Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 09338/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla configurabilità della resistenza e della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); il) il secondo motivo è aspecifico in quanto, benché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 il delitto di resistenza non sia più ricompreso nel catalogo dei reati ostativi, il motivo in esame, al pari della analoga doglianza formulata in appello, non indica alcun elemento concreto da cui possa emergere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto, peraltro, delle modalità della condotta di cui al capo a) e dell'entità delle lesioni cagionate all'operante; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 febbraio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla configurabilità della resistenza e della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); il) il secondo motivo è aspecifico in quanto, benché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 il delitto di resistenza non sia più ricompreso nel catalogo dei reati ostativi, il motivo in esame, al pari della analoga doglianza formulata in appello, non indica alcun elemento concreto da cui possa emergere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto, peraltro, delle modalità della condotta di cui al capo a) e dell'entità delle lesioni cagionate all'operante; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026
Sentenza Cassazione n. 09338/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris