CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 06137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2237/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Cameradi consiglio del 20 gennaio 2025 – R.G. n. 2237/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 1842/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data 16/11/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 16/11/2021, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento degli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. e in parziale riforma della decisione di primo grado, hacondannato l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e [OSCURATO:PERSONA],in solido tra loro, al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] della sommadi euro 40.827,76, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei dannisubiti dalla [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’inesatto adempimento delle prestazioni mediche eseguite dalla Giudice in favore della [OSCURATO:PERSONA] presso le strutture dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento; conla stessa decisione, la corte territoriale ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a tenere indenne la Giudice di quanto dovuto in favoredella [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio, con la conseguente condanna dell’AziendaSanitaria Provinciale di Agrigento a restituire alla [OSCURATO:PERSONA].p.a. quanto da quest’ultima corrisposto in adempimento dellanon dovuta prestazione indennitaria; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale - dopo aver riformulato i criteri di Cameradi consiglio del 20 gennaio 2025 – R.G. n. 2237/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri liquidazionedel danno da riconoscere in favore della [OSCURATO:PERSONA] rispetto aquelli erroneamente seguiti dal giudice di primo grado - ha rilevato comela garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stata stipulata ‘a secondo rischio’, ossia condizionata al superamento del massimale di polizza assicurato dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento con la società [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazioni per la responsabilità civile deidipendenti; ciò posto, non essendo risultato il superamento del massimale garantitodalla polizza assicurativa stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a. con l’[OSCURATO:PERSONA], la domanda di manleva avanzata dalla Giudice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., originariamente accolta dal giudice di primo grado, doveva essere disattesa, con la conseguentecondanna dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quanto dalla stessa indebitamenteprestato; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha depositato controricorso,proponendo, a sua volta, ricorso incidentale articolato su duemotivi d’impugnazione; CarmelaDi Mauro resiste con controricorso; laGenerali Assicurazioni s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni eRiassicurazioni s.p.a. non hanno svolto difese in questa sede; l’AziendaSanitaria Provinciale di Agrigento ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] censura lasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 161 Cameradi consiglio del 20 gennaio 2025 – R.G. n. 2237/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riprodurre in dispositivo quanto viceversa stabilito in motivazione circa l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazione s.p.a. di tenere indenne anchela Giudice da ogni somma dovuta in esecuzione della condanna pronunciatain favore della [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, diversamente da quanto asserito dalla ricorrenteprincipale, i l giudice d’appello non abbia affatto affermato, inmotivazione, che la Faro dovesse tenere indenne (anche) la Giudice da ogni somma dovuta in esecuzione della condanna pronunciata in favoredella [OSCURATO:PERSONA], essendosi il giudice d’appello limitato a rilevare, unicamente in relazione alla posizione di Generali , l’impegno di quest’ultima a rivalere la Giudice solo ‘a seconda richiesta’ (ossia, a condizione del superamento del massimale garantito dalla Faro), rilevandoaltresì la mancata dimostrazione dell’avvenuto superamento delmassimale garantito dalla polizza che la Faro aveva concluso con l’A.S.P.di Agrigento ; proprio in forza di tali premesse, il giudice a quo ha condannato l’A.S.P. di Agrigento a restituire alla Generali quanto dalla stessa indebitamente percepito , non essendosi verificata la condizione alla qualeera stata subordinata l’operatività della garanzia prestata da tale compagnia; devedunque ritenersi esclusa alcuna violazione dell’art. 161 c.p.c., inrelazione al preteso contrasto tra la motivazione e il dispositivo del provvedimento impugnato per l’asserita mancata riproduzione, in quest’ultimo,di quanto viceversa affermato nella prima, giacché, dalla lettura della motivazione della sentenza d’appello, non appare Cameradi consiglio del 20 gennaio 2025 – R.G. n. 2237/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri desumibilealcuna affermazione avente ad oggetto l’obbligo della Faro ditenere indenne, oltre l’A.S.P., anche la Giudice ; con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. comparto sanità (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riprodurre in dispositivo l’obbligodella [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a. ditenere indenne la Giudice da ogni somma dovuta in esecuzione della sentenza di condanna anche in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità, in forza del quale le aziende sanitarie sono tenute ad assumere iniziative per garantire la coperturaassicurativa della responsabilità civile dei propri dipendenti (anche dirigenti) per le eventuali conseguenze derivanti dalle azioni giudiziariedi terzi relativamente alla loro attività; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come dalla lettura degli atti relativiall’odierno giudizio di legittimità non risult i che l a Giudice abbia maiproposto, nel corso d ell’intero giudizio in esame , alcuna domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’obbligo della Faro di tenerla indennedi quanto dalla stessa eventualmente dovuto in favore della [OSCURATO:PERSONA], avendo, anzi, la Giudice concluso in appello per il rigetto dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], senza minimamente contestare la sentenza di primo grado che tale obbligo della Faro (di manleva della Giudice) non aveva in alcun modo affermato ; né, dei contenutidi tale domanda, appare riscontrabile alcuna menzione nella sentenzaimpugnata in questa sede; al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualoracon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui Cameradi consiglio del 20 gennaio 2025 – R.G. n. 2237/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntualee completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specificoatto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare il merito della suddetta questione (cfr. , ex plurimis , Sez.2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01); nonavendo l a ricorrent e principale in alcun modo provveduto alle ridetteallegazioni (non risulta ndo allegate e prodotte, in particolare, né la domanda originariamente proposta in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, eventualmente contenente la domanda di manleva nei confronti della Faro, né la comparsa di costituzione in appello contenente eventualmente la domanda di manleva nei confronti della Faro) , il ricorso deve ritenersi per ciò stesso inammissibile; con il primo motivo del ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] si duole della nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 301 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale emesso la propria sentenza (in data20/10/2021) dopo che il difensore dell’azienda sanitaria era stato cancellato dall’albo degli avvocati di Agrigento con delibera del 15/10/2021 (depositata il successivo 19/10/2021) del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento, in violazione del principio che prevedel’interruzione del processo dal giorno della cancellazione del difensoredall’Albo degli avvocati; ilmotivo è infondato ;Cameradi consiglio del 20 gennaio 2025 – R.G. n. 2237/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come al caso di specie trovi applicazione il precettoripetutamente osservato nella giurisprudenza di legittimità, in forzadel quale, il principio secondo cui la morte dell'unico difensore (a cuila cancellazione dall’albo degli avvocati deve ritenersi equiparata: v. Sez. U, Sentenza n. 3702 del 13/02/2017, Rv. 642537 - 02 e successiveconformi), a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determinal’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e lealtre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al dirittodi difesa ( cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024, Rv. 672854- 01; Sez. 3, Sentenza n. 6838 del 08/04/2016, Rv. 639335 - 01); nel caso di specie, l’evento che ha determinato la perdita della capacità di stare in giudizio del difensore dell’azienda sanitaria si è verificatoun giorno prima dell’emissione della sentenza da parte della corted’appello, senza che il fatto - verificatosi ormai a contraddittorio definitivamente chiuso - abbia provocato la benché minima lesione delleprerogative difensive della parte , e senza che , peraltro, l’odierna ricorrente incidentale abbia in ogni caso provveduto ad allega re il ricorsodi alcun concreto pregiudizio al riguardo ; con il secondo motivo proposto con il proprio controricorso, l’AziendaSanitaria Provinciale di Agrigento si duole della nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso ogni riferimento,nel proprio dispositivo, all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. di tenere indenne l’azienda sanitaria di quanto dovuto in favore della [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’emissione della sentenzad’appello; ilmotivo è inammissibile ;Cameradi consiglio del 20 gennaio 2025 – R.G. n. 2237/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, secondo quanto riportato nella sentenza d’appello,il giudice di primo grado, tra le altre statuizioni, ha dichiarato l’obbligodella [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a. di tenere indenne l’A.S.P. di Agrigento da ogni somma versata in esecuzionedella pronuncia (cfr. pag. 5 della sentenza d’appello) ; sempresecondo quanto riportato nella sentenza d ’appello, questa statuizione non risulta impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cfr. pag. 5 par. 10 della sentenza impugnata); ciò posto, n on avendo l’odierna ricorrente incidentale allegato alcunadocumentazione processuale contrastante con quanto risultante dalla sentenza impugnata (né avendo, peraltro, l’azienda sanitaria contestato tali circostanze) deve ritenersi che la questione relativa all’obbligodella Faro di tenere indenne l’A.S.P. di Agrigento costituisca oggettodi un giudicato interno, con la conseguente esclusione di alcun interessedell’odierna ricorrente incidentale a ottenere la ripetizione, in sede d’appello, di quanto già definitivamente stabilito dal giudice di primogrado; sullabase di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza di tuttecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principalee del ricorso incidentale; la sostanziale reciprocità della soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese relative al rapporto processuale tra LoredanaGiudice e l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento; nelresto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Cameradi consiglio del 20 gennaio 2025 – R.G. n. 2237/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento al rimborso, in favore [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge. Dichi