Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:483
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 18 settembre 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]111/02 P
[OSCURATO:PERSONA] europeo
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Comando presso un gruppo politico – Decisione di porre fine al comando – Diritto di essere sentiti»
I –
Introduzione
1.
Questa causa riguarda un ricorso d’impugnazione presentato dal [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») contro la
sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 gennaio 2002, causa T‑237/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(2)
(in prosieguo: la «sentenza impugnata»). In tale sentenza il Tribunale ha annullato la decisione del segretario generale
del [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 2000, che ha posto fine al comando del sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale
quest’ultimo era stato messo in condizione di svolgere, per il periodo di un anno, la funzione di segretario generale del
gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Diversità» (in prosieguo: l’«EDD»). Nel contempo il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato
al risarcimento del danno materiale e al risarcimento simbolico del danno morale subito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a causa dell’adozione
della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] chiede ora alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale.
2.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di confermare, per la maggior parte, la sentenza del Tribunale. Con la propria comparsa
di risposta ha tuttavia presentato un’impugnazione incidentale contro la sentenza del Tribunale relativamente al fatto che
la sua richiesta di risarcimento del danno morale da lui subito non è stata (completamente) accolta.
II –
Norme comunitarie applicabili
3.
L’art. 37 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone, per ciò che qui rileva:
«Per comando s’intende la posizione del funzionario titolare che, con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina,
a)
nell’interesse del servizio:
–
viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione;
–
o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono
le Comunità o dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, o presso un
presidente eletto di un’istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell’Assemblea parlamentare europea;
–
(...)».
4.
L’art. 38 dello Statuto così recita:
«Il comando per esigenze di servizio è disciplinato dalle norme seguenti:
a)
è disposto dall’autorità che ha il potere di nomina sentito l’interessato;
b)
la durata è fissata dall’autorità che ha il potere di nomina;
c)
allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l’interessato può chiedere che sia posto fine al comando;
d)
il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione
complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell’istituzione di origine, ha diritto alla differenza
di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;
e)
il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi
al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell’istituzione di origine;
f)
il funzionario comandato conserva l’impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato
per la promozione;
g)
al termine del periodo di comando, il funzionario è reintegrato immediatamente nell’impiego che occupava in precedenza».
III –
Fatti e procedimento in prima istanza
5.
A questo punto mi limito ad una breve esposizione dei più importanti fatti su cui si fonda la sentenza del Tribunale. Per
una più ampia illustrazione dei medesimi, come anche del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, rinvio ai punti 3-30
della sentenza ora impugnata.
6.
Su richiesta del gruppo EDD, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], con decisione 11 gennaio 2000, ha autorizzato il comando
del sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Direzione generale «Informazione e relazioni pubbliche», al fine di metterlo in condizione
di svolgere, per il periodo dal 22 novembre 1999 al 30 novembre 2000 compreso, la funzione di segretario generale del gruppo
EDD. Dopo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto tale funzione per un semestre, il presidente del gruppo EDD gli ha comunicato
che, durante una riunione dei membri dell’ufficio di presidenza del gruppo, taluni sottogruppi avevano manifestato la loro
perdita di fiducia nei suoi confronti. Di conseguenza era stato deciso che il suo comando non sarebbe stato prorogato oltre
il 30 novembre 2000. Tale decisione è stata confermata il 24 maggio 2000, durante un secondo colloquio tra il sig. [OSCURATO:PERSONA]
e il presidente del gruppo EDD. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è quindi dato malato e da allora non si è più presentato al lavoro.
7.
Alla fine di giugno 2000, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] un reclamo, nel quale segnalava
vari atti nell’ambito del gruppo EDD che gli avevano arrecato pregiudizio nell’esercizio delle sue funzioni, e chiedeva che
si ponesse fine a tali atti. Nel contempo egli ha chiesto al presidente della Corte dei conti di sottoporre ad esame i conti
del gruppo EDD. Inoltre, in un memorandum del 1° luglio 2000, ha descritto nei particolari la sua esperienza durante il periodo
trascorso in posizione di comando presso il gruppo EDD. Dopo di che il presidente del gruppo EDD, in data 4 luglio 2000, ha
chiesto al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] di porre fine, appena possibile, al comando del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto il segretario
generale del [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), con decisione 18
luglio 2000 ha posto fine al comando nell’interesse del servizio del sig. [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 14 luglio, e lo ha reintegrato
in un posto di traduttore principale presso la Direzione generale «Informazione e relazioni pubbliche» del [OSCURATO:PERSONA], nel
suo grado e scatto salariale precedenti.
8.
Con domanda 8 settembre 2000 il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava al Tribunale di primo grado un ricorso diretto all’annullamento della
decisione del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 2000. Egli chiedeva inoltre il risarcimento del danno materiale
e morale subito a seguito della decisione impugnata e degli atti del gruppo EDD e dei suoi membri.
9.
Con sentenza 23 gennaio 2002 il Tribunale ha annullato la decisione del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] impugnata ed ha
condannato il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno materiale subito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di tale decisione. Ha inoltre condannato
il [OSCURATO:PERSONA] a versare la somma di EUR 1 a titolo simbolico come risarcimento del danno morale che egli ha subito a causa
dell’adozione della decisione impugnata. Il ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della condotta
(dei membri) del gruppo EDD è stato dichiarato irricevibile.
IV –
Ricorso d’impugnazione e impugnazione incidentale
10.
Il 25 marzo 2002 il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado. Nella sua comparsa
di risposta il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata, relativamente all’ammontare
della somma stabilita dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito. Il ricorso d’impugnazione del
[OSCURATO:PERSONA] è trattato nella parte V. L’impugnazione incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA] è trattata nella parte VI.
11.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata, e in particolare i punti 1, 2, 4 e 5 del dispositivo;
–
decidere la causa, respingendo il ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata e la richiesta di risarcimento
danni;
–
in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per una nuova decisione in merito al ricorso diretto all’annullamento
della decisione impugnata e alla richiesta di risarcimento danni, presentati dal sig. [OSCURATO:PERSONA];
–
rigettare l’impugnazione incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA];
–
statuire sulla ripartizione delle spese del giudizio di impugnazione in conformità alle disposizioni vigenti;
–
condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese relative al procedimento concernente la sua impugnazione incidentale;
–
eliminare dagli atti i documenti di cui agli allegati 1 e 2 della comparsa di risposta.
12.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
confermare i punti 1, 2, 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata;
–
annullare il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata;
–
decidere la causa, accogliendo la domanda di risarcimento del danno morale subito dal sig. [OSCURATO:PERSONA];
–
in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per una nuova decisione in merito alla richiesta di risarcimento
del danno avanzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA];
–
statuire sulla ripartizione delle spese del giudizio d’impugnazione in conformità alle disposizioni vigenti;
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative all’impugnazione incidentale o, in subordine, ripartire tali spese tra le parti
secondo equità;
–
non eliminare dagli atti i documenti di cui agli allegati 1 e 2 della comparsa di risposta.
V –
Ricorso d’impugnazione – Motivi
13.
[OSCURATO:PERSONA] ha addotto contro la sentenza del Tribunale le seguenti censure. La sentenza:
–
è insufficientemente motivata relativamente all’obbligo dell’APN di soddisfare «condizioni minime»;
–
non rispetta la giurisprudenza esistente relativamente alle competenze dell’APN;
–
contiene una motivazione contraddittoria in merito al presunto margine discrezionale dell’APN;
–
non rispetta la giurisprudenza esistente in materia di diritti della difesa;
–
contiene una motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento alla rilevanza delle conseguenze della reintegrazione
per la situazione materiale del comandato.
14.
In prosieguo mi limiterò ad esporre gli argomenti più importanti a supporto di tali censure dedotte dal [OSCURATO:PERSONA] ed i principali
argomenti che il sig. [OSCURATO:PERSONA] vi ha contrapposto.
A –
Insufficiente motivazione relativamente all’obbligo dell’APN di soddisfare «condizioni minime» e inosservanza della giurisprudenza
esistente relativamente alle competenze dell’APN
15.
Le prime due obiezioni riguardano le considerazioni, contenute nella sentenza impugnata, concernenti l’ampiezza delle competenze
dell’APN in una situazione quale quella in esame, e in particolare la questione se l’APN disponga al riguardo di un certo
margine discrezionale. Esse possono perciò essere discusse congiuntamente.
16.
Al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
«il carattere determinante della domanda diretta a porre fine, nell’interesse del servizio, al comando di un dipendente, proveniente
dal servizio o dalla persona cui quest’ultimo è comandato, non significa che l’APN non disponga di alcun margine discrezionale
a tale riguardo e sia tenuta a dare seguito a tale domanda. Occorre infatti rilevare che l’APN, quando riceve una tale domanda,
deve quantomeno verificare, in maniera neutrale e oggettiva, se la domanda che le è stata presentata costituisca, senza alcun
dubbio, valida espressione del servizio o della persona presso cui il dipendente è stato comandato e se essa non sia basata
su motivi manifestamente illeciti. È infatti escluso che l’APN ponga fine ad un comando se non vengono soddisfatte queste
condizioni minime».
17.
[OSCURATO:PERSONA] richiama l’attenzione sul fatto che il Tribunale non sostanzia in alcun modo la propria opinione che l’APN sia
tenuta a soddisfare le suddette «condizioni minime». Ciò rappresenta un problema delicato soprattutto perchè si tratta qui
di una «innovazione sostanziale» rispetto alla giurisprudenza esistente e questa constatazione costituisce inoltre il cardine
dell’argomentazione del Tribunale riguardo al rispetto, da parte dell’APN, dei diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che la presa in considerazione di tali condizioni minime debba implicare che l’APN dovrebbe seguire un procedimento inquisitorio
volto alla raccolta di prove al fine di verificare la veridicità e la legittimità della domanda. Siccome la decisione di porre
fine, nell’interesse del servizio, al comando non è di natura disciplinare, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia fuori luogo dover
prendere siffatte misure istruttorie.
18.
Per quanto riguarda la prima condizione minima, verificare che la domanda costituisca, senza alcun dubbio, valida manifestazione
di volontà del servizio o della persona presso cui il dipendente è stato comandato, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che non è chiaro
perché questo sia necessario in un caso in cui l’APN non ha alcuna ragione di dubitare della veridicità della domanda in questione.
Per di più il [OSCURATO:PERSONA] solleva la questione di come l’APN possa svolgere in «maniera oggettiva e neutrale» una verifica
del genere.
19.
La seconda condizione posta, concernente la verifica della legittimità della domanda, presuppone, secondo il [OSCURATO:PERSONA], che
l’APN dovrebbe essere competente a controllare le motivazioni del servizio presso il quale il dipendente di cui si tratta
è comandato, se tale servizio ha constatato che è venuta meno la fiducia reciproca tra le parti in questione. In primo luogo
risulta dalla sentenza B/[OSCURATO:PERSONA]
(3)
che solo il servizio presso il quale il dipendente è comandato è competente a stabilire le circostanze necessarie per il
permanere della fiducia. Inoltre la giurisprudenza riconosce che un gruppo politico può allontanare unilateralmente un dipendente,
senza che per questo debba essere data una motivazione
(4)
. Infine è assodato che un licenziamento per ragioni politiche è legittimo e non può essere considerato una discriminazione
(5)
. Alla luce di quanto detto, l’APN non sarebbe in grado di soddisfare le condizioni minime senza interferire nelle prerogative
del gruppo politico presso il quale il dipendente è comandato.
20.
A ciò si aggiunga che l’APN sarebbe inevitabilmente costretta ad esprimere un giudizio soggettivo e politico sul servizio
in questione. Questo non è compatibile con il compito del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], che ai sensi dell’art. 182 del
regolamento del [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad esplicare il proprio incarico in maniera assolutamente imparziale ed esclusivamente
secondo onore e coscienza.
21.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella sua comparsa di risposta, che non spetta all’APN verificare l’autenticità della lettera del
presidente del gruppo EDD, ma che si tratta piuttosto del fatto che questa deve controllare se è stata rispettata la procedura
volta a por fine al comando. Nel contempo l’APN deve richiamare l’attenzione del servizio in questione sulla necessità di
disporre di una decisione motivata come base per la richiesta di conclusione del comando.
22.
A parere del sig. [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza citata dal [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante per la valutazione della situazione in esame,
poiché essa riguardava contesti completamente diversi. Questo vale in primo luogo per la giurisprudenza concernente il licenziamento
per ragioni politiche, dal momento che né nella decisione dell’APN, né nella lettera del presidente del gruppo EDD compare
alcuna considerazione di questo genere. Lo stesso vale per la giurisprudenza concernente il buon funzionamento del servizio,
che tanto meno è stata citata nella decisione in discussione. Per di più il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la giurisprudenza in
base alla quale un gruppo politico può risolvere un contratto unilateralmente, senza addurre alcuna motivazione ([OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]), nonché la sentenza B/[OSCURATO:PERSONA] siano in contrasto con i diritti fondamentali. Egli chiede alla Corte di rivederle
alla luce dei principi dello stato di diritto, sui quali si fonda l’Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Valutazione delle prime due censure
23.
In primo luogo rilevo che la questione relativa all’ampiezza delle competenze dell’APN è stata sollevata dinanzi al Tribunale
al fine di stabilire se vi fosse spazio per la constatazione che l’APN era tenuta a sentire il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima di decidere
di por fine al suo comando. Qualora dovesse trattarsi di una competenza vincolata, alla luce della giurisprudenza esistente
il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun legittimo interesse all’accertamento della sussistenza di una violazione di una forma sostanziale,
per aver l’APN omesso di sentirlo. È anche per queste ragioni che il [OSCURATO:PERSONA] considera cardine dell’argomentazione del
Tribunale la risposta a questa domanda.
24.
Per quanto riguarda questa parte della sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] muove obiezioni soprattutto al fatto che il Tribunale,
senza rinviare a giurisprudenza esistente e senza addurre ulteriori motivazioni, avrebbe supposto che l’APN disponesse di
quello che al punto 114 della sentenza impugnata qualificava come «un margine discrezionale, certo limitato, ma non inesistente,
per quanto riguarda l’esercizio della facoltà di porre fine al comando del ricorrente prima della scadenza del termine inizialmente
previsto». Al punto 81 della sentenza impugnata è descritto con maggiori particolari in cosa consista il margine di discrezionalità.
In un caso quale quello in discussione l’APN, posta di fronte ad una domanda di conclusione di un comando, dovrebbe, secondo
il Tribunale, verificare in «maniera neutrale e oggettiva» se tale domanda «costituisca, senza alcun dubbio, valida espressione
del servizio o della persona presso cui il dipendente è stato comandato» e «non sia basata su motivi manifestamente illeciti».
Se non vengono soddisfatte queste due «condizioni minime», dovrebbe essere escluso che l’APN possa por fine al comando.
25.
[OSCURATO:PERSONA] afferma poi nel suo ricorso d’impugnazione che si tratterebbe qui di un’«innovazione sostanziale» la cui applicazione
sarebbe «assai problematica». Esso sostiene inoltre che il dar seguito al giudizio del Tribunale implicherebbe l’acquisizione,
da parte dell’APN, di una competenza di controllo sul gruppo politico in questione, con la conseguenza che il suo compito
verrebbe «politicizzato». Ciò sarebbe anche in contrasto con l’incarico del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], di svolgere
le proprie funzioni in maniera assolutamente imparziale.
26.
Non è in discussione il fatto che, come il Tribunale ha giudicato al punto 50 della sentenza impugnata (ed ha confermato al
punto 78 della medesima), nella competenza dell’APN a stabilire la durata del comando, prevista all’art. 38, lett. b), dello
Statuto, sia compresa la possibilità di modificare tale durata. Il problema relativo alla riduzione della durata del comando
sorge ogni qual volta il comando evidentemente non risponde più al suo scopo.
27.
La questione se si tratti di quest’ultimo caso è soggetta alla valutazione dell’APN, e non può assolutamente essere considerata
un automatismo. L’APN deve formarsi un’opinione in merito all’utilità della continuazione del comando nell’interesse del servizio.
Ovviamente il parere del servizio o della persona presso cui il dipendente in questione è stato comandato è, al riguardo,
di importanza decisiva. Questo non toglie, tuttavia, che l’APN abbia una responsabilità autonoma nell’assunzione di misure
che incidono sulla posizione giuridica dei dipendenti che a lei fanno capo. Oltre a ciò l’APN deve poi vigilare affinché tali
misure vengano assunte nell’interesse del servizio. Come il Tribunale ha valutato al punto 50 della sentenza impugnata, l’interesse
del servizio rientra nell’essenza stessa del comando previsto all’art. 37, primo comma, lett. a), dello Statuto.
28.
Questa responsabilità dell’APN implica che una decisione di por fine a un comando debba essere presa con sollecitudine. Tale
sollecitudine esige, in termini generali, che l’APN raccolga, da qualsiasi fonte, informazioni sufficienti per essere in grado
di giungere ad una corretta valutazione degli interessi coinvolti. Così, deve per lo meno verificare quali ragioni abbiano
spinto il servizio o la persona, presso cui il dipendente in questione è comandato, a concludere anticipatamente o a modificare
in altro modo il comando. A questo servono le attività qualificate dal Tribunale come condizioni minime, come il verificare
che la domanda costituisca, senza alcun dubbio, valida espressione del servizio o della persona presso cui il dipendente è
stato comandato e non sia basata su motivi manifestamente illeciti.
29.
L’obbligo dell’APN qui descritto, che discende da un lato dalla responsabilità dell’APN per il personale, e dall’altro dal
dovere di sollecitudine, vale in generale ed è indipendente dalla sua applicazione al caso in questione. Ciò che rileva è
che l’APN, anche se una determinata soluzione di una certa situazione di conflitto in merito a un dipendente comandato è inevitabile,
deve formarsi al riguardo una propria opinione, e a tal fine fa necessariamente uso anche di un margine di discrezionalità.
30.
A sostegno del fatto che non dispone di alcun margine discrezionale in un caso quale quello in esame, il [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato
una certa giurisprudenza del Tribunale e della Corte riguardante situazioni in cui un gruppo politico ha posto fine ad un
rapporto di lavoro con un agente temporaneo
(6)
. Da tale giurisprudenza emerge che i gruppi politici hanno competenza esclusiva a decidere cosa sia necessario per il permanere
di un rapporto di fiducia con un collaboratore, che un gruppo politico può por fine unilateralmente ad un contratto di lavoro
con un collaboratore senza addurre motivazioni, e che il licenziamento per ragioni politiche è legittimo.
31.
Anche questa giurisprudenza, a mio parere, non rileva per la soluzione della questione giuridica in esame. La sentenza impugnata
riguarda infatti la decisione dell’APN di por fine al comando del sig. [OSCURATO:PERSONA], e non la decisione del gruppo EDD. È pur
vero che la decisione dell’APN è sulla scia della decisione del gruppo EDD di risolvere il rapporto di lavoro con il sig.
[OSCURATO:PERSONA], ma in senso giuridico deve essere distinta da quest’ultima decisione. Il fatto che il gruppo EDD, secondo la giurisprudenza
richiamata, potesse decidere unilateralmente di non proseguire il rapporto di lavoro con il sig. [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza
chiedere all’APN di por fine al suo comando non significa che l’APN, come sopra affermato, fosse esonerata dall’obbligo di
formarsi al riguardo una propria opinione. In sostanza, la suddetta giurisprudenza non incide sul margine discrezionale dell’APN.
32.
Anche la preoccupazione espressa dal [OSCURATO:PERSONA], di essere tenuto, a seguito della sentenza del Tribunale, a svolgere un’indagine
inquisitoria, e di essere spinto a sostituire la propria valutazione a quella del gruppo politico in questione, il che condurrebbe
ad una politicizzazione del ruolo dell’APN, è a mio parere priva di fondamento. Il verdetto del Tribunale giunge comunque
solo a dire che l’APN deve «verificare» («vérifier») se la domanda di conclusione del comando sia effettivamente volta a questo.
Ciò è, come detto, né più né meno che una conseguenza della sollecitudine con cui l’APN deve agire nei confronti dei dipendenti
che a lei fanno capo.
33.
Alla luce di quanto sopra esposto, le obiezioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] in merito ad un’insufficiente motivazione e ad un’inosservanza
della giurisprudenza esistente relativamente all’ampiezza delle competenze dell’APN non possono ritenersi convincenti. A ragione
il Tribunale è potuto giungere, in base alle proprie considerazioni espresse ai punti 50-52 e 78-82, alla conclusione che,
in un caso quale quello in esame, l’APN dispone di un proprio margine di discrezionalità e deve utilizzare tale discrezionalità
al fine di verificare se siano state soddisfatte le condizioni minime citate nella sentenza.
B –
Motivazione contraddittoria relativamente al presunto margine discrezionale dell’APN
34.
Secondo l’opinione del [OSCURATO:PERSONA], la considerazione espressa dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, cioè che
l’APN deve verificare in maniera neutrale ed oggettiva la validità delle motivazioni alla base della domanda, è in contrasto
con i punti 106, 109 e 114 della sentenza. Al punto 114 della sentenza il Tribunale dichiara, rinviando al citato punto 81,
che nella fattispecie l’APN disponeva di un «margine discrezionale certo limitato, ma non inesistente» relativamente all’esercizio
della facoltà di porre fine al comando del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Però, al punto 114 non si tratta del margine di discrezionalità
di cui si parlava al punto 81, bensì dell’obbligo dell’APN di consultare previamente il sig. [OSCURATO:PERSONA], per poter tenere in
conto il suo punto di vista. Anche i punti 106 e 109 della sentenza, confermati al punto 114, si riferiscono a quest’ultimo
obbligo. Nell’ottica del [OSCURATO:PERSONA] è chiaro che il fatto di consultare il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima di prendere la decisione di
porre fine al suo comando, come chiesto dal Tribunale ai punti 106, 109 e 114 della sentenza impugnata, è del tutto indipendente
dal presunto margine discrezionale come inteso al punto 81. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che la motivazione della sentenza
impugnata contenga su questo punto una contraddizione.
35.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] nega che la motivazione della sentenza impugnata presenti una contraddizione. Egli rileva che una preventiva
consultazione con lui avrebbe messo l’APN in condizione di disporre della sua versione dei fatti e di non basarsi esclusivamente
sulla lettera del presidente del gruppo EDD. Secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA] l’oggettività comporta appunto che si prenda conoscenza,
su un presupposto di parità, dei punti di vista di tutte le parti coinvolte.
Valutazione della terza censura
36.
[OSCURATO:PERSONA] dichiara che le considerazioni espresse dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata in merito al margine
discrezionale dell’APN, da un lato, e ai punti 106, 109 e 114 della medesima, dall’altro, riguardano obblighi diversi dell’APN. Mentre
il punto 81 ha per oggetto la verifica della veridicità della domanda, i punti 106, 109 e 114 contemplano un obbligo di consultare
il dipendente in questione prima di prendere una decisione. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che la motivazione della sentenza contiene
una contraddizione interna.
37.
Non condivido questa posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Come dichiarato in sede di esame delle prime due censure, la sussistenza di
un margine di discrezionalità dell’APN nel prendere, su domanda di un terzo, un provvedimento nei confronti di un dipendente
consegue alla responsabilità dell’APN nei confronti del medesimo. In particolare, la sollecitudine di cui l’APN deve dare
prova implica che essa si accerti che i dati alla base della decisione che deve prendere siano corretti e il più possibile
completi. Così il Tribunale, senza violare alcuna regola di diritto, ha potuto pronunciarsi nel senso che l’APN deve verificare
in maniera oggettiva e neutrale se la domanda presso di lei depositata costituisca, senza alcun dubbio, valida espressione
del servizio o della persona presso cui il dipendente è stato comandato e se tale domanda non sia basata su motivi manifestamente
illeciti. Non è incompatibile con questo che l’APN, a seconda delle circostanze del caso, possa ritenere necessario od utile
sentire anche il punto di vista del dipendente in questione. Come ha rilevato il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprio il prendere conoscenza
anche del suo punto di vista mette l’APN in condizione di giungere ad una valutazione oggettiva.
38.
Dal momento che non vi è contraddizione tra le considerazioni espresse dal Tribunale ai punti 81 e rispettivamente 106, 109
e 114 della sentenza impugnata, tantomeno può risultare convincente la terza censura addotta dal [OSCURATO:PERSONA].
C –
Inosservanza della giurisprudenza riguardante i diritti della difesa
39.
[OSCURATO:PERSONA] rileva che la motivazione del Tribunale nella sua sentenza Gaspari/[OSCURATO:PERSONA]
(7)
presenta molte analogie con le motivazioni delle sentenze Quijano/Commissione
(8)
e F/Commissione
(9)
, che il Tribunale richiama a fondamento del proprio giudizio riguardo al rispetto dei diritti della difesa nella sentenza
impugnata. Nelle prime due cause citate, il Tribunale ha stabilito che un dipendente dev’essere messo in condizione di rendere
noto il proprio punto di vista con riferimento al referto di un medico che lo abbia visitato, prima che venga presa nei suoi
confronti una decisione arrecantegli pregiudizio. La sentenza Gaspari pronunciata dal Tribunale è tuttavia stata annullata
dalla Corte nella parte in cui, con tale sentenza, la decisione impugnata era stata annullata per violazione dell’obbligo
di motivazione e dei diritti della difesa
(10)
. Con ciò il Tribunale, secondo il [OSCURATO:PERSONA], non ha rispettato la giurisprudenza della Corte.
40.
[OSCURATO:PERSONA] rileva che nella giurisprudenza del Tribunale e della Corte viene in generale evidenziato il fatto che la questione
riguardante la violazione dei diritti della difesa dev’essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso,
e che queste dipendono essenzialmente dagli elementi che l’ente in questione prende in considerazione come base per la propria
decisione. Secondo una consolidata giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa richiede «che chiunque possa vedersi
infliggere una sanzione sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi
in considerazione dalla Commissione per infliggere la sanzione»
(11)
. Nella sentenza impugnata, il Tribunale parte tuttavia dal presupposto che un obbligo di sentire gli interessati sussista
esclusivamente in base al fatto che la decisione arrechi loro pregiudizio, senza esaminare gli elementi che l’APN ha preso
in considerazione come fondamento della propria decisione.
41.
Nel caso in esame è cruciale la questione se l’APN fosse tenuta a sentire il sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito all’elemento sul quale
si basava la decisione, cioè il venir meno della reciproca fiducia tra il gruppo EDD e il detto sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
afferma che, se così fosse stato, l’APN avrebbe dovuto prendere una posizione in merito alla decisione, puramente soggettiva,
del gruppo EDD. Secondo una consolidata giurisprudenza
(12)
, tuttavia, l’APN non può in alcun caso sostituire la propria valutazione a quella di un gruppo politico quale il gruppo EDD,
e pertanto non era tenuta a sentire il sig. [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.
42.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che dalla giurisprudenza discende che, in mancanza di una disposizione espressa dello Statuto
che preveda un procedimento in contraddittorio, nel contesto del quale ogni dipendente dovrebbe essere consultato dall’APN
prima dell’adozione di un provvedimento che lo riguardi, non esiste, in via di principio, un siffatto obbligo dell’amministrazione.
La procedura di reclamo prevista dall’art. 90 dello Statuto dev’essere considerata sufficiente a tutelare i legittimi interessi
del dipendente. Al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale sostiene tuttavia che il fatto che l’art. 90 dello Statuto
preveda una previa procedura di reclamo non basta, in quanto tale, ad escludere l’esistenza di un obbligo a carico dell’APN
di sentire il dipendente interessato prima dell’adozione di una decisione arrecantegli pregiudizio. Il Tribunale riconosce
che è vero che questa procedura mette il dipendente in condizione di far valere i suoi interessi di fronte all’amministrazione,
ma tale possibilità gli viene offerta solo dopo l’adozione della decisione contestata. Di conseguenza, il Tribunale stabilisce
che «il principio del rispetto dei diritti della difesa esige imperativamente che l’interessato sia sentito prima dell’adozione
della decisione arrecantegli pregiudizio». Secondo il [OSCURATO:PERSONA], questo approccio inflessibile va oltre quanto richiesto
dalla giurisprudenza esistente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che il Tribunale non abbia rispettato la giurisprudenza relativa
alla portata giuridica della procedura precontenziosa prevista all’art. 90 dello Statuto.
43.
Un’ulteriore obiezione del [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza impugnata è che il Tribunale ha stabilito che il mero fatto che l’APN
disponesse di un margine discrezionale – certo limitato, ma non inesistente – in via di principio è sufficiente per ritenere
che non può essere totalmente escluso che una previa consultazione avrebbe potuto avere una concreta incidenza sul contenuto
della decisione impugnata. Tuttavia il Tribunale non è passato, come richiesto da consolidata giurisprudenza, ad un esame
delle prove di cui disponeva per accertare se una siffatta consultazione con il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettivamente avuto
un’incidenza concreta, e non soltanto ipotetica, nelle particolari circostanze del caso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene evidente, viste
le tensioni intorno al comando del sig. [OSCURATO:PERSONA], l’insuccesso dei tentativi del gruppo EDD di giungere ad un concordato amichevole
e la reazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai medesimi nel suo memorandum del 1° luglio 2000, che una previa consultazione non avrebbe
potuto avere alcuna incidenza concreta sulla decisione impugnata.
44.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rileva, nella sua comparsa di risposta, che anche se la Corte ha annullato la sentenza Gaspari pronunciata
dal Tribunale, questo è nella fattispecie irrilevante, visto che i fatti e la questione giuridica di quella causa non sono
assolutamente confrontabili con quelli del caso in esame. Contrariamente a quanto avviene nella situazione in esame, infatti,
non si trattava dell’omissione della previa consultazione di un dipendente oggetto di una decisione arrecantegli pregiudizio.
45.
Per quanto riguarda l’asserita inosservanza della giurisprudenza da parte del Tribunale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esposizione
del [OSCURATO:PERSONA] è poco convincente, poiché si basa su una riproduzione infedele dei fatti (cosa che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha anche
portato all’attenzione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] con due lettere, rispettivamente del 23 gennaio 2002 e del 5 febbraio
2002) e su errori nel citare o nell’interpretare la sentenza impugnata. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si oppone inoltre all’affermazione
del [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale non avrebbe citato alcuna giurisprudenza a sostegno del proprio giudizio secondo il quale
l’interessato deve essere previamente sentito. A tale riguardo rimanda al punto 91 della sentenza impugnata.
46.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] censura altresì l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale avrebbe concluso che «in via di principio»
non può essere totalmente escluso che una previa consultazione avrebbe potuto avere una concreta incidenza sul contenuto della
decisione impugnata. Dal punto 114 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha considerato quest’incidenza «particolare»,
e non solo in via di principio. Inoltre il sig. [OSCURATO:PERSONA] nega che si sia parlato di un tentativo, da parte del gruppo EDD,
di giungere ad un concordato amichevole, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA].
47.
Infine, ad ulteriore sostegno della propria argomentazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] rimanda all’art. 41, n. 2, primo trattino, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in base al quale chiunque ha diritto di essere sentito prima che venga
adottata nei suoi confronti una misura individuale arrecantegli pregiudizio.
48.
In sede di replica, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano eliminate dagli atti le due lettere del sig. [OSCURATO:PERSONA] al presidente del
[OSCURATO:PERSONA] citate al paragrafo 45 di queste conclusioni, dal momento che queste lettere sono state redatte dopo la pronuncia
della sentenza impugnata. Esse non possono perciò essere prese in considerazione nella trattazione di questo ricorso d’impugnazione.
Per di più, esse potrebbero anche arrecare danno a terzi, estranei a questa controversia e non in grado di difendersi.
49.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] spiega, in sede di controreplica, di aver versato le lettere agli atti per permettere alla Corte di comprendere
meglio su quali basi il Tribunale, analizzando il contesto e le origini della controversia, sia giunto alla propria sentenza.
Valutazione della quarta censura
50.
La quarta censura riguarda l’inosservanza, da parte del Tribunale, della giurisprudenza concernente i diritti della difesa,
in quanto essa ha stabilito che l’APN aveva l’obbligo di consultare il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima di decidere di porre fine al comando
di quest’ultimo.
51.
In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale ha basato questa parte della sentenza impugnata anche sulle proprie
sentenze Quijano/Commissione e F/Commissione
(13)
, senza tenere conto del fatto che la Corte, nella propria sentenza 19 novembre 1998, Gaspari
(14)
, ha annullato la sentenza del Tribunale nella medesima causa
(15)
, nella quale era stato seguito un ragionamento analogo a quello delle prime due sentenze del Tribunale citate.
52.
Condivido con il sig. [OSCURATO:PERSONA] l’opinione che quest’argomentazione non può risultare efficace. Le cause Quijano e Gaspari
concernevano la situazione in cui dovevano essere resi noti agli interessati, prima che fosse preso nei loro confronti un
provvedimento arrecante loro pregiudizio, i referti del medico che li aveva visitati, nonché la questione se ciò fosse stato
fatto tenendo conto del contesto fattuale. La causa F/Commissione concerneva un caso di comportamento fraudolento di un dipendente,
cui seguì una sospensione. Tali situazioni non possono essere paragonate a quella di un dipendente al cui comando presso un
gruppo politico il [OSCURATO:PERSONA] ha posto fine, e che desidera essere consultato prima che l’APN prenda i provvedimenti conseguenti.
Si aggiunga il fatto che il Tribunale ha citato la propria giurisprudenza meramente ad ulteriore sostegno del principio che
il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona, che possa sfociare in
un atto per essa lesivo, costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario, che deve essere osservato anche in
mancanza di una disposizione riguardante il procedimento di cui trattasi. Con ciò non si può sostenere che la giurisprudenza
della Corte non venga osservata, soltanto perché una sentenza in un caso analogo è stata annullata per ragioni che erano peculiari
a quel caso.
53.
La successiva obiezione del [OSCURATO:PERSONA] è che il Tribunale ha basato il proprio giudizio in merito alla violazione, da parte
dell’APN, dei diritti della difesa esclusivamente sul fatto che la decisione di porre fine al comando del sig. [OSCURATO:PERSONA] dev’essere
considerata una decisione che arreca pregiudizio, senza indagare ulteriormente quali elementi l’APN abbia preso in considerazione
a fondamento della propria decisione.
54.
In merito a questo punto ritengo innanzi tutto importante interpretare in maniera più precisa la natura della decisione presa
dall’APN. In particolare, mi sembra rilevante stabilire che, benché si tratti di una decisione dell’APN giuridicamente indipendente,
essa non può essere vista se non in connessione con le circostanze in cui è stata presa. La decisione dell’APN impugnata conseguiva
infatti alla decisione del gruppo EDD di porre fine al comando del sig. [OSCURATO:PERSONA] presso il gruppo stesso. L’APN poteva soltanto
prendere atto di tale decisione. Come il Tribunale ha stabilito al punto 80 della sentenza impugnata, la decisione da ultimo
citata costituiva un elemento decisivo per l’esercizio della competenza dell’APN nel caso in questione, anche se l’APN, come
già detto, alla luce della propria responsabilità nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] era senz’altro tenuta, al fine di formarsi
una propria opinione, a verificare che la domanda del presidente del gruppo EDD corrispondesse effettivamente alla volontà
del gruppo.
55.
In altre parole, la decisione dell’APN, tanto all’inizio quanto alla fine del comando, era di facilitazione e subordinata
rispetto alla formazione della decisione nell’ambito del gruppo EDD. Dopo che il gruppo EDD aveva reso noto di voler assumere
il sig. [OSCURATO:PERSONA] alle proprie dipendenze per un periodo determinato, ciò è stato reso possibile dall’APN, a mezzo di una decisione
fondata sull’art. 38, lett. a), dello Statuto. La conclusione del comando è anch’essa un provvedimento conseguente alla domanda
del presidente del gruppo EDD. Nella situazione venutasi a creare, del venir meno della fiducia richiesta per il comando,
che l’APN doveva in effetti verificare prima di collegarvi delle conseguenze, spettava all’APN medesima prendere, nell’interesse
del dipendente in questione, i provvedimenti che gli consentissero di proseguire le attività alle quali era destinato prima
del comando. In queste circostanze la decisione, con la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato reintegrato nel suo ruolo e grado di
origine, deve a mio parere essere qualificata come semplice misura di organizzazione interna.
56.
A tale proposito desidero osservare che, benchè il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia innegabilmente subito un pregiudizio dal corso complessivo
della vicenda, tale pregiudizio è derivato primariamente dalla decisione del gruppo EDD di porre fine al rapporto di lavoro
con lui, e non dalla decisione dell’APN di porre fine al comando, decisione che, come affermato, era di facilitazione e subordinata
rispetto alla decisione del gruppo EDD. Inoltre bisogna segnalare che la posizione che il sig. [OSCURATO:PERSONA] occupava nel quadro
del suo comando aveva carattere prettamente politico. Rispetto a funzioni siffatte gli interessati devono, come la Corte ha
più volte esplicitato, essere consapevoli dei fattori politici e delle incertezze che hanno presieduto tanto all’assunzione
quanto al licenziamento
(16)
. Con la propria candidatura alla funzione di segretario generale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è pertanto assunto un rischio che poteva
costringerlo, nel caso del venir meno della fiducia, a dover concludere la propria attività per il gruppo EDD e a tornare
alla sua posizione di origine.
57.
È su questo sfondo che devono essere esaminate l’obiezione, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], relativa al rispetto dei diritti della
difesa e le argomentazioni addotte a suo sostegno.
58.
Anzitutto, dev’essere chiaro che l’affermazione da parte del Tribunale, ai punti 42 e 86 della sentenza impugnata, che la
decisione impugnata era di natura lesiva, è stata determinante per il giudizio secondo cui in questo caso il sig. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto essere consultato prima che l’APN potesse prendere la decisione di conclusione del suo comando. Come ho appena
dimostrato, tale affermazione non è però corretta, e la decisione impugnata aveva piuttosto natura di semplice misura di organizzazione
interna conseguente alla formazione della decisione nell’ambito del gruppo EDD.
59.
Per di più, la linea di condotta da seguirsi da parte dell’APN in un caso quale quello in esame dev’essere posta in relazione
all’ampiezza del margine di discrezionalità di cui essa dispone al riguardo. Ai paragrafi 27-29 di queste conclusioni si è
già esposto, a seguito delle considerazioni del Tribunale su questo punto, che il suddetto margine di discrezionalità è volto
alla verifica degli elementi che l’APN prende in considerazione nell’assumere la decisione in questione. Tale verifica può
aver luogo in diversi modi, sia sentendo i diretti interessati, sia consultando terzi, sia utilizzando informazioni provenienti
da altre fonti. È tuttavia responsabilità dell’APN stessa giungere autonomamente in questa fase, in base ai dati che ha raccolto,
ad una valutazione del fondamento concreto della decisione che si appresta a prendere.
60.
A questo proposito segnalo la sentenza Ojha, in cui l’APN ha preso unilateralmente una decisione di trasferimento, dopo che
era emerso che l’attività di un dipendente presso la delegazione della Commissione in un Paese terzo aveva condotto a tensioni.
Nella sentenza pronunciata in quel caso, la Corte ha valutato che, come aveva ripetutamente dichiarato, talune difficoltà
nelle relazioni interne, quando siano causa di tensioni nocive al buon funzionamento del servizio, possono giustificare il
trasferimento di un dipendente nell’interesse del servizio. Un provvedimento del genere può persino essere adottato a prescindere
dalla questione della responsabilità degli incidenti intervenuti. Dal momento che anche in questo caso si trattava di una
funzione in cui si richiedeva assolutamente una fiducia reciproca, la Corte ha stabilito che «una volta che quest’ultima sia
scossa, per una qualsiasi ragione, il dipendente coinvolto non è più in grado di svolger[e funzioni diplomatiche]. Affinché
gli appunti che gli sono mossi non vengano estesi all’intero servizio interessato, per il buon andamento dell’amministrazione
è opportuno che l’istituzione adotti nei suoi confronti, nel più breve tempo possibile, un provvedimento di allontanamento»
(17)
. Benché le specifiche circostanze non siano del tutto analoghe, la sentenza Ojha chiarisce in quale maniera l’APN debba agire
nel caso sorgano tensioni in merito all’attività di un dipendente comandato nell’interesse del servizio, ed il ragionamento
di fondo di queste considerazioni della Corte è applicabile, mutatis mutandis, al caso in questione.
61.
Ai sensi dell’art 90 dello Statuto, un interessato può presentare reclamo all’APN contro questa valutazione. [OSCURATO:PERSONA]
ha rimandato a una giurisprudenza dalla quale emerge che, in mancanza di una disposizione espressa dello Statuto al riguardo,
non vi è obbligo, a carico dell’APN, di consultare ogni dipendente prima dell’adozione di un provvedimento che lo riguardi.
Le garanzie previste a tutela degli interessi del personale all’art. 90 dello Statuto devono, in via di principio, essere
considerate sufficienti
(18)
. Il Tribunale ha tuttavia stabilito, al punto 94 della sentenza impugnata, che, in caso di decisione che arrechi pregiudizio,
il principio del rispetto dei diritti della difesa esige imperativamente che l’interessato sia sentito prima dell’adozione
della decisione arrecantegli pregiudizio. Tenuto conto della mia opinione relativamente alla natura di misura di organizzazione
interna della decisione impugnata, e del fatto che per provvedimenti siffatti la procedura di reclamo in prima istanza offre
una tutela adeguata degli interessi del dipendente coinvolto, condivido il parere del [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale, con la
sua constatazione al punto 94 della sentenza impugnata, non ha rispettato la giurisprudenza esistente in merito a questo punto.
62.
In via ultronea, rilevo che neppure il richiamo del sig. [OSCURATO:PERSONA] all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea può risultare convincente. Non solo questo documento non è, nella sua forma attuale, giuridicamente vincolante: i
diritti che vi sono elencati riproducono i diritti oggi applicabili come principi generali del diritto nell’ordinamento giuridico
comunitario e, come ho appena concluso, nel caso in questione non si discute in merito a una violazione del principio dei
diritti della difesa. Ma anche secondo la lettera di questa norma non può essere stabilita alcuna violazione del diritto di
essere sentiti, dal momento che l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è applicabile solo quando
si tratta dell’adozione di un «provvedimento individuale che (...) rechi pregiudizio» ai soggetti coinvolti. Nella fattispecie
in esame non si tratta di un provvedimento siffatto, come è chiarito al paragrafo 56 e anche, nel prosieguo, ai paragrafi
69 e 70.
63.
Ora che sono giunto ad accertare che nel caso in esame non esisteva alcun obbligo, in capo all’APN, di sentire o consultare
il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima di prendere la decisione impugnata, non sono più rilevanti le questioni relative all’oggetto della
consultazione e al fatto che una siffatta consultazione avrebbe o meno potuto avere un’incidenza concreta sulla decisione
finale. Anche gli altri argomenti addotti a sostegno di questa motivazione non necessitano di ulteriore discussione.
64.
La censura, addotta dal [OSCURATO:PERSONA], relativa all’inosservanza della giurisprudenza concernente i diritti della difesa è fondata
alla luce di quanto sopra esposto, e deve perciò condurre all’annullamento di questa parte della sentenza del Tribunale.
D –
Motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento alla rilevanza delle conseguenze della reintegrazione per la situazione
concreta del comandato
65.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che al punto 96 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la sua argomentazione basata sulle
sentenze Arning
(19)
, Fiorani
(20)
e Ojha
(21)
, facendo riferimento al fatto che tali sentenze riguardavano fattispecie diverse rispetto al caso in esame. Nelle sentenze
di cui sopra, la decisione impugnata è considerata una semplice misura di organizzazione interna del servizio, che non compromette
né il grado, né la situazione concreta del dipendente. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], l’analisi del Tribunale porta ad una situazione
poco edificante dal punto di vista della parità di trattamento dei dipendenti. Secondo questo approccio, l’obbligo di sentire
l’interessato prima di decidere di por fine al comando viene stabilito esclusivamente in dipendenza della questione se durante
il comando questi avesse o meno lo stesso grado che aveva in origine. [OSCURATO:PERSONA] segnala che la decisione dell’APN, di
reintegrare il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel suo posto di lavoro precedente ad un grado meno elevato di quello di cui beneficiava durante
il suo comando, discende necessariamente dall’art. 38, lett. g), dello Statuto. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] il fatto che l’APN si
attenga ad una disposizione vincolante dello Statuto non può condurre a un’incostante applicazione del principio del rispetto
dei diritti della difesa.
66.
[OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che al punto 116 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che l’art 38, lett. g), dello
Statuto riguarda unicamente le conseguenze della fine del comando nell’interesse del servizio e non è quindi assolutamente
pertinente per determinare se, nella fattispecie, la previa consultazione dell’interessato avrebbe potuto avere un’incidenza
concreta sulla decisione di porre fine al suo periodo di comando. Il Tribunale ha perciò espressamente riconosciuto che la
decisione di porre fine al comando, in realtà, dev’essere considerata separatamente dalla decisione di reintegrare il ricorrente
nel suo posto di lavoro precedente, ad un grado meno elevato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] venga
reintegrato nel grado meno elevato di quello di cui beneficiava durante il suo comando non dovrebbe essere pertinente per
determinare se l’APN fosse tenuta a consultarlo prima di decidere di por fine al suo comando nell’interesse del servizio.
67.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva, nella sua comparsa di risposta, che il [OSCURATO:PERSONA] cerca ogni volta di eludere il problema se il
diritto di essere sentiti, prima che venga preso un provvedimento arrecante pregiudizio, possa dipendere dal grado in cui
l’interessato viene reintegrato. Egli afferma che, comportandosi in tale maniera, l’APN ha violato il principio di buon andamento
dell’amministrazione.
Valutazione della quinta censura
68.
Al paragrafo 56 di queste conclusioni ho già accennato alla particolare natura del comando di un dipendente presso un gruppo
politico, ed al fatto che in tale contesto ci si può aspettare, come afferma la Corte, che l’interessato sia consapevole dei
fattori politici e delle incertezze che hanno presieduto tanto all’assunzione quanto al licenziamento
(22)
.
69.
Il realismo che pertanto ci si può attendere da chi si trovi nella situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] comporta che costui tenga
conto, in un ambiente di lavoro per definizione inquieto, della possibilità di non godere mai della certezza in merito al
proprio impiego. Il compenso collegato alla posizione costituisce un riflesso di questo fatto. Ciò implica che chi venga comandato
ad occupare la posizione di segretario generale di un gruppo politico presso il [OSCURATO:PERSONA] deve preventivare già in partenza
che è sempre possibile una conclusione anticipata del comando. Di conseguenza bisogna altresì tener conto del fatto che la
conclusione del comando, ai sensi dell’art. 38, lett. g), dello Statuto, implica che l’interessato venga reintegrato nella
posizione che occupava in precedenza, con il compenso corrispondente.
70.
A seguito di quanto ho constatato al paragrafo 55 di queste conclusioni, ritengo che la decisione impugnata debba essere considerata
una semplice misura di organizzazione interna, nonostante il fatto che l’interessato abbia subito una sensibile riduzione
del reddito. Come detto, questa è una conseguenza che per lui doveva essere prevedibile, e sembrerebbe artificioso qualificare
in altro modo la decisione impugnata esclusivamente in base a questo dato. Inoltre, come a ragione sostiene il [OSCURATO:PERSONA],
una tale qualifica potrebbe anche condurre ad una disparità di trattamento dei dipendenti comandati, a seconda che il grado
di cui beneficiano durante il loro comando corrisponda o meno al loro grado precedente.
71.
Alla luce di quanto detto ritengo pertanto giustificata la censura del [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla motivazione insufficiente
e contraddittoria al punto 96 della sentenza impugnata, in merito alla rilevanza delle conseguenze della reintegrazione per
la situazione concreta del comandato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata anche su questo punto.
E –
Richiesta di risarcimento danni
72.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, dal momento che non ha in alcun modo tenuto un comportamento illecito adottando la decisione impugnata,
non c’è ragione per stabilire una responsabilità extracontrattuale della Comunità nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] invita
pertanto la Corte ad annullare la sentenza del Tribunale per la parte in cui ha concesso il risarcimento danni.
Valutazione
73.
In conseguenza del fatto che l’APN non ha tenuto un comportamento illecito adottando la decisione impugnata senza avere previamente
sentito il sig. [OSCURATO:PERSONA], viene meno il fondamento della constatazione, contenuta nella sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA]
è responsabile dei danni materiali e morali da lui subiti.
74.
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA], ai punti 2 e 4 del dispositivo, è stato
condannato al risarcimento del danno materiale e morale subito dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
VI –
Impugnazione incidentale – Motivi
75.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare parzialmente la sentenza del Tribunale, sul punto della valutazione del danno
morale che egli ha subito a causa della motivazione insufficiente e contraddittoria e della scorretta qualificazione dei fatti.
Egli rileva che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Impens
(23)
emerge che la Corte è competente a controllare se gli elementi utili per stabilire l’importo del risarcimento si evincano
con sufficiente chiarezza dalla sentenza del Tribunale. Tali elementi tuttavia non risultano dalla sentenza, che al punto 154
si limita a stabilire che «l’adozione della decisione impugnata ha solo potuto aggravare il danno morale che il ricorrente
aveva già subito» e che «la circostanza di vedersi reintegrato nelle sue funzioni precedenti, con effetto retroattivo e senza
nemmeno essere stato previamente sentito dall’APN, ha potuto solo ledere la dignità e l’autostima del ricorrente». Perciò
il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, da un lato, annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui non gli ha
riconosciuto in prima istanza un sufficiente risarcimento del danno morale da lui subito, e, dall’altro, pronunciarsi, sulla
base della domanda formulata dal ricorrente in prima istanza, in merito ad un giusto risarcimento di tale danno.
76.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Impens non offre alcuna base per l’impugnazione incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Tale sentenza riguardava esclusivamente il controllo esercitato dalla Corte sulla motivazione addotta dal Tribunale in merito
ai criteri di cui si era tenuto conto per stabilire l’importo del danno materiale, e non ai criteri utilizzati per determinare
l’importo del danno morale. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] è evidente che non vi è ragione di precisare i criteri utilizzati per giungere
ad un risarcimento danni di un solo euro. Perciò la motivazione del Tribunale ha chiaramente messo la Corte in condizione
di esercitare il proprio controllo giudiziario in merito alla valutazione del danno morale nel caso in esame.
77.
[OSCURATO:PERSONA] rileva che ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda. Dato che l’art. 122 del regolamento di procedura prevede che la Corte, in deroga all’art. 69,
n. 2, nelle impugnazioni proposte dai dipendenti di un’istituzione, può decidere che le spese vengano ripartite tra le parti
secondo equità, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di stabilire che nel caso in esame non vi è motivo di applicare questa disposizione.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione incidentale
emerge che i motivi da lui addotti sono evidentemente privi di fondamento. Per queste ragioni il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il
sig. [OSCURATO:PERSONA] debba essere condannato alle spese dell’impugnazione incidentale
(24)
.
78.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede per contro, nel caso in cui la sua impugnazione incidentale non venga accolta, e tenendo conto delle
argomentazioni che dimostrano la fondatezza delle censure da lui addotte a sostegno della medesima, che la Corte voglia applicare
l’art. 122 del regolamento di procedura e ripartire le spese tra le parti nella misura richiesta dall’equità.
Valutazione
79.
Con la sua impugnazione incidentale il sig. [OSCURATO:PERSONA] mira ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata, nella parte
in cui il Tribunale ha motivato in maniera insufficiente il fatto di aver respinto la sua richiesta di risarcimento del danno
morale da lui subito. Nel contempo egli chiede che la Corte voglia determinare l’importo al quale ritiene di avere diritto
a tale titolo.
80.
Ai paragrafi 64 e 71 ho concluso che la quarta e la quinta censura addotte dal [OSCURATO:PERSONA] sono fondate. Al paragrafo 73 ho
inoltre concluso che il Tribunale ha stabilito a torto che l’APN ha tenuto un comportamento illecito, omettendo di sentire
il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima di adottare la decisione di porre fine al suo comando presso il gruppo EDD, e che per questo motivo
il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha diritto al risarcimento danni. La sentenza impugnata deve, per tali ragioni, essere annullata. A seguito
di ciò l’impugnazione incidentale presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] – volta ad annullare la valutazione, effettuata dal Tribunale,
della sua richiesta di risarcimento del danno morale da lui subito – dev’essere respinta dal momento che è rimasta priva di
oggetto.
VII –
Sulle spese
81.
Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’art. 70 del medesimo, le spese sostenute
dalle istituzioni nelle impugnazioni proposte dalle stesse nelle cause di personale rimangono a loro carico. Dal momento che
l’impugnazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] mira all’annullamento della sentenza impugnata, ciascuna parte deve sopportare le
proprie spese con riferimento a tale impugnazione.
82.
Per ciò che concerne l’impugnazione incidentale presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato la possibilità di
ripartire le spese tra le parti secondo equità, offerta dall’art. 122 del regolamento, in deroga all’art. 69, n. 2, del medesimo,
nel caso di impugnazione presentata da un dipendente di un’istituzione. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia chiesto alla Corte di disapplicare
questa disposizione e di condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese relative alla sua impugnazione incidentale, poiché le
censure da lui addotte erano manifestamente infondate. Siccome ho concluso che, conseguentemente alla fondatezza dell’impugnazione
presentata dal [OSCURATO:PERSONA], l’impugnazione incidentale presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta priva di oggetto, e non vi è
motivo di esaminarne la fondatezza, non vedo ragione perché ci si discosti dalla regola principale, secondo la quale nelle
cause di personale le spese sostenute dalle istituzioni restano, in via di principio, a loro carico. Anche per ciò che concerne
l’impugnazione incidentale, le parti devono pertanto sopportare le proprie spese.
VIII –
Conclusione
83.
In base alle considerazioni di cui sopra suggerisco alla Corte:
«a)
di annullare la sentenza del Tribunale 23 gennaio 2002 nella causa T‑237/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]:
–
nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che l’autorità che ha il potere di nomina doveva ascoltare il sig. [OSCURATO:PERSONA]
prima di porre fine al comando del medesimo;
–
nella parte in cui il Tribunale ha ordinato il risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal sig. [OSCURATO:PERSONA];
b)
di dichiarare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun diritto al risarcimento dei danni materiali e morali dal medesimo subiti;
c)
di respingere l’impugnazione incidentale proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA];
d)
di dichiarare che ognuna delle parti in causa sopporterà le proprie spese, con riferimento tanto al ricorso d’impugnazione
principale quanto all’impugnazione incidentale».
1
–
Lingua originale: l'olandese.
2
–
Racc. pag. II-163.
3
–
Sentenza 14 luglio 1997, causa T-123/95 (Racc. PI pagg. I-A-245 e II-697, punto 73).
4
–
[OSCURATO:PERSONA] della Corte 18 ottobre 1977, causa 25/68, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1729), e del Tribunale 28 gennaio 1992,
causa T-45/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑33).
5
–
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già cit. in nota 4, punti 94 e 95.
6
–
V. paragrafo 19 di queste conclusioni.
7
–
Sentenza 10 luglio 1997, causa T-36/96 (Racc. PI pag. II-595).
8
–
Sentenza 6 maggio 1997, causa T-169/95 (Racc. PI pag. II-273).
9
–
Sentenza 15 giugno 2000, causa T-211/98 (Racc. PI pag. II-471).
10
–
Sentenza 19 novembre 1998, causa C-316/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/Gaspari (Racc. pag. I‑7597).
11
–
Sentenza 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione (Racc. pag. I‑2885, punto 40).
12
–
Sentenza B/[OSCURATO:PERSONA], già cit. in nota 3.
13
–
Già cit., rispettivamente, in note 8 e 9.
14
–
Già cit. in nota 10.
15
–
Già cit. in nota 7.
16
–
[OSCURATO:PERSONA], punto 45, e [OSCURATO:PERSONA], punto 94, entrambe già cit. in nota 4.
17
–
Sentenza 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha (Racc. pag. I-5863, punti 41-43).
18
–
Sentenza della Corte 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑555, punto 36).
19
–
Sentenza 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione (Racc. pag. 2539).
20
–
Già cit. in nota 18.
21
–
Già cit. in nota 17.
22
–
[OSCURATO:PERSONA], punto 45, e [OSCURATO:PERSONA], punto 94, cit. in nota 4.
23
–
Sentenza 14 maggio 1998, causa C-259/96 P, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e Impens (Racc. pag. I‑2915).
24
–
A titolo di esempio, il [OSCURATO:PERSONA] segnala la sentenza 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande (Racc. pag. I‑3793).