oggetto della presente causa e che richiederebbero accertamenti di fatto non compatibili con la fase in cui essa ormai si trova. 6.Il ricorso risulta, effettivamente, infondato, per le ragioni che saranno di seguito illustrate e, di conseguenza, la decisione im- pugnata può e deve essere confermata, con la correzionedella sua motivazionee la precisazione della sua esatta portata, nei sensiappena esposti. 6.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazione dell’ art. C.16 della nota informativa delle condizioni generali di polizza». Secondo la ricorrente, la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la compagnia assicuratrice non fosse tenuta, in base al contratto stipulato, ad effettuare alcuna comunicazione in ordine alla scadenza della polizza.Sostiene che, al contrario, tale obbligo sarebbe stato previsto nell’articolo C.16 della po- lizza stessa. Afferma, in particolare, che «alla signora [OSCURATO:PERSONA] non veniva, infatti, mai inviata alcuna comunicazione, nemmeno in merito all'avvenuta cessione alla CNP [OSCURATO:PERSONA]- S.p.A. delle polizze stipulate con la Banca di Roma, rimanendo quindi all’oscuro addirittura di chi detenesse e stesse gestendo i suoi Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 soldi» e che «CNP [OSCURATO:PERSONA]S.p.A. ometteva, inoltre, di comunicare all’odierna appellata nel corso dell’anno 2008 l’in- tervenuta modifica legislativa dell’art. 2952, secondo comma, c.c., attraverso la quale è stato modificato il termine prescrizio- nale dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione». Con specifico riguardo alla modifica del termine di prescrizione, aggiunge che «errata appare poi l’interpretazione data dalla Corte d’Appello, stando alla quale non vi sarebbe stata neces- sità di comunicazione, in quanto la modifica legislativa avrebbe avuto un effetto positivo per la signora un [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. 6.1.1 La Corte d’appello ha affermato, nella sentenza impu- gnata, che non era contrattualmente previsto alcun obbligo, per l’assicuratrice, di comunicare all’assicurata la scadenza della polizza: e in effetti, nello stesso motivo di ricorso, neanche si assume chiaramente e specificamente il contrario, quanto meno non in modo adeguatamente argomentato. La ricorrente si limita a riportare il testo dell’articolo C.16 della polizza – che prevede esclusivamente l’obbligo dell’assicura- trice di comunicare le «… variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica della legislazione ap- plicabile ivi compreso l’eventuale variazione della denomina- zione sociale,della forma giuridica e dell’indirizzo di Finecovita» –e lamenta l’omessa comunicazione della «avvenuta cessione alla CNP [OSCURATO:PERSONA] - S.p.A. delle polizze stipulate con la Banca di Roma» e della «intervenuta modifica legislativa dell’art. 2952, secondo comma, c.c., attraverso la quale è stato modificato il termine prescrizionale dei diritti derivanti dai con- tratti di assicurazione»;neanche lamenta, più specificamente, l’omessa comunicazione della scadenza della polizza, effettiva- mente non prevista dal contratto. 6.1.2Sostiene, inoltre, che la Corte d’appello avrebbe erronea- mente affermato che non avrebbe dovuto esserle comunicata Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 la modifica legislativa del termine di prescrizione. Ma, in realtà, come emerge chiaramente dal complesso della motivazione del provvedimento impugnato, la Corte d’appello si è limitata, del tutto correttamente, a ritenere che l’omessa comunicazione di tale modificazione legislativa era “inconferente” e, cioè, non po- teva avere causato all’attriceil danno da lei lamentato (vale a dire la perdita per prescrizione del diritto ad incassare l’importo dovuto alla scadenza delle polizze), in quanto il termine di pre- scrizione era stato per legge portato da uno a due anni. È, del resto,evidente che, se pure la ricorrente avesse ignorato la modifica legislativa ed avesse, quindi, considerato ancora vi- gente il precedente termine di prescrizione annuale, i suoi diritti si sarebbero prescritti ugualmente se non esercitati nel (pur più lungo)termine di prescrizione introdotto dalla legge (fermo re- stando che il termine in questione deve ormai ritenersi decen- nale, in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2952 c.c.). Né vi è, nel motivo di ricorso in esame, una specifica, compren- sibile e ragionevole argomentazione che possa indurre adopi- nare diversamente. 6.1.3Le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano, pertanto, complessivamente generiche; esse, inoltre, non col- gono e/o, comunque, non contestano adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella decisione impugnata, in relazione alle que- stioni sollevate. 6.2Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa ap- plicazionedegli artt. 2697 e ss. del Codice Civile e dell’ art. 115 del Codice di Procedura Civile». Secondo la ricorrente, la corte d’appello le avrebbe erronea- mente imputato di non avere tempestivamente e specifica- mente contestato di aver ricevuto le comunicazioni contrattual- mente dovute dall’assicuratrice e l’avrebbe, addirittura, erro- neamente gravata della prova negativa in proposito. Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse. La corte d’appello ha insindacabilmente accertato, in fatto:che non era dovuta alcuna comunicazione né in merito al preteso, ma in realtà mai avvenuto, trasferimento delle polizze (sin dall’origine emesse dalla società controricorrente: con riguardo a tale accertamento non sono formulate in effetti, nel ricorso, specifiche censure o almeno censure sostenute da una reale e compiuta argomentazione), né in ordine alla scadenza delle stesse polizze;che l’omissione della comunicazione della modi- fica legislativa del termine di prescrizione era inconferente ri- spetto ai danni dedotti. Ne consegue che la questione relativa alla regolare effettua- zione delle comunicazioni cui la società assicuratrice era effet- tivamente tenuta (e che sostiene di avere effettuato) ed alla prova della loro ricezione,da parte dell’assicurata, non può as- sumere alcun concreto rilievo ai fini dell’esito della controversia. Si tratta di una questione che deve ritenersi affrontata dalla corte d’appello esclusivamente ad abundantiam, perchéla de- cisione di rigetto della domanda di parte attrice risulta già ade- guatamente sostenuta dalle altre argomentazioni, non oggetto di specifiche censure ovvero oggetto di censure inammissibili e/o infondate. 6.3Con il terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zionedegli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile ». La ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello se- condo cui non sarebbe stato configurabileun obbligo di comu- nicazione della scadenza delle polizze, neanche in applicazione del principio di buona fede contrattuale. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. 6.3.1In primo luogo, la ricorrente deduce, in concreto, ancora una volta, come nel primo motivo, la mancata comunicazione della pretesa cessione delle polizze per cui è causa alla società Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 convenuta e della modifica legislativa del termine di prescri- zione: ma si sono già ampiamente esposte le ragioni per cui la prima comunicazione non era dovuta– essendo oggetto di un insindacabile (e non specificamente censurato) accertamento di fatto che non vi era stata alcuna cessione delle polizze– mentre all’omissione della seconda comunicazione non potrebbero at- tribuirsi effettive conseguenze pregiudizievoli, in relazione ai danni dedotti. 6.3.2Sostiene, altresì, che «se tale comunicazione fosse stata effettuata, la stessa avrebbe certamente indotto l’odierna ap- pellata a recarsi presso il nuovo istituto di credito, al fine di richiedere precise informazioni in merito alla gestione dei propri risparmi». L’affermazione risulta del tutto generica, in quanto non è chia- rito a quale precisa comunicazione omessa la ricorrente faccia riferimento, né sono indicate le ragioni per cui, eventualmente, la ricezione di una comunicazione sulla modifica del termine di prescrizione da uno a due anni (l’unica di cui si possa effettiva- mente postulare una indebita omissione) avrebbe dovuto in- durla a richiedere più tempestivamente il pagamento degli im- porti dovuti; né, tanto meno, viene chiarito se la questione era stata già posta, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini, nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 6.3.3Infine, per quanto riguarda la violazione di pretesi obbli- ghi di buona fede derivanti dal contratto assicurativo, a causa dell’omessa comunicazione all’assicurata della scadenza della polizza, è sufficiente osservare che la decisione impugnata ri- sulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare, ed ai quali va data continuità, secondo i quali«i doveri di corret- tezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – es- sendo diretti a salvaguardare l’utilità della controparte nei limiti Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 dell’interesse proprio, dell’accessorietà all’obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale –non impongono al debitore di avvertire il creditore dell’imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito (in appli- cazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di me- rito che aveva escluso la violazione dei predetti doveri nel com- portamento dell’assicuratore il quale aveva omesso di avvisare il contraente della prossima scadenza del termine di prescri- zione biennale del diritto ad incassare l’indennizzo spettante in base ad una polizza assicurativa sulla vita, che era stato con- seguentemente devoluto al fondo per le vittime delle frodi fi- nanziarie, ai sensi dell’art. 1, comma 345 quater, della leggen. 266 del 2005)» (Cass.,n. 23069 del 26 settembre 2018). 7. Il ricorso è rigettato , con le precisazioni e correzioni della motivazione della decisione impugnata indicatenella parte mo- tiva. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo eccezionali ragioni che giustificano tale compensazione, sia in ragione dell’alterno andamento del giudizio nelle fasi di merito, sia in considera- zione delle incertezze interpretative in ordine alle questioni di diritto poste dallo stesso, sia, infine, in considerazione della so- pravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della di- sposizione di cui all’art. 2952 c.c., in ordine alla durata del ter- mine di prescrizione dei diritti per cui era stato chiesto il risar- cimento, prescrizione che costituisce il presupposto di fatto della presente controversia. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: Ric. n. 24368/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 15 di 15 - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del gi