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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31301/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Albania il 14 marzo 1989 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione alla ordinanza con cui il Tribunale di Rimini, in data 30 agosto 2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato de plano l'istanza presentata in data 11 dicembre 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], istanza volta ad ottenere l'estinzione della pena detentiva per prescrizione ex art. 172 cod. pen. con riferimento alle condanne comminate con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 240/12 SIEP emesso in data 14 maggio 2012 dalla Procura di Rimini e relative alla sentenza n. 2031/2008 del 21 agosto 2008 -emessa dal Tribunale di Rimini che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi nove giorni dieci di reclusione con pena sospesa- ed alla sentenza n. 348/2011 del 15 aprile 2011 emessa dalla Corte d'appello di Bologna in conferma della sentenza del Tribunale di Rimini emessa il 19 luglio 2010, divenutairrevocabile il 12 aprile 2012 -che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, con revoca del beneficio della pena sospesa.

Il Tribunale così motivava il rigetto "...quanto alla prima questione, inerente alla decorrenza del termine di cui all'art. 172, commi 1 e 4, c.p., in applicazione del granitico orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, secondo cui "il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa (come nella contingenza in esame; ndr) decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio" (rd., ex plurimis, Cass. Sez.

I , sent. n. 30206/25, Rv. 288565-01).

Con riguardo, poi, alla seconda ed ultima questione, concernente la recidiva riconnettibile in capo al condannato, si rileva che essa non figura esclusa con l'emissione della pronuncia in oggetto e il fatto che il giudicante non ne abbia dato specifica contezza in sede di motivazione circa la dosimetria della pena comminata non vale in alcun modo a ritenere diversamente, a fronte di una imputazione inequívoca sul punto".

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Rimini, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposizione di cui all'art. 172, commi 1 e 4 cod. pen. ed il vizio di contraddittorietà della motivazione.

Evidenzia il ricorrente che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e che nel caso di specie la sentenza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero la sentenza n. 348/2011 del 15 aprile 2011 emessa dalla Corte di appello di Bologna in conferma della sentenza del Tribunale di Rimini emessa in data 19 luglio 2010 è divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2012 mentre la relazione di notificazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti risulta essere datata 14 maggio 2012.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposizione di cui all'art. 172, comma 7, cod. pen., circa la riconnettività della recidiva in capo al reo ed il vizio di contraddittorietà della motivazione.

Deduce il ricorrente che nella sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 19 luglio 2010 non vi è alcun riconoscimento dell'effettiva applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 99 cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente evidenzia che se nel capo di imputazione risulta contestata la recidiva, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza non vi è alcun riconoscimento dell'aggravante e l'omesso riconoscimento formale della recidiva non può comportare una reformatio in pejus della sentenza in fase esecutiva.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. In entrambi motivi di ricorso il richiamo è all'art. 172 cod. pen. (commi 1, 4 e 7) che, in tema di estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo, così recita: "(1).

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. [...] (4).

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena. [...] (7).

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole".

3. Va premesso che il Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza che così ricostruisce, quanto al significato della disciplina in esame: [...] la preclusione opera: - per i recidivi qualificati a carico dei quali l'accertamento della recidiva intervenga con sentenza irrevocabile emessa contestualmente alla condanna alla pena che si assume prescritta o con sentenza successiva, ma divenuta irrevocabile entro la scadenza del termine di prescrizione (Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv.

Rv. 275318 - 01; Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022 - 01), a nulla rilevando che il fatto reato sia stato commesso in epoca antecedente al momento in cui era iniziato a decorrere il termine di prescrizione (Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877 - 01); - per i soggetti che vengano condannati alla reclusione per un delitto della stessa indole con una sentenza divenuta irrevocabile durante il tempo necessario per l'estinzione della pena e per un fatto che sia commesso dopo la condanna alla pena che si assume prescritta (Sez. 1, n. 1871 del 04/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, Rv. 289254 - 01). 3Con riguardo a questa seconda ipotesi deve ricordarsi che la ratio della disposizione, come individuata dagli interpreti, risulta incompatibile con il ritenere la preclusione conseguente in egual misura anche ad una condotta illecita che preceda quella per la quale è stata irrogata la pena che si assume prescritta (proprio perché in questo caso non si potrebbe rimproverare al condannato l'insensibilità rispetto alla funzione dissuasiva di una condanna che al momento del fatto non era stata ancora inflitta).

Ma se così è, certamente rileva anche la condanna intervenuta per il delitto della stessa indole commesso dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha inflitta la pena che si presume prescritta, ma in periodo nel quale la pena non era ancora eseguibile, perché sospesa, e cioè quando la sentenza era passata in giudicato ma non era ancora iniziato a decorrere il termine di prescrizione della pena con essa inflitta" (Sez. 1, n. 1871 del 04/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, Rv. 289254 - 01). 3.1 Il primo motivo del ricorso è infondato. 3.1.1 Con il primo motivo il ricorrente invoca l'estinzione per decorrenza della prescrizione ex art. 172, commi 1 e 4, cod. pen., delle pene di cui alla sentenza di condanna n. 2013/2008 emessa dal Tribunale di Rimini in data 21 agosto 2008.

3.1.2. Tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2008 e, dunque, in epoca anteriore alla commissione del reato di cui alla seconda sentenza, la n. 348/2011 emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 15 aprile 2011 e divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2012.

3.1.3. Il provvedimento assunto de plano dal Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in data 30 agosto 2024, riteneva rilevante, oltre al tema della recidiva, l'elemento preclusivo della commissione di un reato della stessa indole, questione dedotta dal ricorrente nell'atto di opposizione.

3.1.4. L'ordinanza impugnata affronta tale questione richiamando, senz'altra specificazione, l'orientamento per cui il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 30206 del 01/07/2025, Pmt, Rv. 288565 - 01).

3.1.5. Il ricorrente critica tale richiamo evidenziando che la pena non è ancora stata eseguita in quanto il passaggio in giudicato della seconda sentenza (la n. 348/2011), che ha revocato la sospensione condizionale prevista dalla prima condanna (la n. 2031/2008), risale al 12 aprile 2012.

3.1.6. Il primo motivo di ricorso è, alla luce della giurisprudenza appena richiamata, privo di fondamento in quanto la condanna, intervenuta per il delitto della stessa indole commesso dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha inflitta la pena che si presume prescritta, è relativa ad un periodo nel quale la pena non era 4ancora eseguibile, perché sospesa, e cioè quando la sentenza era passata in giudicato ma non era ancora iniziato a decorrere il termine di prescrizione della pena con essa inflitta.

4. Il secondo motivo del ricorso è fondato.

4.1. Il ricorrente è gravato da due condanne inflitte la prima con la sentenza n. 2031/2008 emessa in data 21 agosto 2008 dal Tribunale di Rimini e divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2008; la seconda con la sentenza n. 348/2011 emessa in data 15 aprile 2011 dalla Corte di appello di Bologna e divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2012.

4.2. In conformità della giurisprudenza sopra richiamata, la sentenza che accerta la recidiva può essere la stessa che infligge la pena che si assume prescritta, ma può anche essere una sentenza successiva, purché la sua irrevocabilità intervenga entro il termine di maturazione della prescrizione della pena (Sez. 1, n. 1871 del 04/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, Rv. 289254 - 01; Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022, pronuncia seguita da diverse altre: Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896; Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165).

Presupposto, dunque, è che la recidiva sia ritenuta, come chiarito da Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01, in motivazione: "la contestazione della recidiva, onere dell'organo dell'accusa che intenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice.

La facoltatività della recidiva - ma l'utilizzo di una locuzione 'tradizionale' non deve far credere che si compia un giudizio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre circostanze del reato - si traduce in un obbligo motivazionale che ove inadempiuto apre all'ipotesi di una violazione di legge o di un vizio di motivazione.

Di certo l'avvenuta contestazione non può prendere il posto di una statuizione mancante. [...] L'esame della giurisprudenza di legittimità rende quindi evidente che non è in dubbio che il giudice possa argomentare secondo la tecnica della motivazione implicita; e che un simile principio trova riconoscimento pure con riferimento al giudizio in merito alla sussistenza o insussistenza della recidiva.

Ma va rimarcato che anche ove si faccia ricorso a tale particolare modalità argomentativa deve risultare che sia stata compiuta la specifica indagine imposta dalla contestazione della recidiva. [...] Ben diversamente, deve ritenersi che il mancato aumento di pena a titolo di recidiva costituisce indizio ulteriore del fatto che la circostanza aggravante non è stata riconosciuta".

54.3. Nel caso in esame, la Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 348/2011 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 19 luglio 2010 ma il Tribunale di Rimini, con l'ordinanza impugnata, non ha adeguatamente valutato se sia stata accertata e riconosciuta la recidiva nel giudizio di cognizione.

5. Alla luce della giurisprudenza appena richiamata, l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla richiesta di estinzione della pena formulata in relazione alla sentenza n. 348/2011 del 15 aprile 2011 della Corte d'appello di Bologna con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini.

P.Q.M1LE~ t9~10 Dott. e%ia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Albania il 14 marzo 1989 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione alla ordinanza con cui il Tribunale di Rimini, in data 30 agosto 2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato de plano l'istanza presentata in data 11 dicembre 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], istanza volta ad ottenere l'estinzione della pena detentiva per prescrizione ex art. 172 cod. pen. con riferimento alle condanne comminate con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 240/12 SIEP emesso in data 14 maggio 2012 dalla Procura di Rimini e relative alla sentenza n. 2031/2008 del 21 agosto 2008 -emessa dal Tribunale di Rimini che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi nove giorni dieci di reclusione con pena sospesa- ed alla sentenza n. 348/2011 del 15 aprile 2011 emessa dalla Corte d'appello di Bologna in conferma della sentenza del Tribunale di Rimini emessa il 19 luglio 2010, divenutairrevocabile il 12 aprile 2012 -che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, con revoca del beneficio della pena sospesa. Il Tribunale così motivava il rigetto "...quanto alla prima questione, inerente alla decorrenza del termine di cui all'art. 172, commi 1 e 4, c.p., in applicazione del granitico orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, secondo cui "il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa (come nella contingenza in esame; ndr) decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio" (rd., ex plurimis, Cass. Sez. I , sent. n. 30206/25, Rv. 288565-01). Con riguardo, poi, alla seconda ed ultima questione, concernente la recidiva riconnettibile in capo al condannato, si rileva che essa non figura esclusa con l'emissione della pronuncia in oggetto e il fatto che il giudicante non ne abbia dato specifica contezza in sede di motivazione circa la dosimetria della pena comminata non vale in alcun modo a ritenere diversamente, a fronte di una imputazione inequívoca sul punto". 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Rimini, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposizione di cui all'art. 172, commi 1 e 4 cod. pen. ed il vizio di contraddittorietà della motivazione. Evidenzia il ricorrente che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e che nel caso di specie la sentenza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero la sentenza n. 348/2011 del 15 aprile 2011 emessa dalla Corte di appello di Bologna in conferma della sentenza del Tribunale di Rimini emessa in data 19 luglio 2010 è divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2012 mentre la relazione di notificazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti risulta essere datata 14 maggio 2012. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposizione di cui all'art. 172, comma 7, cod. pen., circa la riconnettività della recidiva in capo al reo ed il vizio di contraddittorietà della motivazione. Deduce il ricorrente che nella sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 19 luglio 2010 non vi è alcun riconoscimento dell'effettiva applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 99 cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente evidenzia che se nel capo di imputazione risulta contestata la recidiva, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza non vi è alcun riconoscimento dell'aggravante e l'omesso riconoscimento formale della recidiva non può comportare una reformatio in pejus della sentenza in fase esecutiva. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. In entrambi motivi di ricorso il richiamo è all'art. 172 cod. pen. (commi 1, 4 e 7) che, in tema di estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo, così recita: "(1). La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. [...] (4). Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena. [...] (7). L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole". 3. Va premesso che il Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza che così ricostruisce, quanto al significato della disciplina in esame: [...] la preclusione opera: - per i recidivi qualificati a carico dei quali l'accertamento della recidiva intervenga con sentenza irrevocabile emessa contestualmente alla condanna alla pena che si assume prescritta o con sentenza successiva, ma divenuta irrevocabile entro la scadenza del termine di prescrizione (Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. Rv. 275318 - 01; Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022 - 01), a nulla rilevando che il fatto reato sia stato commesso in epoca antecedente al momento in cui era iniziato a decorrere il termine di prescrizione (Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877 - 01); - per i soggetti che vengano condannati alla reclusione per un delitto della stessa indole con una sentenza divenuta irrevocabile durante il tempo necessario per l'estinzione della pena e per un fatto che sia commesso dopo la condanna alla pena che si assume prescritta (Sez. 1, n. 1871 del 04/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, Rv. 289254 - 01). 3Con riguardo a questa seconda ipotesi deve ricordarsi che la ratio della disposizione, come individuata dagli interpreti, risulta incompatibile con il ritenere la preclusione conseguente in egual misura anche ad una condotta illecita che preceda quella per la quale è stata irrogata la pena che si assume prescritta (proprio perché in questo caso non si potrebbe rimproverare al condannato l'insensibilità rispetto alla funzione dissuasiva di una condanna che al momento del fatto non era stata ancora inflitta). Ma se così è, certamente rileva anche la condanna intervenuta per il delitto della stessa indole commesso dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha inflitta la pena che si presume prescritta, ma in periodo nel quale la pena non era ancora eseguibile, perché sospesa, e cioè quando la sentenza era passata in giudicato ma non era ancora iniziato a decorrere il termine di prescrizione della pena con essa inflitta" (Sez. 1, n. 1871 del 04/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, Rv. 289254 - 01). 3.1 Il primo motivo del ricorso è infondato. 3.1.1 Con il primo motivo il ricorrente invoca l'estinzione per decorrenza della prescrizione ex art. 172, commi 1 e 4, cod. pen., delle pene di cui alla sentenza di condanna n. 2013/2008 emessa dal Tribunale di Rimini in data 21 agosto 2008. 3.1.2. Tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2008 e, dunque, in epoca anteriore alla commissione del reato di cui alla seconda sentenza, la n. 348/2011 emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 15 aprile 2011 e divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2012. 3.1.3. Il provvedimento assunto de plano dal Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in data 30 agosto 2024, riteneva rilevante, oltre al tema della recidiva, l'elemento preclusivo della commissione di un reato della stessa indole, questione dedotta dal ricorrente nell'atto di opposizione. 3.1.4. L'ordinanza impugnata affronta tale questione richiamando, senz'altra specificazione, l'orientamento per cui il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 30206 del 01/07/2025, Pmt, Rv. 288565 - 01). 3.1.5. Il ricorrente critica tale richiamo evidenziando che la pena non è ancora stata eseguita in quanto il passaggio in giudicato della seconda sentenza (la n. 348/2011), che ha revocato la sospensione condizionale prevista dalla prima condanna (la n. 2031/2008), risale al 12 aprile 2012. 3.1.6. Il primo motivo di ricorso è, alla luce della giurisprudenza appena richiamata, privo di fondamento in quanto la condanna, intervenuta per il delitto della stessa indole commesso dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha inflitta la pena che si presume prescritta, è relativa ad un periodo nel quale la pena non era 4ancora eseguibile, perché sospesa, e cioè quando la sentenza era passata in giudicato ma non era ancora iniziato a decorrere il termine di prescrizione della pena con essa inflitta. 4. Il secondo motivo del ricorso è fondato. 4.1. Il ricorrente è gravato da due condanne inflitte la prima con la sentenza n. 2031/2008 emessa in data 21 agosto 2008 dal Tribunale di Rimini e divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2008; la seconda con la sentenza n. 348/2011 emessa in data 15 aprile 2011 dalla Corte di appello di Bologna e divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2012. 4.2. In conformità della giurisprudenza sopra richiamata, la sentenza che accerta la recidiva può essere la stessa che infligge la pena che si assume prescritta, ma può anche essere una sentenza successiva, purché la sua irrevocabilità intervenga entro il termine di maturazione della prescrizione della pena (Sez. 1, n. 1871 del 04/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, Rv. 289254 - 01; Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022, pronuncia seguita da diverse altre: Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896; Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165). Presupposto, dunque, è che la recidiva sia ritenuta, come chiarito da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01, in motivazione: "la contestazione della recidiva, onere dell'organo dell'accusa che intenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice. La facoltatività della recidiva - ma l'utilizzo di una locuzione 'tradizionale' non deve far credere che si compia un giudizio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre circostanze del reato - si traduce in un obbligo motivazionale che ove inadempiuto apre all'ipotesi di una violazione di legge o di un vizio di motivazione. Di certo l'avvenuta contestazione non può prendere il posto di una statuizione mancante. [...] L'esame della giurisprudenza di legittimità rende quindi evidente che non è in dubbio che il giudice possa argomentare secondo la tecnica della motivazione implicita; e che un simile principio trova riconoscimento pure con riferimento al giudizio in merito alla sussistenza o insussistenza della recidiva. Ma va rimarcato che anche ove si faccia ricorso a tale particolare modalità argomentativa deve risultare che sia stata compiuta la specifica indagine imposta dalla contestazione della recidiva. [...] Ben diversamente, deve ritenersi che il mancato aumento di pena a titolo di recidiva costituisce indizio ulteriore del fatto che la circostanza aggravante non è stata riconosciuta". 54.3. Nel caso in esame, la Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 348/2011 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 19 luglio 2010 ma il Tribunale di Rimini, con l'ordinanza impugnata, non ha adeguatamente valutato se sia stata accertata e riconosciuta la recidiva nel giudizio di cognizione. 5. Alla luce della giurisprudenza appena richiamata, l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla richiesta di estinzione della pena formulata in relazione alla sentenza n. 348/2011 del 15 aprile 2011 della Corte d'appello di Bologna con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini. P.Q.M1LE~ t9~10 Dott. e%ia