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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 00515/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 10 giugno 2021, e depositata in data 14 giugno 2021, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato le richieste, avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna emanata dalla Corte d'appello di Napoli il 13 novembre 2000, sospendendone l'esecuzione, per l'invalidità della notificazione dell'avviso di deposito, in quanto effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, ovvero, in subordine, di sospendere l'ordine di demolizione di opere contenuto nella medesima sentenza di condanna.

La richiesta principale è stata respinta perché si è ritenuto che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza indicata sia stata effettuata nel domicilio dichiarato nell'atto di appello proposto personalmente dall'istante, sicché deve ritenersi superata la precedente elezione di domicilio.

La richiesta subordinata è stata rigettata perché l'istanza di condono edilizio relativa alle opere illegittimamente realizzate è stata dichiarata improcedibile dal Comune competente, e perché la prospettata impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in ragione del collegamento strutturale delle edificazioni illegittime con quelle legittimamente eseguite, non si confronta con le modalità esecutive dell'abbattimento, rimesse alle determinazioni del pubblico ministero, ed è inoltre generica in quanto non tiene conto del tipo di abuso, integrato da un manufatto costruito in aderenza a preesistente fabbricato.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 161, 178, 179 e 670 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e_), cod. proc. pen., avendo riguardo alla invalidità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 novembre 2000, con conseguente difetto di esecutività di tale decisione.

Si deduce che l'elezione del domicilio per le notificazioni, effettuata in data 5 giugno 1996, e sistematicamente non rispettata, erroneamente è stata ritenuta superata in ragione della presentazione dell'atto di appello personalmente sottoscritto dall'imputata e della dichiarazione in questo di un diverso domicilio.

Si rappresenta, infatti, che, nell'atto di appello, l'imputata si era limitata a dichiarare le sue generalità e la sua residenza anagrafica, ma non aveva né dichiarato, né eletto alcun domicilio.

Si aggiunge che la mera indicazione della residenza anagrafica è in sé irrilevante, perché non costituisce manifestazione consapevole di una volontà di scelta del luogo in cui ricevere le notificazioni, e che, proprio per questa ragione, la giurisprudenza non attribuisce a tale indicazione contenuta nell'atto di nomina del difensore la funzione di valida dichiarazione di domicilio (si cita Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014).

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego di sospensione dell'ordine di demolizione.

Si deduce che l'ordinanza impugnata, a fronte della allegata impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione, asseverata con apposita relazione tecnica, ha fatto riferimento ad un progetto del pubblico ministero finalizzato a specificare le modalità esecutive dell'abbattimento e ad evitare i danni, in realtà mai depositato, ed ha, in modo del tutto assertivo, ritenuto generiche le indicazioni della relazione tecnica della difesa.

Si sottolinea, in ordine a tale profilo, che nella relazione tecnica sono compiuti rilievi sulla zona in cui è inserito l'immobile, sull'analisi tecnico-strutturale dello stesso e sui possibili danni in caso di abbattimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riferimento alle censure esposte nel primo motivo.

2. Come dedotto nel primo motivo del ricorso, la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 novembre 2000 è invalida, con conseguente difetto di esecutività di tale decisione, perché non è idonea a costituire dichiarazione di mutamento di domicilio l'indicazione, da parte dell'imputato, delle proprie generalità e della propria residenza anagrafica, ubicata in luogo diverso dal domicilio precedentemente eletto, sebbene in un atto di appello proposto personalmente.

Invero, risulta ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui è inidonea la mera indicazione della residenza anagrafica, anche se contenuta in un atto sottoscritto personalmente dall'interessato, ad integrare dichiarazione di domicilio, perché occorre esprimere con chiarezza la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni (cfr., con riferimento al processo di cognizione (cfr. Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Barruffo, Rv. 261032-01, nonché, con riguardo al processo di esecuzione, Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952- 01, e Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, Scardino, Rv. 228135-01).

In particolare, a fondamento di questo principio, Sez. 5, n. 41178 del 2014, cit., ha osservato: «La dichiarazione o la elezione di domicilio, per gli effetti che hanno sul diritto di difesa dell'imputato e sul corretto svolgimento del procedimento, devono essere non equivoci e devono essere comunicati all'Autorità procedente in modo formale.

L'art. 162 cod. proc. pen. prescrive, infatti, che "il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore".

Sul punto va rilevato che, ancorché si ritenga - quanto alla forma della dichiarazione di domicilio - che sia legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto (Cass., n. 35438 del 219/2006, Rv. 234900), le Sezioni unite hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio, l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a "comunicare" un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una "vera e propria scelta" tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta.

Ne costituisce riprova l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 c.p.p., che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l'elezione o la dichiarazione di domicilio, "sa" e "vuole" che gli atti vengano notificati in un determinato luogo.

Quindi con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, l'imputato compie un atto di volontà (Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Clemenzi, Rv. 234905).

Pertanto, l'aver semplicemente indicato nell'atto di nomina del difensore la propria residenza non può costituire valida dichiarazione di domicilio, proprio perché manca la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p.».

3. L'accoglimento delle censure esposte nel primo motivo di ricorso rende necessaria una nuova verifica circa l'esecutività della sentenza di appello del giudizio di cognizione, e preclude, allo stato, l'esame delle questioni formulate nel secondo motivo, presupponendo questo l'accertamento della sussistenza del titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, procederà, innanzitutto, ad un nuovo esame della questione concernente l'avvenuta formazione del titolo esecutivo, evitando di ritenere che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello sia stata effettuata validamente perché eseguita nel luogo di residenza anagrafica indicato nell'atto di appello proposto personalmente dall'istante.

Il medesimo Giudice, poi, qualora ritenga di poter concludere nel senso dell'avvenuta formazione del titolo esecutivo, esaminerà le questioni relative all'eventuale sospensione o revoca di questo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 10 giugno 2021, e depositata in data 14 giugno 2021, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato le richieste, avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna emanata dalla Corte d'appello di Napoli il 13 novembre 2000, sospendendone l'esecuzione, per l'invalidità della notificazione dell'avviso di deposito, in quanto effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, ovvero, in subordine, di sospendere l'ordine di demolizione di opere contenuto nella medesima sentenza di condanna. La richiesta principale è stata respinta perché si è ritenuto che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza indicata sia stata effettuata nel domicilio dichiarato nell'atto di appello proposto personalmente dall'istante, sicché deve ritenersi superata la precedente elezione di domicilio. La richiesta subordinata è stata rigettata perché l'istanza di condono edilizio relativa alle opere illegittimamente realizzate è stata dichiarata improcedibile dal Comune competente, e perché la prospettata impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in ragione del collegamento strutturale delle edificazioni illegittime con quelle legittimamente eseguite, non si confronta con le modalità esecutive dell'abbattimento, rimesse alle determinazioni del pubblico ministero, ed è inoltre generica in quanto non tiene conto del tipo di abuso, integrato da un manufatto costruito in aderenza a preesistente fabbricato. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 161, 178, 179 e 670 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e_), cod. proc. pen., avendo riguardo alla invalidità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 novembre 2000, con conseguente difetto di esecutività di tale decisione. Si deduce che l'elezione del domicilio per le notificazioni, effettuata in data 5 giugno 1996, e sistematicamente non rispettata, erroneamente è stata ritenuta superata in ragione della presentazione dell'atto di appello personalmente sottoscritto dall'imputata e della dichiarazione in questo di un diverso domicilio. Si rappresenta, infatti, che, nell'atto di appello, l'imputata si era limitata a dichiarare le sue generalità e la sua residenza anagrafica, ma non aveva né dichiarato, né eletto alcun domicilio. Si aggiunge che la mera indicazione della residenza anagrafica è in sé irrilevante, perché non costituisce manifestazione consapevole di una volontà di scelta del luogo in cui ricevere le notificazioni, e che, proprio per questa ragione, la giurisprudenza non attribuisce a tale indicazione contenuta nell'atto di nomina del difensore la funzione di valida dichiarazione di domicilio (si cita Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego di sospensione dell'ordine di demolizione. Si deduce che l'ordinanza impugnata, a fronte della allegata impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione, asseverata con apposita relazione tecnica, ha fatto riferimento ad un progetto del pubblico ministero finalizzato a specificare le modalità esecutive dell'abbattimento e ad evitare i danni, in realtà mai depositato, ed ha, in modo del tutto assertivo, ritenuto generiche le indicazioni della relazione tecnica della difesa. Si sottolinea, in ordine a tale profilo, che nella relazione tecnica sono compiuti rilievi sulla zona in cui è inserito l'immobile, sull'analisi tecnico-strutturale dello stesso e sui possibili danni in caso di abbattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento alle censure esposte nel primo motivo. 2. Come dedotto nel primo motivo del ricorso, la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 novembre 2000 è invalida, con conseguente difetto di esecutività di tale decisione, perché non è idonea a costituire dichiarazione di mutamento di domicilio l'indicazione, da parte dell'imputato, delle proprie generalità e della propria residenza anagrafica, ubicata in luogo diverso dal domicilio precedentemente eletto, sebbene in un atto di appello proposto personalmente. Invero, risulta ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui è inidonea la mera indicazione della residenza anagrafica, anche se contenuta in un atto sottoscritto personalmente dall'interessato, ad integrare dichiarazione di domicilio, perché occorre esprimere con chiarezza la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni (cfr., con riferimento al processo di cognizione (cfr. Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Barruffo, Rv. 261032-01, nonché, con riguardo al processo di esecuzione, Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952- 01, e Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, Scardino, Rv. 228135-01). In particolare, a fondamento di questo principio, Sez. 5, n. 41178 del 2014, cit., ha osservato: «La dichiarazione o la elezione di domicilio, per gli effetti che hanno sul diritto di difesa dell'imputato e sul corretto svolgimento del procedimento, devono essere non equivoci e devono essere comunicati all'Autorità procedente in modo formale. L'art. 162 cod. proc. pen. prescrive, infatti, che "il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore". Sul punto va rilevato che, ancorché si ritenga - quanto alla forma della dichiarazione di domicilio - che sia legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto (Cass., n. 35438 del 219/2006, Rv. 234900), le Sezioni unite hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio, l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a "comunicare" un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una "vera e propria scelta" tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta. Ne costituisce riprova l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 c.p.p., che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l'elezione o la dichiarazione di domicilio, "sa" e "vuole" che gli atti vengano notificati in un determinato luogo. Quindi con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, l'imputato compie un atto di volontà (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Clemenzi, Rv. 234905). Pertanto, l'aver semplicemente indicato nell'atto di nomina del difensore la propria residenza non può costituire valida dichiarazione di domicilio, proprio perché manca la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p.». 3. L'accoglimento delle censure esposte nel primo motivo di ricorso rende necessaria una nuova verifica circa l'esecutività della sentenza di appello del giudizio di cognizione, e preclude, allo stato, l'esame delle questioni formulate nel secondo motivo, presupponendo questo l'accertamento della sussistenza del titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, procederà, innanzitutto, ad un nuovo esame della questione concernente l'avvenuta formazione del titolo esecutivo, evitando di ritenere che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello sia stata effettuata validamente perché eseguita nel luogo di residenza anagrafica indicato nell'atto di appello proposto personalmente dall'istante. Il medesimo Giudice, poi, qualora ritenga di poter concludere nel senso dell'avvenuta formazione del titolo esecutivo, esaminerà le questioni relative all'eventuale sospensione o revoca di questo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di
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