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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06759/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020.

".„ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di arresto ed euro 9.600 di ammenda, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, in ordine ai reati di cui all'art. 256, commi 2 e 4 — in relazione al comma 1, lett. a) e b) - d.lgs. n. 152/2006, allo stesso contestati nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] veniva, altresì, condannato al risarcimento dei danni e delle spese in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62- bis, 99 c.p., 125 c.p.p. e 111 Cost., nonchè difetto di correlazione fra censure difensive e motivazione della sentenza, con particolare riferimento alla «incompleta valutazione della personalità dell'imputato» ed alla «correlata e ingiustificata omessa esclusione della contestata recidiva», con conseguente difetto motivazionale e nullità della decisione impugnata.

2.1. Le complessive ragioni di censura si appuntano, in particolare, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla mancata esclusione della recidiva e sul discostamento dal minimo edittale della pena irrogata, per effetto dell'omessa ovvero soltanto parziale considerazione, da parte della Corte territoriale, della positiva personalità manifestata del ricorrente durante l'intera vicenda processuale e, soprattutto, per non aver considerato che il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'imputato era dovuto alla sua condizione di impossidenza e di carenza di risorse.

Tanto a maggior ragione ove si consideri che la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bio c.p. e l'esclusione della circostanza aggravante A• speciale era stata oggetto di specifico motivo di gravame avverso la decisione di prime cure, in cui si indicavano gli indici di positiva personalità dell'appellante.

3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020.

Le parti non hanno formulato istanza di trattazione orale; peraltro, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha depositato in udienza conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e privo di specificità, risultando meramente assertivo e, altresì, privo di effettivo confronto con le ragioni della decisione sviluppate dalla sentenza di appello, la cui motivazione si integra con quella della decisione di primo grado nel quadro della c.d.

"doppia conforme": secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Pertanto, ove i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, organico e inscindibile, al quale occorre fare riferimento nella sua globalità al fine di valutare le censure dedotte e per giudicare della congruità della motivazione.

2. È, dunque, in tale cornice ermeneutica che è destinato a trovare adeguata collocazione il tema, direttamente attinente al nucleo essenziale delle censure veicolate con il ricorso, dei criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.1. Con particolare riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'applicazione di tali circostanze, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).

Conseguentemente, si è affermato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato». (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

2.2. Costituisce, parimenti, approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il giudice, nel motivare il diniego di concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati, anche implicitamente, tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2,11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

In altri termini, la "rado" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826- 01).

E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768).

3. Alla luce di tali criteri ermeneutici, occorre rilevare che la decisione della Corte di appello, affidata ad un compendio argomentativo articolato e congruo, risulta pienamente conforme a diritto ed, altresì, aliena da censure di carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà motivazionale.

3.1. I giudici del gravame — dopo aver preso atto che l'appello riguardava esclusivamente profili attinenti al trattamento sanzionatorio e non l'an della responsabilità ed aver escluso la maturazione del termine prescrizionale alla luce della sua sospensione per complessivi gg. 582, come analiticamente indicato a p. 8 della decisione impugnata - hanno espressamente richiamato e condiviso gli snodi essenziali della decisione di primo grado laddove essa aveva dato ampio conto delle ragioni del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della complessiva quantificazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto precipuamente del comportamento successivo al reato, consistito nell'inadempimento dell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, anche dopo la richiesta di un rinvio del processo per provvedervi; in senso ostativo alla concessione delle predette circostanze militavano anche l'assoluta negligenza ed il disinteresse che avevano condotto alla revoca dell'ammissione dell'imputato all'istituto della messa alla prova.

3.2. A tali considerazioni, motivatamente condivise dalla Corte territoriale, i giudici di appello hanno aggiunto che l'invocato beneficio non poteva essere concesso anche in ragione dei numerosi precedenti penali esistenti a carico del Magarelli, espressivi di una più accentuata capacità a delinquere; nella stessa prospettiva, il Collegio del gravame ha osservato che la condotta accertata lasciava evincere un serio allarme sociale e che, anche successivamente alla commissione del reato per cui si procede, il Magarelli aveva riportato una ulteriore condanna per reati in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; la sentenza ha, quindi, ribadito come la valutazione della personalità dell'imputato dovesse tenere conto pure della circostanza, riferita dall'UEPE nelle relazioni in atti, che l'imputato aveva disatteso il programma di messa alla prova del 12.7.2018, nonostante i vari tentativi di contattarlo da parte dello stesso Ufficio.

Infine, a fronte delle censure sviluppate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha ulteriormente rimarcato l'assenza di elementi positivi suscettibili di preminente positivo apprezzamento, su cui fondare una più mite valutazione.

