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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09835/2026

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Betti, Maria-cristianaBrunazzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaoloCarpeggiani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnricoDe Campora, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in atti e domiciliati “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensoremarcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti e controricorrenti in via incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato “ope Legis”con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].-ricorrente incidentale-contro-intimato in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4394/2024depositata il 20/06/2024;Numero registro generale 2532/2025Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 9835/2026Data pubblicazione 16/04/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e laparte controricorrente-ricorrente in via incidentale abbiano chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso ed il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;-che il ricorso incidentale è stato proposto nei confronti del solo FaggioliGianluca e non risulta notificato allo stesso;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 15/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Betti, Maria-cristianaBrunazzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaoloCarpeggiani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnricoDe Campora, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in atti e domiciliati “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensoremarcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti e controricorrenti in via incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato “ope Legis”con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].-ricorrente incidentale-contro-intimato in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4394/2024depositata il 20/06/2024;Numero registro generale 2532/2025Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 9835/2026Data pubblicazione 16/04/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e laparte controricorrente-ricorrente in via incidentale abbiano chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso ed il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;-che il ricorso incidentale è stato proposto nei confronti del solo FaggioliGianluca e non risulta notificato allo stesso;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 15/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO
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