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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17030/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Generale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- intimati -avverso la sentenza n. 1171/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA, depositata in data 31/05/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 762/2017Numero sezionale 4546/2026Numero di raccolta generale 17030/2026Data pubblicazione 30/05/20261.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella dipagamento emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di controllo formale della dichiarazionereddituale presentata da [OSCURATO:PERSONA], la CTR della Calabria con la sentenza inepigrafe indicata, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passivadell’agente della riscossione, annullava la predetta cartella per difetto dimotivazione in quanto nella stessa non risultavano specificate le modalità dicalcolo degli interessi applicati.2.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, commi2 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenerenecessaria la specifica indicazione in cartella delle modalità di calcolo degliinteressi applicati dall’amministrazione finanziaria, tanto più che le stesse sonopreviste dalla legge e, quindi, conosciute dal contribuente, non sono invecepreviste né dall’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 né dal modelloapprovato con decreto del Ministero delle finanze.

Inoltre, la cartella non potevaessere ritenuta priva di motivazione essendo stata preceduta dallacomunicazione di irregolarità, ricevuta dalla parte contribuente.1.1.

Lamenta, altresì, la ricorrente che la sentenza d’appello aveva annullatointeramente e non parzialmente, con riferimento ai soli interessi, la cartella dipagamento impugnata.2.

Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrastoesistente all’interno della stessa, con la sentenza n. 22281/2022 ha affermato ilseguente principio di diritto: «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozionedi un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta egli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcoloNumero registro generale 762/2017Numero sezionale 4546/2026Numero di raccolta generale 17030/2026Data pubblicazione 30/05/2026degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'attoprecedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazioneche soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primomotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la basenormativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della naturadegli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questiaccedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sianecessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o dellemodalità di calcolo».2.1.

Poiché è proprio su tale ultimo profilo, ovvero sulla modalità di calcolodegli interessi che si fonda la statuizione d’appello, affermandosi nella stessa (apag. 2) che «le modalità di calcolo delle voci “interessi” non appaiono specificateo dettagliate», il motivo va in tale ottica accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente affinché la stessa rivaluti la questione dellamotivazione della cartella di pagamento in punto di interessi alla stregua delprincipio nomofilattico sopra citato.2.2.

La Corte territoriale terrà altresì conto del principio affermato dalleSezioni unite di questa Corte nella sopra citata pronuncia, secondo cui «In temadi riscossione coattiva, l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardantegli interessi richiesti in via contestuale al debito d'imposta, è affetto da invaliditàparziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione delgenerale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiatadal difetto di motivazione».

P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 762/2017Numero sezionale 4546/2026Numero di raccolta generale 17030/2026Data pubblicazione 30/05/2026Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- intimati -avverso la sentenza n. 1171/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA, depositata in data 31/05/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 762/2017Numero sezionale 4546/2026Numero di raccolta generale 17030/2026Data pubblicazione 30/05/20261. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella dipagamento emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di controllo formale della dichiarazionereddituale presentata da [OSCURATO:PERSONA], la CTR della Calabria con la sentenza inepigrafe indicata, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passivadell’agente della riscossione, annullava la predetta cartella per difetto dimotivazione in quanto nella stessa non risultavano specificate le modalità dicalcolo degli interessi applicati.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, commi2 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenerenecessaria la specifica indicazione in cartella delle modalità di calcolo degliinteressi applicati dall’amministrazione finanziaria, tanto più che le stesse sonopreviste dalla legge e, quindi, conosciute dal contribuente, non sono invecepreviste né dall’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 né dal modelloapprovato con decreto del Ministero delle finanze. Inoltre, la cartella non potevaessere ritenuta priva di motivazione essendo stata preceduta dallacomunicazione di irregolarità, ricevuta dalla parte contribuente.1.1. Lamenta, altresì, la ricorrente che la sentenza d’appello aveva annullatointeramente e non parzialmente, con riferimento ai soli interessi, la cartella dipagamento impugnata.2. Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrastoesistente all’interno della stessa, con la sentenza n. 22281/2022 ha affermato ilseguente principio di diritto: «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozionedi un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta egli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcoloNumero registro generale 762/2017Numero sezionale 4546/2026Numero di raccolta generale 17030/2026Data pubblicazione 30/05/2026degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'attoprecedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazioneche soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primomotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la basenormativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della naturadegli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questiaccedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sianecessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o dellemodalità di calcolo».2.1. Poiché è proprio su tale ultimo profilo, ovvero sulla modalità di calcolodegli interessi che si fonda la statuizione d’appello, affermandosi nella stessa (apag. 2) che «le modalità di calcolo delle voci “interessi” non appaiono specificateo dettagliate», il motivo va in tale ottica accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente affinché la stessa rivaluti la questione dellamotivazione della cartella di pagamento in punto di interessi alla stregua delprincipio nomofilattico sopra citato.2.2. La Corte territoriale terrà altresì conto del principio affermato dalleSezioni unite di questa Corte nella sopra citata pronuncia, secondo cui «In temadi riscossione coattiva, l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardantegli interessi richiesti in via contestuale al debito d'imposta, è affetto da invaliditàparziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione delgenerale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiatadal difetto di motivazione». P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 762/2017Numero sezionale 4546/2026Numero di raccolta generale 17030/2026Data pubblicazione 30/05/2026Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17030/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris