CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2021, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata in data 25 settembre 2020 dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale il giudice di appello ha disapplicato la contestata recidiva, rideterminando, conseguentemente, la pena in mesi 6 di reclusione. L'accusa attiene ad una violazione di domicilio, così diversamente qualificato un tentativo di furto in abitazione, per il quale previa concessione delle circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti di cui all'art.61 n.11 quater e la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di anni 1 di reclusione. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità in relazione alla violazione di domicilio Il ricorrente deduce, sotto tale profilo che i fatti di cui all'imputazione si sarebbero consumati all'interno di una casa in cui era in corso un trasloco e quindi disabitata con la conseguenza che difetterebbero i necessari requisiti per considerarla "privata dimora" 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. Secondo il ricorrente la motivazione risulterebbe contraddittoria dal momento che la Corte da un canto ha disapplicato la recidiva al fine della quantificazione del trattamento sanzionatorio e poi la ha valorizzata per escludere la sussistenza dei requisiti di cui all'art.131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di definizione di "privata dimora". Il ricorrente non tiene conto delle indicazioni fornite, successivamente alla pronunzia indicata in ricorso (Cass. sez.5 n.21062/2014), dalla Suprema Corte a Sezioni unite e dell'interpretazione ivi contenuta, sia pure con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., della nozione di privata dimora (Cass. SU, n. 31345 del 23/3/2017, rv 270076-01, D'Amico). Pur constatando l'ampio campo semantico rilevante ai fini della identificazione del concetto di «privata dimora», le Sezioni Unite hanno rifiutato l'impostazione logico-interpretativa che ampliava la fattispecie astratta includendovi tanto i luoghi che erano strutturati in guisa da inibire l'accesso al pubblico (portoni, saracinesche o altri meccanismi) quanto i luoghi adibiti ad atti della vita privata (specificandosi che atti della vita privata non erano soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell'attività professionale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l'acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione professionale, il compimento dì operazioni bancarie). [OSCURATO:PERSONA] consesso ha, dunque, sposato un significato restrittivo, muovendo dalla lettera del testo normativo, ritenendo che nella previsione dell'art.624 bis cod. pen. debbano includersi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. In definitiva, si è ritenuto che per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art.624 bis cod. pen. in relazione alla nozione di privata dimora dovessero concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. 1.2. L' essersi introdotto il ricorrente nell'appartamento ove era in corso un trasloco, alla luce delle indicazioni fornite dalla richiamata pronunzia, non esclude la qualificazione dello stesso quale luogo di "privata dimora", quale abitazione della persona offesa ove la stessa svolgeva la sua vita privata, non potendo rilevare il trasloco in corso ai fini della esclusione della fattispecie contestata. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. 2.1. Per espressa previsione normativa (art. 131-bis comma 4 cod.pen.), il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, deve essere individuato senza tenere conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale compresa dunque la recidiva. Nel caso ricorrano circostanze di questo tipo, il giudice non potrà effettuare il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod.pen., ma dovrà tenere conto di tutte le circostanze aggravanti presentì, che incideranno pertanto sulla individuazione del massimo edittale. La sentenza impugnata ha applicato le indicazioni normative richiamate e il ricorso si è limitato a ravvisare una contraddittorietà della motivazione della Corte che se per un verso non ha tenuto conto della contestata recidiva ai fini dell'aumento della pena, dall'altro ha invece tenuto conto della stessa per determinare il limite edittale di pena oltre il quale l'istituto non trova applicazione.In realtà gli argomenti utilizzati ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio non appaiono incompatibili con l'esclusione dell'art.131 bis cod. pen. dal momento che altra cosa, rispetto al comportamento processuale valorizzabile ai fini del trattamento sanzionatorio, è la valutazione della condotta complessivamente contestata che, per essere meritevole della esclusione della pena, deve connotarsi di un danno minimale rispetto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Sul punto il ricorso appare generico non indicando quali sono gli elementi che il giudice avrebbe dovuto considerare e valorizzare per poter ritenere la condotta complessivamente considerata di particolare tenuità. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento dì una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu