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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 28761/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17957-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/12/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda avanzata dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” avente ad oggetto il pagamento dell’importo di € 18.000,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in forza del contratto d’opera professionale concluso con la stessa; - si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio e, nel merito, sostenendo di non aver stipulato alcun contratto avente ad oggetto l’incarico di progettare le cinque unità immobiliari, ma di aver stipulato solo un contratto preliminare limitato alla bozza di disegni o schizzi di una possibile abitazione, per il quale aveva già pagato la somma di € 2.000,00 a titolo di saldo; - il Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza per territorio, con sentenza n. 885 del 2019, rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di lite, in quanto era stata provata esclusivamente l’esistenza di un contratto con il quale era stato conferito incarico avente ad oggetto “formulazione di proposte progettuali”; - la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento parziale del gravame e ritenuto che il contratto avesse ad oggetto l’esecuzione del progetto per la costruzione delle unità immobiliari, condannava la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’arch.

Guarnieri dell’ulteriore somma di € 5.000,00, con interessi al tasso legale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a titolo di compenso per l’attività professionale,compensando le spese di lite. -in particolare, il giudice di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava che: a) in relazione al contenuto dell’accordo, il Tribunale aveva errato nel ritenere che riguardasse la sola “formulazione di proposte”, avendo ad oggetto, la redazione del progetto, così come risultante dalle e-mail intercorse tra le parti; b) in relazione all’accertamento dell’attività in concreto svolta dall’arch.

Guarnieri dal momento del conferimento dell’incarico sino alla comunicazione del 14 ottobre 2016, riteneva che spettasse al professionista il compenso per l’intera fase progettuale preliminare nonché, con riguardo alla fase progettuale definitiva, il compenso per aver iniziato la redazione delle tavole progettuali, con esclusione di tutte le altre attività che sarebbero state eseguite se il rapporto fosse continuato e la cui esecuzione presupponeva l’approvazione definitiva del progetto da parte del committente; c) in relazione alla determinazione del compenso, sulla base delle proposte di pagamento complessivo indicate dalle parti nelle e-mail e avuto conto dei criteri posti dal D.M. 140/2012 per le prestazioni dell’area tecnica e delle relative tabelle, liquidava il compenso complessivo in € 4.546,00, aumentato del 60%, ai sensi dell’art- 36 D.M. 140/2014, per il fatto che erano state predisposte anche tavole della progettazione definitiva; - ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; -il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; -le parti hanno depositato memorie; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «- il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. e dell’art.116 c.p.c., per aver la Corte di appello di Trieste errato nell’indicare come elementi documentali a sostegno della prova dell’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva elementi che invece sono comprovanti la progettazione di massima.

In particolare, l’odierno ricorrente lamenta l’aver il giudice di gravame illogicamente ritenuto provato l’affidamento dell’incarico per il progetto definitivo sulla base dell’e-mail intercorse tra le parti (relative all’invio dei parametri edili e “file CAD” dei lotti, nonché all’invio di disegni relativi a sei alloggi, privi di misure), nonché sulla base della fattura di acconto dimessa dal resistente, quando dal disciplinare d’incarico professionale, veniva chiaramente indicato che la fattura emessa era relativa solo e soltanto “alla consegna della bozza di progetto”.

Da ultimo, osserva che, a prova di quanto censurato, militavano sia le dichiarazioni dell’interrogatorio formale rese dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],nonché le risposte rese dal geom.

Guerra.

Il motivo è inammissibile.

Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867) e rammentato dallo stesso ricorrente, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» Ciò premesso, il ricorso sollecita, attraverso lo schermo della violazione di legge, segnatamente dell’art. 116 c.p.c., il riesame del merito della causa ed una nuova valutazione delle prove, che invece è demandata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

Invero, l’odierno ricorrente non censura le risultanze probatorie indicate nella sentenza ivi impugnata in tali termini, ma si limita a dare una semplice rilettura del materiale probatorio, sostenendo che gli elementi documentali posti dalla Corte d’appello di Trieste a sostegno della prova dell’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva, si pongono, in realtà, a fondamento della prova che il contratto stipulato dalle parti avesse ad oggetto la mera progettazione di massima.

In tale prospettiva, va rammentato che il giudice di merito, proprio nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, può attribuire maggior rilievo probatorio ad una prova piuttosto che ad un’altra, rientrando il giudizio di valutazione delle prove nell’ambito del suo prudente apprezzamento. - Con il secondo motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, per aver la Corte d’appello di Trieste, per un verso , accertato che non era stato approvato alcun progetto definitivo, per altro verso, riconosciuto una maggiorazione del 60 % del compenso per aver predisposto proprio una serie di documenti che presupponevano l’approvazione del progetto definitivo, trascurando il fatto che trattavasi non solo di documentazione non richiesta dalla ricorrente, ma in ogni caso redatta dopo la cessazione del rapporto tra le parti.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, non sussiste il vizio di nullità della motivazione, che, ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c., è configurabile quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di cogliere la ratio decidendi, ossia di riconoscere le ragioni del decisum (cfr.

Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053) Nel caso di specie, la motivazione è articolata e dettagliata, sì da consentire di cogliere l’iter logico della decisione.

La Corte di appello di Trieste, accertata l’attività concretamente svolta dall’architetto ed escluso che la stessa potesse dirsi limitata alla sola redazione di progetti di massima né alla completa realizzazione del progetto definitivo, in assenza di un accordo e di tariffe professionali vincolanti, ha determinato il compenso complessivo spettante al professionista in € 4.546,00, con maggiorazione del 60%, alla luce dei criteri posti dal D.M. 140/2012 e dalle risultanze istruttorie acquisite.» Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del R elatore; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vann o poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 (milleottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17957-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/12/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda avanzata dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” avente ad oggetto il pagamento dell’importo di € 18.000,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in forza del contratto d’opera professionale concluso con la stessa; - si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio e, nel merito, sostenendo di non aver stipulato alcun contratto avente ad oggetto l’incarico di progettare le cinque unità immobiliari, ma di aver stipulato solo un contratto preliminare limitato alla bozza di disegni o schizzi di una possibile abitazione, per il quale aveva già pagato la somma di € 2.000,00 a titolo di saldo; - il Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza per territorio, con sentenza n. 885 del 2019, rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di lite, in quanto era stata provata esclusivamente l’esistenza di un contratto con il quale era stato conferito incarico avente ad oggetto “formulazione di proposte progettuali”; - la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento parziale del gravame e ritenuto che il contratto avesse ad oggetto l’esecuzione del progetto per la costruzione delle unità immobiliari, condannava la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’arch. Guarnieri dell’ulteriore somma di € 5.000,00, con interessi al tasso legale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a titolo di compenso per l’attività professionale,compensando le spese di lite. -in particolare, il giudice di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava che: a) in relazione al contenuto dell’accordo, il Tribunale aveva errato nel ritenere che riguardasse la sola “formulazione di proposte”, avendo ad oggetto, la redazione del progetto, così come risultante dalle e-mail intercorse tra le parti; b) in relazione all’accertamento dell’attività in concreto svolta dall’arch. Guarnieri dal momento del conferimento dell’incarico sino alla comunicazione del 14 ottobre 2016, riteneva che spettasse al professionista il compenso per l’intera fase progettuale preliminare nonché, con riguardo alla fase progettuale definitiva, il compenso per aver iniziato la redazione delle tavole progettuali, con esclusione di tutte le altre attività che sarebbero state eseguite se il rapporto fosse continuato e la cui esecuzione presupponeva l’approvazione definitiva del progetto da parte del committente; c) in relazione alla determinazione del compenso, sulla base delle proposte di pagamento complessivo indicate dalle parti nelle e-mail e avuto conto dei criteri posti dal D.M. 140/2012 per le prestazioni dell’area tecnica e delle relative tabelle, liquidava il compenso complessivo in € 4.546,00, aumentato del 60%, ai sensi dell’art- 36 D.M. 140/2014, per il fatto che erano state predisposte anche tavole della progettazione definitiva; - ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; -il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; -le parti hanno depositato memorie; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «- il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. e dell’art.116 c.p.c., per aver la Corte di appello di Trieste errato nell’indicare come elementi documentali a sostegno della prova dell’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva elementi che invece sono comprovanti la progettazione di massima. In particolare, l’odierno ricorrente lamenta l’aver il giudice di gravame illogicamente ritenuto provato l’affidamento dell’incarico per il progetto definitivo sulla base dell’e-mail intercorse tra le parti (relative all’invio dei parametri edili e “file CAD” dei lotti, nonché all’invio di disegni relativi a sei alloggi, privi di misure), nonché sulla base della fattura di acconto dimessa dal resistente, quando dal disciplinare d’incarico professionale, veniva chiaramente indicato che la fattura emessa era relativa solo e soltanto “alla consegna della bozza di progetto”. Da ultimo, osserva che, a prova di quanto censurato, militavano sia le dichiarazioni dell’interrogatorio formale rese dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],nonché le risposte rese dal geom. Guerra. Il motivo è inammissibile. Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867) e rammentato dallo stesso ricorrente, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» Ciò premesso, il ricorso sollecita, attraverso lo schermo della violazione di legge, segnatamente dell’art. 116 c.p.c., il riesame del merito della causa ed una nuova valutazione delle prove, che invece è demandata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità. Invero, l’odierno ricorrente non censura le risultanze probatorie indicate nella sentenza ivi impugnata in tali termini, ma si limita a dare una semplice rilettura del materiale probatorio, sostenendo che gli elementi documentali posti dalla Corte d’appello di Trieste a sostegno della prova dell’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva, si pongono, in realtà, a fondamento della prova che il contratto stipulato dalle parti avesse ad oggetto la mera progettazione di massima. In tale prospettiva, va rammentato che il giudice di merito, proprio nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, può attribuire maggior rilievo probatorio ad una prova piuttosto che ad un’altra, rientrando il giudizio di valutazione delle prove nell’ambito del suo prudente apprezzamento. - Con il secondo motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, per aver la Corte d’appello di Trieste, per un verso , accertato che non era stato approvato alcun progetto definitivo, per altro verso, riconosciuto una maggiorazione del 60 % del compenso per aver predisposto proprio una serie di documenti che presupponevano l’approvazione del progetto definitivo, trascurando il fatto che trattavasi non solo di documentazione non richiesta dalla ricorrente, ma in ogni caso redatta dopo la cessazione del rapporto tra le parti. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, non sussiste il vizio di nullità della motivazione, che, ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c., è configurabile quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di cogliere la ratio decidendi, ossia di riconoscere le ragioni del decisum (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053) Nel caso di specie, la motivazione è articolata e dettagliata, sì da consentire di cogliere l’iter logico della decisione. La Corte di appello di Trieste, accertata l’attività concretamente svolta dall’architetto ed escluso che la stessa potesse dirsi limitata alla sola redazione di progetti di massima né alla completa realizzazione del progetto definitivo, in assenza di un accordo e di tariffe professionali vincolanti, ha determinato il compenso complessivo spettante al professionista in € 4.546,00, con maggiorazione del 60%, alla luce dei criteri posti dal D.M. 140/2012 e dalle risultanze istruttorie acquisite.» Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del R elatore; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vann o poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 (milleottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti
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