CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroJAGUAR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio inRoma, via del Corso, n. 4;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.2060/2011 pubblicata il 21 luglio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 2 marzo2022 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibileil ricorso e, in subordine, lo rigetti.1. – Con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2008, il signorAntonio Gelsomino, premesso di avere acquistato in data 19 novembre2007 presso la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Bari, unaautovettura Jaguar, modello XKR, per il prezzo complessivo di euro103.000, deduceva che, dopo il periodo di rodaggio durato sino al 20giugno 2008, l'autovettura, guidata a velocità elevata, presentava vizi,quali eccessivo ondeggiamento in curva imputabile a sospensioni mor-bide e lieve contraccolpo delle sospensioni in fase di rilascio. Aggiun-geva che detti difetti inficiavano fortemente la tenuta di strada dell'au-toveicolo, compromettendone la sicurezza, considerato che si tratta diautomobile ad elevate prestazioni con 416 di potenza motore. Produ-ceva perizia tecnica di parte a sostegno delle sue deduzioni e chiedevadi condannarsi i convenuti, la casa costruttrice [OSCURATO:SOCIETA]. e laconcessionaria venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., alla sostituzione dell'auto-veicolo con altro identico che non presentasse i dedotti difetti ovveroin alternativa alla eliminazione di detti difetti, nonché al risarcimentodei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.Si costituivano le società convenute, resistendo.Veniva disposta ed espletata c.t.u.- 2 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022L’adito Tribunale di Avellino, con sentenza n. 551/2011 depositatail 4 aprile 2011, rigettava la domanda, escludendo che l’autovetturapresentasse vizi o difetti.2. – Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato indata 13 maggio 2011, ribadendo tutte le argomentazioni a sostegnodella domanda già spiegata nell'atto introduttivo in primo grado e de-ducendo, come motivi di gravame, l'erroneità della espletata consu-lenza e l’illogica ed insufficiente motivazione in merito al fatto contro-verso (ondeggiamento in curva imputabile a sospensioni eccessiva-mente morbide).Si costituivano entrambe le società appellate, resistendo.Veniva disposta ed espletata nuova c.t.u.3. – Con sentenza n. 2852/2021 resa pubblica mediante depositoin cancelleria il 21 luglio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha rigettatoil gravame del signor Gelsomino, confermando integralmente la sen-tenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento dellespese processuali, ponendo a suo carico altresì le spese della c.t.u.espletata in grado di appello.3.1. – La Corte territoriale ha osservato che per dare esaurienterisposta alle critiche e censure avanzate dall'attore, e dal suo consu-lente tecnico di parte ingegner [OSCURATO:PERSONA], alla c.t.u. espletata inprimo grado e alla conseguente sentenza che su di essa si è fondata, èstata disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio, affidata all’inge-gner [OSCURATO:PERSONA].La Corte partenopea ha dato conto che, all'esito di due accessi te-nutisi nel gennaio 2018 – il secondo comprendente anche una provasu strada della vettura –, il c.t.u., per completezza, disponeva un nuovoaccesso tenutosi nel maggio 2019, nel quale venivano svolte prove di-namiche strumentate dell'autovettura, questa volta su circuito.- 3 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022Condividendo le conclusioni del c.t.u., la Corte d’appello ha rilevatoche la vettura in oggetto non risulta progettata e realizzata per la par-tecipazione a competizioni sportive e che, nondimeno, può ritenersicorrettamente classificata con la locuzione “vettura sportiva”. Neltempo, tale definizione è stata adottata anche per indicare vetture,come quella in oggetto, ad alte prestazioni ma che, per le caratteristi-che di comfort, dimensionali e di passo, sono maggiormente adatte alunghi viaggi di strada.La Corte di Napoli ha altresì escluso che l'autovettura in questionepresenti i difetti denunciati dall'attore. La vettura, anche nelle proveeffettuate su circuito a velocità ed accelerazioni laterali più elevate ri-spetto alla prova su strada, non ha mostrato contraccolpi delle sospen-sioni, né ha perso aderenza, né il cambio ha evidenziato difetti in sca-lata.In definitiva, secondo la Corte d'appello, anche all'esito della nuovac.t.u. eseguita in appello, risulta confermata la correttezza delle con-clusioni cui pervenne il consulente nel giudizio di primo grado. Nonsono ravvisabili vizi o difetti dell’autovettura, e anche la tipologia dellesue sospensioni, né morbide né troppo rigide, è esclusivamente il ri-sultato delle caratteristiche del veicolo e dell'utilizzo prevalente per ilquale è stato progettato, avendosi un giusto compromesso tra sospen-sioni morbide (che, se da un lato trasmettono all'abitacolo poche vi-brazioni, per contro determinano un rollio maggiore e una minore te-nuta in curva a velocità sostenute) e sospensioni molto rigide (che in-vece producono oscillazioni minime in curva ad alta velocità e maggioretenuta di strada ed aderenza, ma di contro trasmettono maggiori vi-brazioni del fondo stradale all'abitacolo, riducendo il comfort di guida).La Corte d'appello ha infine escluso che si versi in una ipotesi dimancanza di qualità promesse dal venditore o dal costruttore, inquanto dette sospensioni non sono risultate affette da alcuna anomaliaed appaiono conformi alle caratteristiche progettuali del veicolo e- 4 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022all'uso fondamentale su strada cui è destinata l'autovettura, trattandosidi auto ad alte prestazioni ma idonea ad assicurare elevato livello dicomfort in viaggi su strada, secondo quanto previsto e progettato dallastessa casa madre.4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, notifi-cata il 21 luglio 2021, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,con atto notificato l’11 agosto 2021, sulla base di dodici motivi.Hanno resistito, con separati atti di controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest'ultima societàincorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. come da atto di fusione del 24 dicembre2019 rogato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Bari.5. – Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 2 marzo 2022,nel vigore della disciplina sul contrasto all’emergenza epidemiologicada Covid-19 dettata, con riguardo alle modalità di svolgimentodell’udienza, dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020.Nessuno degli interessati ha presentato tempestiva richiesta di di-scussione orale.5.1. – Fuori termine, con istanza trasmessa a mezzo pec soltantoil 7 febbraio 2022, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la discussioneorale del ricorso.A tale istanza ha fatto seguito una precisazione, con nota in data10 febbraio 2022, nella quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di averriscontrato problemi tecnici nell’utilizzo della propria pec nei giorni 4 e5 febbraio 2022.Lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, in data 28 febbraio 2022, hachiesto, con nota inviata a mezzo pec, che la causa venisse decisa incamera di consiglio, riportandosi al ricorso e alle conclusioni dellostesso e di ciascun motivo.- 5 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/20225.2. – Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chie-dendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine,rigettato.5.3. – La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depo-sitato memoria illustrativa ai sensi dell'art 378 cod. proc. civ.6. – Il ricorso è stato quindi trattato in camera di consiglio, in basealla disciplina dettata dal citato art. 23, comma 8-bis, del decreto-leggen. 137 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei di-fensori delle parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente prospetta la nullità della sentenza per laviolazione degli artt. 2719 cod. civ. e 215, n. 2, cod. proc. civ., in re-lazione all’art. 116 cod. proc. civ. Premesso che le controparti nel corsodel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Avellino non hannomai disconosciuto il manuale dell’utente, esso costituirebbe una provalegale alla stessa stregua dell’atto pubblico. E siccome il manuale dettadelle vere e proprie prescrizioni per l'utente in ordine all’uso dell’auto-vettura, stabilendo che durante i primi 1.500 chilometri occorre evitaredi guidare a tutta velocità e non si possono superare i 190 Km/h e cheper i primi 8.000 chilometri non si può partecipare a gare automobili-stiche, né a sessioni su circuiti di prova o a corsi di guida sportiva, ilricorrente sostiene che da tali prescrizioni si trae che dopo i primi 1.500chilometri di percorrenza la XKR può andare fino alla velocità massimadi 280 Km/h e che dopo i primi 8.000 chilometri si può prendere partea competizione sportive, gare e sessioni di ogni genere. La vettura XKRsarebbe stata quindi venduta come auto da corsa. Il manuale dell'u-tente costituirebbe la legge speciale che vincola tutte le parti in causa,avendo pieno valore di prova legale. Di qui, ad avviso del ricorrente,l’errore della sentenza impugnata, la quale invece sarebbe giunta alla- 6 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022conclusione secondo cui la vettura in oggetto non risulterebbe proget-tata e realizzata per la partecipazione a competizioni sportive.1.1. – La censura è infondata.Non è configurabile la dedotta violazione di legge, perché dal man-cato disconoscimento del manuale dell’utente, scrittura privata, derivaesclusivamente l’incontestabilità della sua provenienza, ma non ancheun vincolo legale ad una predeterminata interpretazione del contenutodel documento.La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che il ricono-scimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 cod. proc.civ., e la verificazione della stessa, ex art. 216 dello stesso codice, at-tribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso,secondo quanto dispone l'art. 2702 cod. civ., della sola provenienzadella stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche dellaveridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, di talché il conte-nuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ognimezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi(Cass., Sez. Lav., 12 maggio 2008, n. 11674; Cass., Sez. III, 30 giugno2015, n. 13321).Con l’articolata doglianza, il ricorrente solo formalmente prospettala violazione e falsa applicazione delle norme sopra indicate e veicolateper lo scrutinio di legittimità, perché in realtà egli mira a censurarel'accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito, inammissibil-mente puntando ad una revisione dello stesso.Nella specie la Corte d’appello, con logico e motivato apprezza-mento, ha fondato il suo convincimento sulla c.t.u., giungendo adescludere l'esistenza dei lamentati vizi, difetti o qualità promesse.La Corte partenopea non ha negato il valore probatorio del manualedell'utente e ha esaminato la domanda partendo dalle caratteristichetecniche e prestazionali del veicolo.- 7 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022La Corte territoriale ha evidenziato che il tipo di vettura in oggettonon risulta progettato né realizzato per la partecipazione a competizionisportive, ma che, nondimeno, la Jaguar XKR può ritenersi corretta-mente classificata con la locuzione “vettura sportiva” in quanto neltempo tale definizione è stata adottata anche per indicare vetture,come quella in oggetto, ad alte prestazioni, le quali tuttavia, per carat-teristiche di comfort, dimensionali e di passo, sono maggiormenteadatte a lunghi viaggi strada.La Corte di Napoli ha motivatamente aderito alle risultanze dellac.t.u., dopo avere sottolineato la completezza e adeguatezza degli ac-certamenti eseguiti dall’ausiliario, la correttezza e coerenza sul pianologico delle valutazioni tecniche espresse “e la congruenza delle stessecon gli atti di causa e la documentazione ivi prodotta”.Su questa base, il giudice del gravame ha evidenziato che il tipo disospensioni della vettura – “né morbide, né troppo rigide” – non di-pende affatto da vizi o difetti, ma è il risultato di una precisa scelta delcostruttore effettuata in base alle caratteristiche del veicolo e all’uti-lizzo prevalente per il quale è stato progettato: non si è di fronte, inaltri termini, ad alcuna anomalia, essendovi, per contro, conformitàdella vettura acquistata dal signor Gelsomino “alle caratteristiche pro-gettuali del veicolo ed all’uso fondamentale su strada cui è destinato(autovettura ad alte prestazioni ma idonea ad assicurare elevato livellodi comfort in viaggi su strada), secondo quanto previsto e progettatodalla stessa casa madre”.L'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale è insindacabile insede di legittimità, essendo, d'altra parte, il giudice del merito libero diessendogli richiesto di dar conto nella motivazione di tutte le allegazionie prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo.È sufficiente che il giudice esponga, come avvenuto nella specie, inmodo logicamente adeguato, gli elementi di fatto e di diritto posti a- 8 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla,dovendo reputarsi implicitamente disattesi argomenti tesi o rilievi in-compatibili con la soluzione adottata (Cass., Sez. V, 29 dicembre 2020,n. 29730).A ciò occorre aggiungere che il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera intera-mente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede dilegittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole daparte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cuiall'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., bensì un errore di fattoche va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-2, 12 ottobre 2021, n. 27847).2. – Il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del con-sumo, sotto il profilo del diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodottie ad una adeguata informazione. Ad avviso del ricorrente, le norme delcodice del consumo sarebbero state infrante dal c.t.u., che le avrebbe“del tutto ignorate” per non avere “minimamente esaminato il manualedell'utente”. La vettura XKR sarebbe stata venduta, secondo il ricorso,come “auto da corsa”, il che si ricaverebbe dal citato manuale, ove èespressamente prescritto di “non partecipare a gare automobilistiche,sessioni su circuiti di prova, corsi di guida sportiva o simili per i primi8.000 chilometri”.2.1. – La censura è inammissibile.Con la prospetta doglianza, infatti, il ricorrente non pone un pro-blema di interpretazione della portata delle disposizioni del codice delconsumo di cui formalmente lamenta la violazione o la falsa applica-zione, ma si duole in realtà del fatto che la Corte d’appello, in contrasto“con la realtà del manuale dell’utente della Jaguar”, abbia affermato- 9 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022che “la vettura in oggetto non risulta progettata e realizzata per la par-tecipazione a competizioni sportive” (così a pag. 29 del ricorso, conriferimento espresso al passo contenuto a pag. 4, rigo 2, della sentenzaimpugnata). Secondo il ricorrente, saremmo di fronte ad una “graveomissione”, rilevante anche ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., per il “ma-croscopico caso di colpa grave del c.t.u.”, che avrebbe “depistato per-sino la Corte partenopea”, pervenuta “a conclusioni diametralmenteopposte a quelle del predetto manuale” (“nulla di più fallace e falso”).L’errore ipotizzato, dunque, è sulla ricostruzione del fatto: per es-sere giunta, la Corte d’appello, a ritenere, senza confrontarsi con ilmanuale dell’utente, che la vettura acquistata non risulta progettata erealizzata per la partecipazione a competizioni sportive.L’errore così prospettato non si lascia ricondurre nel paradigmadella violazione e falsa applicazione di legge. Infatti, in tema di ricorsoper cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzionedi un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica neces-sariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risul-tanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sin-dacato di legittimità (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340).3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 192 e 196 cod. proc. civ. in ordine alla omessarevoca o sostituzione del c.t.u., in relazione all’art. 24, secondocomma, Cost., con conseguente nullità della medesima consulenza tec-nica d’ufficio disposta dalla Corte d'appello di Napoli. Il ricorrente de-duce che, durante lo svolgimento della perizia, l’8 maggio 2019, il con-sulente nominato dalla Corte d'appello di Napoli svelava di essereamico del presidente del Jaguar club, quindi – si assume – di trovarsi- 10 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022in situazione di incompatibilità. Avendo l’ausiliario già prestato giura-mento il 7 dicembre 2017, il ricorrente afferma di aver depositato, il30 settembre 2019, una istanza di “revoca-sostituzione” del c.t.u. Ilricorrente si duole che la Corte d'appello, con ordinanza resa il 24 set-tembre 2020, abbia disatteso l’istanza di “revoca-sostituzione”, impu-tando all’appellante avvocato [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di presentarenei termini dell’art. 192 cod. proc. civ. la ricusazione, anziché vagliarel’istanza ex art. 196 cod. proc. civ.3.1. – La doglianza non può essere accolta.L'art. 192, secondo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che l'i-stanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere pre-sentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorniprima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possi-bilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità.A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la partevenga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompati-bilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare leragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché ilgiudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 cod.proc. civ. (Cass., Sez. II, 5 novembre 2018, n. 28103).L’esercizio di tali poteri, così come il loro mancato esercizio, non ècensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. II, 5 ottobre 2017, n.23257).4. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia nullità della sen-tenza per la violazione degli artt. 2719 cod. civ. e 215, n. 2, cod. proc.civ. in ordine all’art. 116 cod. proc. civ., sul rilievo che le visure dellacamera di commercio sulla [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero prova legaleper effetto del mancato disconoscimento ad opera delle resistenti. Adavviso del ricorrente, le visure dimostrerebbero i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con il Jaguar club, con il quale, secondo il deducente, il consulented’ufficio aveva rapporti di amicizia.- 11 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/20224.1. – Il motivo è inammissibile.Come puntualmente rilevato dal pubblico ministero, il motivo èprivo di decisività. Esso, infatti, mira alla rivalutazione delle ragioni chehanno indotto la Corte d’appello a non accogliere l’istanza di revoca odi sostituzione del c.t.u.: provvedimento non sindacabile in questasede, come già evidenziato in sede di scrutinio del motivo precedente.5. – Il quinto motivo lamenta nullità della sentenza per la violazionedegli artt. 2719 cod. civ. e 215, n. 2, cod. proc. civ. in ordine all'art.116 cod. proc. civ. in relazione al contratto di acquisto della XKR percui è causa. Tenuto conto della “inconfutabilità della prova legale inoggetto offerta”, ad avviso del ricorrente la Corte di Napoli non avrebbedovuto esitare un attimo “a sostituire immediatamente il c.t.u.”; in-vece, la Corte d’appello avrebbe concesso ulteriore proroga al consu-lente tecnico.5.1. – La censura è inammissibile, mancando qualsiasi collega-mento tra il contratto di acquisto e i difetti o la mancanza di qualitàdella autovettura di cui è causa, e così pure tra il detto contratto e lamancata sostituzione del c.t.u.6. – Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell'art. 1512 cod.civ. Richiamata la giurisprudenza sulla garanzia di buon funziona-mento, il ricorrente deduce che il compratore, finché la cosa acquistataè in garanzia, ha il diritto di ottenere la sostituzione o la riparazionedella cosa se questa presenta un difetto di funzionamento. Sarebberoviziate sia la c.t.u. sia la sentenza di appello per avere ignorato la fon-damentale prova legale rappresentata dal manuale dell'utente, il qualedetta delle vere e proprie prescrizioni per l'utente in ordine all'uso dellaautovettura. Dai documenti depositati risulterebbe che dopo i primi8000 chilometri si può prendere parte a competizioni sportive, gare esessioni di ogni genere. Quindi – assume il ricorrente – la vettura XKRsarebbe stata venduta come auto da corsa: esattamente il contrario di- 12 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022quello che la Corte d'appello ha affermato. La falsa affermazione con-trasterebbe con la realtà del manuale dell'utente. L'intera relazione delc.t.u. sarebbe totalmente falsata e colpirebbe la motivazione della sen-tenza “rendendola del tutto inidonea, paralizzandola e inficiandone lavalidità per macroscopica nullità derivata”.6.1. – La doglianza è inammissibile.La complessiva censura muove da un presupposto di fatto che nontrova riscontro nella sentenza impugnata, la quale – con apprezza-mento congruamente motivato e basato sugli esiti della consulenzatecnica d’ufficio svoltasi nel grado di gravame, convergenti con le con-clusioni del perito del Tribunale – ha ritenuto l’autovettura in questioneben funzionante, priva di difetti e conforme alle sue caratteristiche tec-niche e progettuali. Alle prove stradali e dinamiche cui è stata sottopo-sta, anche su apposito circuito ed in assenza di normale traffico, infatti,la Jaguar XKR “non ha presentato i difetti denunciati dall’attore, ovveroquello di cambiata brusca in decelerazione, né comportamenti anomaliin alcun tratto del percorso, né ondeggiamenti”; e la Corte d’appello haescluso che possa parlarsi di mancanza di qualità promesse dal vendi-tore o dal produttore, essendo il veicolo risultato conforme alle rappre-sentazioni dell’uno e dell’altro.Tale essendo la ricostruzione in punto di fatto alla quale è perve-nuta la Corte territoriale, è evidente che non è configurabile la denun-ciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1512 cod. civ.Affinché si abbia il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., occorre che si sia di fronte ad una violazione di legge, ossiaall'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una previsione normativa, il che implicaun problema interpretativo della stessa, oppure ad una falsa applica-zione di legge, vale a dire alla sussunzione della fattispecie concreta inuna qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecieastratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure perché dalla- 13 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022norma, in relazione alla fattispecie concreta, sono state tratte conse-guenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione(Cass., Sez. V, 25 settembre 2019, n. 23851).Ora, benché sia intitolata formalmente alla violazione di una normadi legge (art. 1512 cod. civ.), la doglianza prospettata nella specie miraa contestare come erronea la ricognizione della fattispecie concreta, amezzo delle risultanze della causa di merito, operata dalla Corte terri-toriale: ma tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpreta-zione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudicedel merito (Cass., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 13066).7. – Con il settimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 3 e24 della Costituzione. Il ricorrente censura che la Corte d’appello, dopoavere rilevato che il consulente tecnico aveva inviato la bozza dellarelazione alle sole parti appellate, abbia concesso, con l’ordinanza indata 11 giugno 2020, un nuovo termine, ridotto, di soli dieci giorni perle osservazioni critiche, così creando una disparità di trattamento inrelazione al ben più cospicuo lasso di tempo (cinque mesi) di cui ave-vano potuto beneficiare le controparti per esaminare e replicare allabozza della relazione tecnica.7.1. – Il motivo va disatteso.E’ da escludere innanzitutto che sia configurabile una nullità dellaconsulenza tecnica d’ufficio allorché, come nella specie, il giudice delmerito – a fronte dell’eccezione della parte che deduca di non averricevuto la bozza di relazione predisposta dal consulente e di non es-sere stata, quindi, in grado di far pervenire allo stesso le proprie os-servazioni – abbia recuperato il contraddittorio ancor prima del depo-sito della relazione, dando termine alle parti per formulare rilievi e os-servazioni.Inoltre, la congruità del termine stabilito dal giudice al fine di assi-curare la pienezza della difesa a tutte le parti, anche a quella che nonaveva inizialmente ricevuto la bozza della relazione, è espressione di- 14 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022discrezionalità pratica nella direzione del procedimento, rientrando tragli apprezzamenti rimessi al giudice del merito, chiamato a fissarnel’ampiezza nella misura necessaria e sufficiente per il dispiegamentodel contraddittorio e nel rispetto del più sollecito e leale svolgimentodel procedimento.La Corte di cassazione non può essere chiamata a compiere un sin-dacato sulla congruità di quel termine in sostituzione della valutazionee della scelta operate dal giudice del merito.D’altra parte, la censura veicolata è – come esattamente rilevatodal pubblico ministero – astratta e generica: il ricorrente si limita aevocare la violazione di principi costituzionali (artt. 3 e 24 Cost,), senzaneppure spiegare le ragioni per le quali il termine di dieci giorni per leosservazioni sulla bozza di relazione del consulente abbia comportato,per la parte stessa, una lesione in concreto del giusto processo.8. – Con l'ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza per vio-lazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere,la Corte d’appello, omesso di valutare le deposizioni testimoniali rese,dinanzi al Tribunale di Avellino, da [OSCURATO:PERSONA] e da AntoninoGrasso, che avrebbero riferito della instabilità della tenuta di strada delveicolo. La motivazione della sentenza, poiché molto parziale e privadel benché minimo riferimento alle predette dichiarazioni testimonialie agli altri elementi probatori acquisiti, sarebbe, ad avviso del ricor-rente, qualificabile come apparente, nel senso che espliciterebbe le ra-gioni della decisione in modo completamente riduttivo sì da svuotarneogni sostanza argomentativa.8.1. – Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha congruamente basato la propria decisione,ancorata a dati tecnici, sulle risultanze peritali, così legittimamente fon-dando il suo convincimento sulle risultanze istruttorie ritenute più ido-nee alla formazione dello stesso.- 15 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022Così decidendo, la Corte distrettuale non è incorsa nella lamentataviolazione delle norme di legge evocate dal ricorrente.Infatti, la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività ri-servata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fat-tuale non sono sindacabili in cassazione. Rimane pertanto estranea alvizio in questa sede prospettato qualsiasi censura volta a criticare ilconvincimento che il giudice si è formato in esito all'esame del mate-riale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore atten-dibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio articolatodal ricorrente non consente di censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, con-trapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).D’altra parte, il giudice di merito è libero di attingere il proprio con-vincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più atten-dibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di darconto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospetta-zioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo suffi-ciente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata- gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua deci-sione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi impli-citamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppurenon espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass., Sez. V, 29 dicembre2020, n. 29730).9. – Con il nono motivo si deduce la nullità della sentenza per vio-lazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ. in relazioneagli artt. 215 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. La Corte d'appello avrebbeomesso di esaminare e vagliare i difetti al cambio. La denuncia dei- 16 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022difetti e dei vizi del cambio fatta in prime cure e l'ulteriore documenta-zione prodotta all'udienza del 18 luglio 2013 non sarebbero state di-sconosciute e l’effetto sarebbe quello di una prova piena. Il ricorrentesi duole, inoltre, della non tempestività dell’ammissione della c.t.u. ingrado di appello.9.1. – Il motivo non è meritevole di accoglimento.Non sono riscontrabili i vizi denunciati dal ricorrente perché la sen-tenza impugnata, facendo leva sulle risultanze peritali, ha congrua-mente motivato, sottolineando come la vettura, anche nelle prove ef-fettuate su circuito a velocità ed accelerazioni laterali più elevate ri-spetto alla prova su strada, non ha mostrato contraccolpi delle sospen-sioni, né ha perso aderenza, né il cambio ha evidenziato difetti in sca-lata.La Corte d’appello ha quindi esplicitato le ragioni del suo convinci-mento, riportando e condividendo le conclusioni sul punto raggiuntedal c.t.u., ed è meramente assertiva la doglianza che le circostanze ditempo in cui si sono svolte le operazioni peritali abbiano comportatoun fraintendimento, da parte dell’ausiliario, di aspetti tecnici.Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, dal man-cato disconoscimento della documentazione prodotta non deriva unvincolo legale ad una sua predeterminata interpretazione.10. – Il decimo motivo denuncia la nullità della sentenza per viola-zione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Dal manuale dell'utente si ricavache dopo i primi ottomila chilometri la Jaguar ben può partecipare agare automobilistiche e simili perché appunto pubblicizzata e vendutacome auto da corsa. Il c.t.u. nominato dalla Corte di Napoli sarebbepervenuto a conclusioni tecniche macroscopicamente erronee, in insa-nabile contrasto con le caratteristiche e la tipologia dell'autovettura. LaCorte d'appello avrebbe dimostrato non solo di non aver dato neppureun “fugace sguardo” alle pagine del manuale dell'utente, ma anche di- 17 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022non aver letto i “fondati rilievi tecnici” alla bozza del c.t.u., incorrendocosì in difetto di motivazione.10.1. – Il motivo è privo di fondamento.La sentenza della Corte d’appello ha esplicitato le ragioni sulle qualiha fondato la decisione adottata, con una motivazione chiara su tutti ipunti controversi, congruamente argomentata e priva di mende logichee giuridiche.La denunciata nullità della sentenza non è per nulla configurabile:la motivazione è non solo esistente sul piano grafico, ma anche com-prensibile sul piano logico.La decisione adottata dalla Corte d’appello è sostenuta da una mo-tivazione né apparente, né contraddittoria, né perplessa.La sentenza impugnata non può ritenersi priva di motivazione soloperché questa risulti sfavorevole alle conclusioni e alle tesi sostenutedall’appellante, perché in tal modo quello di cui ci si duole è, non lamancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedi-mento giurisdizionale, ma l’accertamento operato dalla Corte d’appello.11. - Con l'undicesimo motivo si deduce la nullità della sentenzaper violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che le contropartimai avrebbero proposto al Tribunale di Avellino un'azione per accertareche la XKR fosse un’auto sportiva o da granturismo. Avrebbe errato ilgiudice del merito ad affidare al c.t.u. anche il compito di verificare sela Jaguar per cui è causa fosse o meno riconducibile nella categoriadelle auto sportive.11.1. – Il motivo è infondato.Nella formulazione del quesito al c.t.u. non è configurabile la pro-spettata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pro-nunciato, il quale deve ritenersi violato nel diverso caso (che qui nonricorre) in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti,abbia alterato uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione- 18 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022(petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei conten-denti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmenoimplicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle ri-chieste delle parti. D’altra parte, in materia di perizia, il consulentenominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osser-vanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerentiall'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine dirispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fattiprincipali che è onere delle parti allegare a fondamento della domandao delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti difatti principali rilevabili d'ufficio.Inoltre, con riguardo alla decisione del giudice, l’ultrapetizione nonsussiste perché la domanda è stata respinta, non in accoglimento diun’eccezione in senso stretto del convenuto tardivamente formulata,ma per la riscontrata carenza degli elementi costitutivi della domanda.12. – Con il dodicesimo motivo (nullità della sentenza per violazionedegli artt. 2719 cod. civ. e 215, n. 2, cod. proc. civ. in ordine all’art.116 cod. proc. civ.) si premette che le controparti non hanno mai di-sconosciuto il documento, allegato V, contenente l’invito della JaguarItalia al Nurburgring (comunemente noto come Gring) del 24 luglio2008, rivolto all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, l’invito avrebbeun senso solo se, sul detto circuito di Formula 1, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] potuto testare non una qualsiasi vettura, ma un’auto vendutacome macchina da corsa. L’invito al Nurburgring andrebbe letto in“combinato disposto” con il manuale dell’utente. Ad avviso del ricor-rente, sarebbe errata la c.t.u. Il consulente – si deduce – “non ha ov-viamente potuto testare l’auto del ricorrente non solo alla massima ve-locità dei 280 Km/h ma neppure a velocità realmente elevata”. “Se aciò si aggiungono le ben note differenze tra una pista da Kart e uncircuito di Formula 1, risulta sin troppo evidente che la motivazionedella sentenza sorretta unicamente dalla c.t.u. è del tutto falsa”.- 19 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/202212.1. – Il motivo è privo di fondamento.Il giudice del merito ha aderito al parere del consulente tecnicod'ufficio, richiamando in modo specifico le conclusioni dell’ausiliario econdividendo il percorso argomentativo ed i principi e metodi scientificiseguiti dal consulente. Le risultanze della nuova c.t.u. eseguita in ap-pello – si legge nella sentenza – si connotano “per la completezza eadeguatezza delle prove ed accertamenti eseguiti”, per “la correttezzae coerenza sul piano logico delle valutazioni tecniche ivi espresse e lacongruenza delle stesse con gli atti di causa e documentazione ivi pro-dotta”. Inoltre – ha sottolineato la Corte d’appello – il nuovo elaboratoperitale, frutto della consulenza disposta ed eseguita in sede di gra-vame, conferma la correttezza delle conclusioni cui pervenne anche ilprimo c.t.u.Là dove con il motivo si prospetta l’inidoneità, ai fini dell’accerta-mento peritale, della pista sulla quale il c.t.u. ha testato il veicolo di cuiè causa, si finisce per muovere alla consulenza, sulla quale la Corted’appello ha fondato la propria decisione, una contestazione di carat-tere tecnico che non si lascia ricondurre nell’ambito delle violazioni ipo-tizzate dal ricorrente.La sentenza impugnata è congruamente motivata in ordine allamancanza di difetti della vettura in questione in relazione ai dati pro-gettuali e di omologazione; e con i documenti di cui in ricorso si la-menta la mancata valutazione da parte del giudice del gravame – l’in-vito della [OSCURATO:SOCIETA] al Nurburgring e il manuale dell’utente – nondeterminano alcun vincolo, con la forza della prova legale, alla inter-pretazione prefigurata dal ricorrente.Va ribadito, conclusivamente, che il giudice di merito è libero diche ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, senzache gli sia richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte- 20 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite alprocesso.13. – Il ricorso è rigettato.Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Non sussistono i presupposti per disporre, secondo la richiesta dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], la condanna del ricorrente,altresì, a titolo di responsabilità aggravata, non risultando che l’Avv.Gelsomino abbia proposto ricorso per cassazione con colpa grave o conabuso del diritto all’impugnazione.14. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen-naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dareha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese pro-cessuali sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA].p.a. – che liquida in complessivi euro 7.500, di cui euro 7.300 percompensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessoridi legge – nonché dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – cheliquida in complessivi euro 5.800, di cui euro 5.600 per compensi, oltrea spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge –.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ-sto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.- 21 -Numero registro generale 21459/2021Numero sezionale 461/2022Numero di raccolta generale 11128/2022Data pubblicazione 06/04/2022Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 2 marzo 2022.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlberto [OSCURATO:PERSONA]- 22 -