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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28739/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA A 52 -0/1... sul ricorso iscritto al n. 4016/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede a Perugia, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in Zo12_ persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito a Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria n. 570/03/2015, depositata il 2 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Sulla base di processo verbale di contestazione, a seguito di verifica, l'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. tre avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con cui venivano contestate illegittime detrazioni dell'Iva in riferimento a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. La società impugnava con distinti ricorsi i suddetti avvisi.

3. La CTP di Perugia accoglieva i ricorsi riuniti con compensazione delle spese di lite.

4. La CTR, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dell'Ufficio, condannando la società alle spese.

5. Proponeva la società ricorso per cassazione, affidandosi a quattordici motivi.

6. Resisteva l'Agenzia delle entrate con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto datato 7 marzo 2019, la società formulava "istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, provvedendo al tempestivo versamento di tutte le somme dovute.

Detta istanza è stata reiterata in quella "di prelievo" datata 15 luglio 2021.

2. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, nondimeno, non è possibile apprezzare con immediatezza la corrispondenza tra la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 21 aprile 2017, con conseguente liquidazione delle somme da pagare per la definizione stessa, e l'oggetto del presente giudizio.

3. Sussiste perciò la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire, al riguardo, le determinazioni dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo, mandando l'Agenzia delle entrate, nei sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, di fornire informazioni circa la definizione agevolata di cui alla dichiarazione di adesione della ricorrente in data 21 aprile 2017 in riferimento all'oggetto del presente giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA A 52 -0/1... sul ricorso iscritto al n. 4016/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede a Perugia, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in Zo12_ persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito a Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria n. 570/03/2015, depositata il 2 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Sulla base di processo verbale di contestazione, a seguito di verifica, l'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. tre avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con cui venivano contestate illegittime detrazioni dell'Iva in riferimento a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. La società impugnava con distinti ricorsi i suddetti avvisi. 3. La CTP di Perugia accoglieva i ricorsi riuniti con compensazione delle spese di lite. 4. La CTR, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dell'Ufficio, condannando la società alle spese. 5. Proponeva la società ricorso per cassazione, affidandosi a quattordici motivi. 6. Resisteva l'Agenzia delle entrate con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto datato 7 marzo 2019, la società formulava "istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, provvedendo al tempestivo versamento di tutte le somme dovute. Detta istanza è stata reiterata in quella "di prelievo" datata 15 luglio 2021. 2. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, nondimeno, non è possibile apprezzare con immediatezza la corrispondenza tra la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 21 aprile 2017, con conseguente liquidazione delle somme da pagare per la definizione stessa, e l'oggetto del presente giudizio. 3. Sussiste perciò la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire, al riguardo, le determinazioni dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. Dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo, mandando l'Agenzia delle entrate, nei sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, di fornire informazioni circa la definizione agevolata di cui alla dichiarazione di adesione della ricorrente in data 21 aprile 2017 in riferimento all'oggetto del presente giudizio. Così
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