CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 25276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2022 del Tribunale di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 29 luglio 2022, il Tribunale di Firenze ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. L'esponente deduce, con l'unico motivo di ricorso, inosservanza di norme processuali, segnatamente dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la conseguente emissione di sentenza ex art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto l'invocata causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen. alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. L'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. pen. esige, infatti, un apprezzamento di merito volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926). La questione non è, in altre parole, equiparabile al rilievo di una causa estintiva del reato per la ragione che le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001; Sez.7, n. 9885 del 18/02/2022, Bicchierri; Sez. 7, n. 37399 del 24/06/2022, Protopapa). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 II,C61r;‘:Yeire estensore [OSCURATO:PERSONA]