3.3. Le conclusioni cui è pervenuta l'impugnata decisione per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultano, pertanto, pienamente conformi ai criteri legali ed ineccepibili sul piano della congruità motivazionale; di fronte ad esse, risultano, piuttosto, le doglianze difensive a palesare la loro aspecificità, non confrontandosi con le articolate argomentazioni dei giudici di merito, oltre che la loro mera assertività e carenza di decisività, alla luce delle plurime ragioni convergenti verso il diniego delle invocate circostanze attenuanti (tale è, in particolare, l'argomento della mancanza di mezzi per provvedere al ripristino dello stato dei luoghi).

3.4. Del pari, gli stessi elementi risultano pienamente idonei a giustificare anche lo scostamento della pena base rispetto al minimo edittale, atteso che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (per un'ipotesi in cui questa Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che aveva fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03; nello stesso senso, del resto, si è affermato che I n «ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto 72," e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità»: cfr. Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011-01).

3.5. Infine, con specifico riferimento al profilo di ricorso che espressamente evoca, già nell'intitolazione del motivo, la «ingiustificata omessa esclusione della recidiva contestata» va ulteriormente osservato che la stessa non risulta essere stata contestata nell'imputazione e che, coerentemente, né la decisione di prime cure né quella di secondo grado hanno affermato la sussistenza della recidiva quale circostanza aggravante ex art. 99 c.p.; dal che discende l'inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

5. Non possono essere considerate le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano in quanto, premesso che nella specie non è stata formulata alcuna richiesta di trattazione orale del procedimento, esse risultano tardive, non essendo state depositate entro il quinto giorno antecedente all'udienza.

Invero, come già affermato da questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio» (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148-01); ciò in ragione della sostanziale sovrapponibilità della disciplina ennergenziale - in parte qua — con quella dettata in via generale dall'art. 611 c.p.p. per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione, pur non facendo la prima riferimento allo "scambio" di memorie e repliche, bensì alla sola formulazione delle richieste secondo la scansione per la quale è prevista la preventiva formulazione delle richieste della parte pubblica e successivamente quelle delle parti private, senza consentire reciproche repliche.

Da tanto consegue che deve estendersi alla fattispecie in esame l'orientamento consolidato secondo il quale le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01), neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040-01).

Da ciò deriva che non può essere accolta l'istanza di liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa di parte civile in questa fase.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020. ".„ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di arresto ed euro 9.600 di ammenda, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, in ordine ai reati di cui all'art. 256, commi 2 e 4 — in relazione al comma 1, lett. a) e b) - d.lgs. n. 152/2006, allo stesso contestati nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] veniva, altresì, condannato al risarcimento dei danni e delle spese in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] di Milano. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62- bis, 99 c.p., 125 c.p.p. e 111 Cost., nonchè difetto di correlazione fra censure difensive e motivazione della sentenza, con particolare riferimento alla «incompleta valutazione della personalità dell'imputato» ed alla «correlata e ingiustificata omessa esclusione della contestata recidiva», con conseguente difetto motivazionale e nullità della decisione impugnata. 2.1. Le complessive ragioni di censura si appuntano, in particolare, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla mancata esclusione della recidiva e sul discostamento dal minimo edittale della pena irrogata, per effetto dell'omessa ovvero soltanto parziale considerazione, da parte della Corte territoriale, della positiva personalità manifestata del ricorrente durante l'intera vicenda processuale e, soprattutto, per non aver considerato che il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'imputato era dovuto alla sua condizione di impossidenza e di carenza di risorse. Tanto a maggior ragione ove si consideri che la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bio c.p. e l'esclusione della circostanza aggravante A• speciale era stata oggetto di specifico motivo di gravame avverso la decisione di prime cure, in cui si indicavano gli indici di positiva personalità dell'appellante. 3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020. Le parti non hanno formulato istanza di trattazione orale; peraltro, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha depositato in udienza conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e privo di specificità, risultando meramente assertivo e, altresì, privo di effettivo confronto con le ragioni della decisione sviluppate dalla sentenza di appello, la cui motivazione si integra con quella della decisione di primo grado nel quadro della c.d. "doppia conforme": secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Pertanto, ove i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, organico e inscindibile, al quale occorre fare riferimento nella sua globalità al fine di valutare le censure dedotte e per giudicare della congruità della motivazione. 2. È, dunque, in tale cornice ermeneutica che è destinato a trovare adeguata collocazione il tema, direttamente attinente al nucleo essenziale delle censure veicolate con il ricorso, dei criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.1. Con particolare riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'applicazione di tali circostanze, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Conseguentemente, si è affermato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato». (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). 2.2. Costituisce, parimenti, approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il giudice, nel motivare il diniego di concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati, anche implicitamente, tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2,11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). In altri termini, la "rado" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826- 01). E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768). 3. Alla luce di tali criteri ermeneutici, occorre rilevare che la decisione della Corte di appello, affidata ad un compendio argomentativo articolato e congruo, risulta pienamente conforme a diritto ed, altresì, aliena da censure di carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà motivazionale. 3.1. I giudici del gravame — dopo aver preso atto che l'appello riguardava esclusivamente profili attinenti al trattamento sanzionatorio e non l'an della responsabilità ed aver escluso la maturazione del termine prescrizionale alla luce della sua sospensione per complessivi gg. 582, come analiticamente indicato a p. 8 della decisione impugnata - hanno espressamente richiamato e condiviso gli snodi essenziali della decisione di primo grado laddove essa aveva dato ampio conto delle ragioni del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della complessiva quantificazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto precipuamente del comportamento successivo al reato, consistito nell'inadempimento dell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, anche dopo la richiesta di un rinvio del processo per provvedervi; in senso ostativo alla concessione delle predette circostanze militavano anche l'assoluta negligenza ed il disinteresse che avevano condotto alla revoca dell'ammissione dell'imputato all'istituto della messa alla prova. 3.2. A tali considerazioni, motivatamente condivise dalla Corte territoriale, i giudici di appello hanno aggiunto che l'invocato beneficio non poteva essere concesso anche in ragione dei numerosi precedenti penali esistenti a carico del Magarelli, espressivi di una più accentuata capacità a delinquere; nella stessa prospettiva, il Collegio del gravame ha osservato che la condotta accertata lasciava evincere un serio allarme sociale e che, anche successivamente alla commissione del reato per cui si procede, il Magarelli aveva riportato una ulteriore condanna per reati in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; la sentenza ha, quindi, ribadito come la valutazione della personalità dell'imputato dovesse tenere conto pure della circostanza, riferita dall'UEPE nelle relazioni in atti, che l'imputato aveva disatteso il programma di messa alla prova del 12.7.2018, nonostante i vari tentativi di contattarlo da parte dello stesso Ufficio. Infine, a fronte delle censure sviluppate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha ulteriormente rimarcato l'assenza di elementi positivi suscettibili di preminente positivo apprezzamento, su cui fondare una più mite valutazione. 3.3. Le conclusioni cui è pervenuta l'impugnata decisione per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultano, pertanto, pienamente conformi ai criteri legali ed ineccepibili sul piano della congruità motivazionale; di fronte ad esse, risultano, piuttosto, le doglianze difensive a palesare la loro aspecificità, non confrontandosi con le articolate argomentazioni dei giudici di merito, oltre che la loro mera assertività e carenza di decisività, alla luce delle plurime ragioni convergenti verso il diniego delle invocate circostanze attenuanti (tale è, in particolare, l'argomento della mancanza di mezzi per provvedere al ripristino dello stato dei luoghi). 3.4. Del pari, gli stessi elementi risultano pienamente idonei a giustificare anche lo scostamento della pena base rispetto al minimo edittale, atteso che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (per un'ipotesi in cui questa Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che aveva fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03; nello stesso senso, del resto, si è affermato che I n «ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto 72," e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità»: cfr. Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011-01). 3.5. Infine, con specifico riferimento al profilo di ricorso che espressamente evoca, già nell'intitolazione del motivo, la «ingiustificata omessa esclusione della recidiva contestata» va ulteriormente osservato che la stessa non risulta essere stata contestata nell'imputazione e che, coerentemente, né la decisione di prime cure né quella di secondo grado hanno affermato la sussistenza della recidiva quale circostanza aggravante ex art. 99 c.p.; dal che discende l'inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 5. Non possono essere considerate le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano in quanto, premesso che nella specie non è stata formulata alcuna richiesta di trattazione orale del procedimento, esse risultano tardive, non essendo state depositate entro il quinto giorno antecedente all'udienza. Invero, come già affermato da questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio» (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148-01); ciò in ragione della sostanziale sovrapponibilità della disciplina ennergenziale - in parte qua — con quella dettata in via generale dall'art. 611 c.p.p. per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione, pur non facendo la prima riferimento allo "scambio" di memorie e repliche, bensì alla sola formulazione delle richieste secondo la scansione per la quale è prevista la preventiva formulazione delle richieste della parte pubblica e successivamente quelle delle parti private, senza consentire reciproche repliche. Da tanto consegue che deve estendersi alla fattispecie in esame l'orientamento consolidato secondo il quale le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01), neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040-01). Da ciò deriva che non può essere accolta l'istanza di liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa di parte civile in questa fase. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre
Sentenza Cassazione n. 06759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris