CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 05687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Salerno; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio relativamente ai reati di cui ai punti B e C dell'ordinanza impugnata; l'inammissibilità, nel resto, del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 la Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato, in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti B e C del provvedimento impugnato, in tre anni, due mesi di reclusione e 16.000,00 euro di milta. L'istanza presentata dal condannato, invece, veniva respinta relativamente alla richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti B e C dell'ordinanza impugnata e quelli di cui al punto A dello stesso provvedimento. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen.,e 81 cod. pen., conseguente all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti B e C dell'ordinanza impugnata e quelli giudicati dalla decisione definitiva di cui al punto A dello stesso provvedimento, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra le condotte illecite presupposte, che doveva essere valutata alla luce dell'omogeneità tipologica, spaziale e temporale dei comportamenti criminosi del condannato. Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte territoriale salernitana, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite di Stellato, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le censure difensive prospettate con l'istanza proposta nell'interesse del condannato ex art.671 cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2, 444, 533, comma 2, cod. proc. pen., 186, 187 disp. att. cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame, pur riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti B e C dell'ordinanza impugnata, aveva individuato erroneamente il reato più grave su cui calcolare i singoli aumenti di pena applicati a [OSCURATO:PERSONA] e non aveva quantificato correttamente gli aumenti irrogati al condannato a titolo di continuazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersilfondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., conseguente all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti B e C dell'ordinanza impugnata e quelli giudicati dalla decisione definitiva di cui al punto A dello stesso provvedimento, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra le condotte illecite presupposte, che doveva essere valutata alla luce dell'omogeneità tipologica, spaziale e temporale dei comportamenti criminosi di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che, secondo la Corte di appello di Salerno, la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti B e C dell'ordinanza impugnata era giustificata dall'omogeneità delle condotte illecite - che riguardavano ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti - e dall'identità temporale e spaziale dei comportamenti criminosi. Viceversa, i fatti di reato giudicati dalla sentenza irrevocabile di cui al punto A del provvedimento censurato, pur riguardando ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti poste in essere a Sarno, si ritenevano commessi in un arco temporale precedente e incompatibile con quello delle condotte illecite giudicate dalle decisioni di cui ai punti B e C, essendosi concretizzati tra il dicembre del 2015 e l'aprile del 2016. Tali conclusioni appaiono ineccepibili, dovendosi ribadire che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, concretamente dimostrato, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). La verifica di tale preordinazione criminosa, dunque, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, al contrario di quanto dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833- 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2, 444, 533, comma 2, cod. proc. pen., 186, 187 disp. att. cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame, pur riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti B e C dell'ordinanza impugnata, aveva individuato erroneamente il reato più grave su cui calcolare i singoli aumenti di pena applicati a [OSCURATO:PERSONA] e non aveva quantificato correttamente gli aumenti irrogati al condannato a titolo di continuazione. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che la Corte di appello di Salerno individuava correttamente, quale reato più grave, quello previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), giudicato dalla sentenza irrevocabile di cui al punto C dell'ordinanza impugnata, la cui pena veniva determinata in sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa. Questa ipotesi delittuosa, peraltro, è la stessa indicata dalla difesa del ricorrente con la doglianza in esame, con la conseguenza che, sotto questo profilo, il rilievo censorio appare destituito di fondamento. Su tale pena base veniva applicata la riduzione di pena per la concessione delle attenuanti generiche; l'aumento di pena per la continuazione interna alla sentenza irrevocabile di cui al punto C; l'ulteriore aumento di pena per la continuazione esterna, relativa ai fatti di reato giudicati con la sentenza irrevocabile di cui al punto B, quantificato in sei mesi di reclusione e 4.500,00 euro di multa. Quest'ultimo aumento di pena, infine, appare correttamente quantificato, essendo inferiore a quello irrogato a [OSCURATO:PERSONA] nel processo di cognizione, determinato in un anno, sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa; aumento che, conseguentemente, appare pienamente rispettoso dei parametri ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, impropriamente richiamati dalla difesa del ricorrente (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta