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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03890/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16254/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania, Via XXIV Settembre 47/E. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 784/2016, pubblicata il 16.5.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 4822/2014 , resa in data 19 dicembre 2014, il Tribunale di Catania ha condannato la Regione [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile, al pagamento in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], Oggetto:donazione dell’importo rispettivamente, di €. 177.248,86 ed € 132.936,65, quale compenso per l’incarico - conferito con disciplinare del 27 marzo 2002 - di redazione del progetto esecutivo e degli studi preliminari per la realizzazione dell'area attrezzata per l a protezione civile integrata con infrastrutture di parcheggio, denominataViale Mediterraneo sita in Catania.

La sentenza è stata impugnata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il mandato professionale era stato conferito dal Sindaco di Catania quale commissario delegato per l’emergenza traffico e rifiuti e che era l’Amministrazione comunale a dover rispondere del pagamento; aveva lamentato che il compenso era stato poi calcolato in violazione delle norme del disciplinare, [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto tardiva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione, sostenendo che tale difesa andava proposta in primo grado, con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, mentre l’ente si era costituito ben oltre i termini dell’art. 183 c.p.c..

Ha evidenziato che, secondo quanto previsto dal disciplinare, il compenso doveva essere corrisposto dopo l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 1, D.M. 2768/1998 e previa convocazione di una conferenza di servizi; che il rilascio dell’autorizzazione, quale fatto costitutivo della pretesa era circostanza già dedotta dai professionisti in primo grado, ma che era rimasta indimostrata la definizione del procedimento di approvazione tecnica ed amministrativa da parte della Regione.

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 183, ultimo comma, e 345 c.p.c., sostenendo che l’eccezione con cui l’Amministrazione aveva sostento che l’approvazione del progetto costituisse un requisito di esigibilità del credito era stata sollevata tardivamente solo nella memoria conclusionale di replica del 4.11.2014, avendo la Regione sostenuto tutt’altra tesi nella comparsa di costituzione, ossia di non aver mai approvato un progetto di importo superiore a quello previsto dal disciplinare, non avendo mai formulato - neppure prima dell’instaurazione del giudizio - alcuna opposizione o contestazione, avendo part ecipato al comitato tecnico scientifico ed approvato in sede tecnica gli elaborati redatti dai ricorrenti.

Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.

Ha evidenziato la Corte distrettuale che i ricorrenti, nel formulare la richiesta di pagamento, avevano dato atto dell’approvazione della progettazione da parte del Sindaco di Catania in qualità di Commissario governativo per l’emergenza traffico e sismica, allegando, però, l’avveramento di un fatto diverso da quello previsto e richiesto dal contratto.

Ha rilevato come il disciplinare di incarico subordinasse il pagamento all’esaurimento di un particolare iter di approvazione regionale dei progetti, previa indizione di una conferenza di servizi, e non già il diverso fatto costitutivo del rilascio dell’approvazione del Sindaco di Catania, esplicitamente dedotto negli atti introduttivi (cfr. sentenza, pag. 6-7).

La tardività della costituzione in giudizio della Regione non ostava al rilievo d’ufficio dell’erronea allegazione di un fatto che non poteva influire sull’esigibilità del credito (l’approvazione sindacale) e, invece, della necessità dell’approvazione regionale imposta dal testo del disciplinare di incarico.

La sentenza ha appunto chiarito –proprio sotto tale profilo - che la richiesta di pagamento doveva esser respinta non già in accoglimento delle eccezioni formulate dalla Regione, ma per l’inconsistenza originaria della prospettazione difensiva dei professionisti(cfr. sentenza, pag. 8).

Esclusa difatti la rilevabilità d’ufficio di eventuali eccezioni in senso stretto, ogni altra questione risultante dagli atti, rilevante per la decisione e la cui prova fosse stata tempestivamente acquisita nel rispetto delle preclusioni, doveva esser presa in esame dal giudice.

D’altronde, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, neppure il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", dato che il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., in termini, Cass. s.u. 10531/2013; Cass. 18602/2013; Cass13335/2015; Cass. 23587/2016; Cass. 18830/2020; Cass.22371/2021; Cass. 41474/2021).

2. Il secondo motivo denuncia l’omesso es ame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3259/2002.

La Corte di merito avrebbe trascurato che il responsabile del Dipartimento regionale della protezione civile aveva partecipato alla riunioni del Comitato scientifico costituito presso l’Ufficio speciale per l’emergenza traffico e rischio sismico del Comune ed aveva espresso parere favorevole agli elaborati, senza rivendicare un’autonoma prerogativa per l’approvazione del progetto esecutivo.

Risulterebbe dunque omesso l’esame di tutta la documentazione relativa alle attività del Comitato tecnico, oltre che del contenuto del disciplinare in cui era precisato che i progettisti dovevano svolgere l’incarico sotto la direzione della Regione, a riprova di circostanze mai contestate.

Si censura la sentenza anche per aver ritenuto inapplicabile l'O.P.C.M. n. 3259/2002 del 20.12.2002, perché adottato in data successiva alla stipula del disciplinare, trascurando che dal verbale della seduta tecnica del 25.02.2003 si evinceva che nel febbraio 2003 la redazione del progetto non era stata neanche iniziata.

Di conseguenza l'intero procedimento amministrativo di approvazione andava ricondotto nell'ambito delle disposizioni dettate dall’ O.P.C.M. n. 3259/2002, essendo sufficiente la sola approvazione sindacale.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha dato conto del fatto che, secondo le esplicite previsioni del disciplinare di incarico, l’approvazione doveva provenire dalla Regione sia in sede tecnica che amministrativa e con le modalità previste dall’Ordinanza ministeriale n. 2768/1998, ossia previa indizione di un’apposita conferenza di servizi cui dovevano partecipare anche i componenti della Commissione di cui all’art. 3, comma secondo, L. 496/1996, disattendendo la tesi avanzate in ricorso secondo cui le determinazioni del comitato tecnico equivalevano all’approvazione regionale.

L’esame delle condizioni di esigibilità del credito professionale anche quanto alle rilevanza degli atti amministrativi adottati (e, dunque, delle stesse determinazioni del Comitato tecnico) appare compiutamente effettuato, con la ribadita necessità che fosse esaurito, a termini di disciplinare, l’iter procedimentale prescritto, non evidenziandosi alcuna ragione per ritenere implicita (o preventiva) l’approvazione per il fatto che l’attività dei progettisti dovesse svolgersi sotto la direzione degli organi regionali, trattandosi di modalità di espletamento dell’attività professionale non incompatibile con la necessità della approvazione successiva nelle forme concordate, quale momento finale di definitiva accettazione dell’opera svolta.

Per altro aspetto, non è mancato l’esame delle disposizioni dell’OPCM n. 3259/2002, le cui previsioni (segnatamente l’art. 1, comma quinto, che aveva sostituito all’approvazione regionale, quella del Sindaco di Catania quale commissario di governo), la Corte distrettuale ha ritenuto irretroattive e non applicabili al contratto già concluso mesi prima, considerato inoltre che il disciplinare di incarico richiamava esplicitamente le modalità di approvazione predeterminate dalla precedente Ordinanza ministeriale del 1998.

La Corte ha – per altro verso – sottolineato che l’approvazione sindacale, medio tempore intervenuta, aveva interessato solo il progetto del parcheggio scambiatore Mediterraneo ed era insufficiente a giustificare il pagamento del compenso, con apprezzamento cui il ricorso non contrappone alcuna censura (cfr. sentenza pag. 8), reputando anche per tale aspetto non decisiva, con statuizione non impugnata in questa sede – l’approvazione del Sindaco di Catania.

3. Il terzo motivo denuncia l’errata compensazione delle spese processuali, sostenendo che dette spese andavano attribuite ai ricorrenti se solo il giudice avesse correttamente valutato i fatti di causa, essendo sicuramente fondata l’azione di pagamento.

Il motivo è inammissibile, ponendo in discussione non la correttezza in sé della pronuncia sulle spese processuali in relazione all’esito e alle vicende dei precedenti gradi di causa per come valutati dal giudice di merito, ma l’infondato presupposto dell’erroneità del rigetto della domanda dei ricorrenti, statuizione che invece trova conferma anche in questa sede di legittimità.

Il rilievo oggetto della censura è quindi privo di autonomia ed è travolto dalla conferma, anche in parte qua, della pronuncia impugnata.

4. Il ricorso incidentale, con cui è dedotta la violazione degli artt. 167, comma secondo, 183, comma sesto e 345 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che la contestazione della titolarità del rapporto sostanziale passivo sollevata dalla Regione dovesse esser proposta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata in primo grado, è assorbito in quanto espressamente condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale.

In conclusione è respinto il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 7800,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16254/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania, Via XXIV Settembre 47/E. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 784/2016, pubblicata il 16.5.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4822/2014 , resa in data 19 dicembre 2014, il Tribunale di Catania ha condannato la Regione [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile, al pagamento in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], Oggetto:donazione dell’importo rispettivamente, di €. 177.248,86 ed € 132.936,65, quale compenso per l’incarico - conferito con disciplinare del 27 marzo 2002 - di redazione del progetto esecutivo e degli studi preliminari per la realizzazione dell'area attrezzata per l a protezione civile integrata con infrastrutture di parcheggio, denominataViale Mediterraneo sita in Catania. La sentenza è stata impugnata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il mandato professionale era stato conferito dal Sindaco di Catania quale commissario delegato per l’emergenza traffico e rifiuti e che era l’Amministrazione comunale a dover rispondere del pagamento; aveva lamentato che il compenso era stato poi calcolato in violazione delle norme del disciplinare, [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto tardiva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione, sostenendo che tale difesa andava proposta in primo grado, con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, mentre l’ente si era costituito ben oltre i termini dell’art. 183 c.p.c.. Ha evidenziato che, secondo quanto previsto dal disciplinare, il compenso doveva essere corrisposto dopo l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 1, D.M. 2768/1998 e previa convocazione di una conferenza di servizi; che il rilascio dell’autorizzazione, quale fatto costitutivo della pretesa era circostanza già dedotta dai professionisti in primo grado, ma che era rimasta indimostrata la definizione del procedimento di approvazione tecnica ed amministrativa da parte della Regione. 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 183, ultimo comma, e 345 c.p.c., sostenendo che l’eccezione con cui l’Amministrazione aveva sostento che l’approvazione del progetto costituisse un requisito di esigibilità del credito era stata sollevata tardivamente solo nella memoria conclusionale di replica del 4.11.2014, avendo la Regione sostenuto tutt’altra tesi nella comparsa di costituzione, ossia di non aver mai approvato un progetto di importo superiore a quello previsto dal disciplinare, non avendo mai formulato - neppure prima dell’instaurazione del giudizio - alcuna opposizione o contestazione, avendo part ecipato al comitato tecnico scientifico ed approvato in sede tecnica gli elaborati redatti dai ricorrenti. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono. Ha evidenziato la Corte distrettuale che i ricorrenti, nel formulare la richiesta di pagamento, avevano dato atto dell’approvazione della progettazione da parte del Sindaco di Catania in qualità di Commissario governativo per l’emergenza traffico e sismica, allegando, però, l’avveramento di un fatto diverso da quello previsto e richiesto dal contratto. Ha rilevato come il disciplinare di incarico subordinasse il pagamento all’esaurimento di un particolare iter di approvazione regionale dei progetti, previa indizione di una conferenza di servizi, e non già il diverso fatto costitutivo del rilascio dell’approvazione del Sindaco di Catania, esplicitamente dedotto negli atti introduttivi (cfr. sentenza, pag. 6-7). La tardività della costituzione in giudizio della Regione non ostava al rilievo d’ufficio dell’erronea allegazione di un fatto che non poteva influire sull’esigibilità del credito (l’approvazione sindacale) e, invece, della necessità dell’approvazione regionale imposta dal testo del disciplinare di incarico. La sentenza ha appunto chiarito –proprio sotto tale profilo - che la richiesta di pagamento doveva esser respinta non già in accoglimento delle eccezioni formulate dalla Regione, ma per l’inconsistenza originaria della prospettazione difensiva dei professionisti(cfr. sentenza, pag. 8). Esclusa difatti la rilevabilità d’ufficio di eventuali eccezioni in senso stretto, ogni altra questione risultante dagli atti, rilevante per la decisione e la cui prova fosse stata tempestivamente acquisita nel rispetto delle preclusioni, doveva esser presa in esame dal giudice. D’altronde, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, neppure il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", dato che il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., in termini, Cass. s.u. 10531/2013; Cass. 18602/2013; Cass13335/2015; Cass. 23587/2016; Cass. 18830/2020; Cass.22371/2021; Cass. 41474/2021). 2. Il secondo motivo denuncia l’omesso es ame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3259/2002. La Corte di merito avrebbe trascurato che il responsabile del Dipartimento regionale della protezione civile aveva partecipato alla riunioni del Comitato scientifico costituito presso l’Ufficio speciale per l’emergenza traffico e rischio sismico del Comune ed aveva espresso parere favorevole agli elaborati, senza rivendicare un’autonoma prerogativa per l’approvazione del progetto esecutivo. Risulterebbe dunque omesso l’esame di tutta la documentazione relativa alle attività del Comitato tecnico, oltre che del contenuto del disciplinare in cui era precisato che i progettisti dovevano svolgere l’incarico sotto la direzione della Regione, a riprova di circostanze mai contestate. Si censura la sentenza anche per aver ritenuto inapplicabile l'O.P.C.M. n. 3259/2002 del 20.12.2002, perché adottato in data successiva alla stipula del disciplinare, trascurando che dal verbale della seduta tecnica del 25.02.2003 si evinceva che nel febbraio 2003 la redazione del progetto non era stata neanche iniziata. Di conseguenza l'intero procedimento amministrativo di approvazione andava ricondotto nell'ambito delle disposizioni dettate dall’ O.P.C.M. n. 3259/2002, essendo sufficiente la sola approvazione sindacale. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha dato conto del fatto che, secondo le esplicite previsioni del disciplinare di incarico, l’approvazione doveva provenire dalla Regione sia in sede tecnica che amministrativa e con le modalità previste dall’Ordinanza ministeriale n. 2768/1998, ossia previa indizione di un’apposita conferenza di servizi cui dovevano partecipare anche i componenti della Commissione di cui all’art. 3, comma secondo, L. 496/1996, disattendendo la tesi avanzate in ricorso secondo cui le determinazioni del comitato tecnico equivalevano all’approvazione regionale. L’esame delle condizioni di esigibilità del credito professionale anche quanto alle rilevanza degli atti amministrativi adottati (e, dunque, delle stesse determinazioni del Comitato tecnico) appare compiutamente effettuato, con la ribadita necessità che fosse esaurito, a termini di disciplinare, l’iter procedimentale prescritto, non evidenziandosi alcuna ragione per ritenere implicita (o preventiva) l’approvazione per il fatto che l’attività dei progettisti dovesse svolgersi sotto la direzione degli organi regionali, trattandosi di modalità di espletamento dell’attività professionale non incompatibile con la necessità della approvazione successiva nelle forme concordate, quale momento finale di definitiva accettazione dell’opera svolta. Per altro aspetto, non è mancato l’esame delle disposizioni dell’OPCM n. 3259/2002, le cui previsioni (segnatamente l’art. 1, comma quinto, che aveva sostituito all’approvazione regionale, quella del Sindaco di Catania quale commissario di governo), la Corte distrettuale ha ritenuto irretroattive e non applicabili al contratto già concluso mesi prima, considerato inoltre che il disciplinare di incarico richiamava esplicitamente le modalità di approvazione predeterminate dalla precedente Ordinanza ministeriale del 1998. La Corte ha – per altro verso – sottolineato che l’approvazione sindacale, medio tempore intervenuta, aveva interessato solo il progetto del parcheggio scambiatore Mediterraneo ed era insufficiente a giustificare il pagamento del compenso, con apprezzamento cui il ricorso non contrappone alcuna censura (cfr. sentenza pag. 8), reputando anche per tale aspetto non decisiva, con statuizione non impugnata in questa sede – l’approvazione del Sindaco di Catania. 3. Il terzo motivo denuncia l’errata compensazione delle spese processuali, sostenendo che dette spese andavano attribuite ai ricorrenti se solo il giudice avesse correttamente valutato i fatti di causa, essendo sicuramente fondata l’azione di pagamento. Il motivo è inammissibile, ponendo in discussione non la correttezza in sé della pronuncia sulle spese processuali in relazione all’esito e alle vicende dei precedenti gradi di causa per come valutati dal giudice di merito, ma l’infondato presupposto dell’erroneità del rigetto della domanda dei ricorrenti, statuizione che invece trova conferma anche in questa sede di legittimità. Il rilievo oggetto della censura è quindi privo di autonomia ed è travolto dalla conferma, anche in parte qua, della pronuncia impugnata. 4. Il ricorso incidentale, con cui è dedotta la violazione degli artt. 167, comma secondo, 183, comma sesto e 345 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che la contestazione della titolarità del rapporto sostanziale passivo sollevata dalla Regione dovesse esser proposta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata in primo grado, è assorbito in quanto espressamente condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale. In conclusione è respinto il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 7800,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art
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