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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11485/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03WEUOW ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29992/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., avendo l'imputato commesso il fatto per timore di subire ripercussioni, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato l'insussistenza, in capo all'imputato, della necessità di salvare la madre da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, nonché la consapevole volontà dello stesso di assumere la qualifica del testimone pur avendo correttamente ricevuto gli avvisi ex art. 199 cod. proc. pen. (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11485- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3787/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29992/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03WEUOW ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29992/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., avendo l'imputato commesso il fatto per timore di subire ripercussioni, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato l'insussistenza, in capo all'imputato, della necessità di salvare la madre da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, nonché la consapevole volontà dello stesso di assumere la qualifica del testimone pur avendo correttamente ricevuto gli avvisi ex art. 199 cod. proc. pen. (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03WEUOW ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29992/25 [OSCURATO:PERSONA]     OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto  che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., avendo l'imputato commesso il fatto per timore di subire ripercussioni, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato l'insussistenza, in capo all'imputato, della necessità di salvare la madre da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, nonché la consapevole volontà dello stesso di assumere la qualifica del testimone pur avendo correttamente ricevuto gli avvisi  ex art. 199 cod. proc. pen. (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            11485- 26 [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3787/2026 [OSCURATO:PERSONA]          - Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 29992/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03WEUOW ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29992/25 [OSCURATO:PERSONA]     OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto  che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., avendo l'imputato commesso il fatto per timore di subire ripercussioni, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato l'insussistenza, in capo all'imputato, della necessità di salvare la madre da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, nonché la consapevole volontà dello stesso di assumere la qualifica del testimone pur avendo correttamente ricevuto gli avvisi  ex art. 199 cod. proc. pen. (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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