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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28348/2026

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l 28/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 28.11.2025, il Tribunale di Messina ha provveduto suuna richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che gli ha applicato lamisura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 603-bis cod.pen., 12, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998.L’ordinanza del Tribunale dà atto delle risultanze dell’attività investigativaavviata dai Carabinieri a seguito dell’escussione, in un altro procedimento, di uncittadino marocchino circa lo sfruttamento di manodopera agricola nel comune diTerme [OSCURATO:PERSONA].

Le indagini procedevano attraverso il monitoraggio con sistemidi videosorveglianza di un punto di ritrovo per il reperimento di lavoratoriextracomunitari, l’assunzione di sommarie informazioni, un’attività diintercettazione telefonica e ambientale e una serie di accessi presso aziendeflorovivaistiche.Ne risultava, secondo la prospettazione accusatoria, che [OSCURATO:PERSONA] fosseal centro di un sistema organizzato per l’ingresso in Italia di cittadini tunisini,usufruendo di false dichiarazioni di disponibilità all’assunzione predisposte daimprenditori compiacenti per ottenere i documenti necessari all’ingresso sulterritorio dello Stato.

I soggetti entrati in Italia venivano impiegati dallo stessoMizouri in attività lavorative “in nero” e in condizioni di sfruttamento, in quantosottopagati e adibiti al lavoro per un numero di ore sproporzionato rispetto alleprevisioni dei contratti di categoria.Gli accertamenti documentali consentivano di accertare che le domandepresentate, secondo la c.d. normativa flussi vigente all’epoca dei fatti, attraversoun patronato di [OSCURATO:PERSONA] gestito da una delle indagate, eranosistematicamente carenti di documentazione.Dalle intercettazioni, in particolare, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] fosseparticolarmente attivo anche nel reperire dichiarazioni di disponibilità alloggiativada parte di soggetti compiacenti che agivano dietro il corrispettivo di denaro.In ogni caso, risultava che i cittadini stranieri facessero ingresso in Italiadietro la corresponsione di somme esose di denaro e spesso risiedessero pressola l’abitazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], trattenendo quest’ultimo una quota dellaretribuzione destinata ai lavoratori avviati “in nero”.L’ordinanza precisa anche che le argomentazioni difensive, secondo cuil’attività di intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] era lecita e che le assunzioni non sisarebbero concretizzate solo per intoppi di carattere burocratico, sono smentitedalle conversazioni intercettate, da cui risulta che sia le dichiarazioni didisponibilità all’assunzione, sia le dichiarazioni di disponibilità alloggiativa,fossero palesemente fittizie.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale evidenzia che l’attività criminosaè stata realizzata con professionalità e dimestichezza dall’indagato per un lungoarco temporale, senza remore e con elevatissimi guadagni.

Si tratta di condottegravi, poste in essere mediante lo sfruttamento economico e personale diconnazionali in stato di bisogno, che peraltro il ricorrente ha cercato conspregiudicatezza di coprire, prodigandosi perché in sede di controllo ispettivo ilavoratori rendessero dichiarazioni di favore.

La misura degli arresti domiciliari,pertanto, è necessaria per impedirgli la commissione di reati della stessa specie,sfruttando la rete di contatti intessuta in questi anni, e di contattare i soggettisfruttati per inquinare il materiale probatorio: queste esigenze non potrebberoessere tutelate con misure meno afflittive.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di SalemMizouri, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 273, 284, 292 cod. proc. pen., 603-bis cod. pen., 12 d.lgs. n. 286 del 1998.Sotto il profilo della gravità indiziaria, la valutazione degli elementi diriscontro dell’ipotesi accusatoria – secondo il ricorso – è carente econtraddittoria.Nel corso delle indagini, sono stati identificati soltanto tre stranieri cheMizouri avrebbe fatto entrare irregolarmente sul territorio italiano, i quali tuttaviarisultano tutti regolarmente assunti presso la ditta Valenti e sono amici o parentidell’indagato, dal cui fratello sono regolarmente ospitati.L’ordinanza omette anche di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non è titolare di alcunatra domanda e offerta.

Il fatto che il lavoratore assunto lo remunerasse nonrileva sul piano penale in assenza di minacce o pressioni esercitate a tal fine.

Ènotorio che ogni azienda ha lavoratori più esperti, cui sono affidati i neoassuntiper agevolarne l’inserimento e a cui il datore di lavoro può rimettere lo stipendioperché lo consegni agli altri.La motivazione è manifestamente illogica quando ritiene che siano statiacquisiti elementi dimostrativi dello sfruttamento sulla base del fatto che unlavoratore sia uscito dall’azienda dieci ore dopo da quando era stato vistoentrare.Manca, dunque, il presupposto fondamentale per la configurabilità del reato,avendo i lavoratori ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato della Prefetturasenza alcuna falsa documentazione.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 274, comma 1, lett. c), 275, 292, comma 2, cod. proc. pen.Il ricorso lamenta che la misura cautelare sia stata applicata in difetto deipresupposti previsti dalla legge.Il Tribunale non ha indicato da quali elementi è stato desunto il pericolo diinquinamento probatorio e di reiterazione del reato.

Quanto al primo, ledichiarazioni delle vittime avrebbero potuto essere assunte in incidenteprobatorio; quanto al secondo, è intervenuta la modifica della normativa suiflussi migratori, sicché il nulla osta può essere rilasciato solo se l’istanza perl’assunzione è completa ab origine.Le esigenze cautelari, pertanto, sono insussistenti o comunque potrebberoessere contenute con misure meno afflittive, anche perché i presunti concorrentidi [OSCURATO:PERSONA] si trovano in provincia di Messina a distanza di circa 300 km.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 30.3.2026, l’Avvocato generale hachiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto il ricorrente tenta di“veicolare” una diversa lettura delle emergenze probatorie, sollecitando un nuovogiudizio di fatto, come tale inammissibile, laddove invece il Tribunale del riesameha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine allasussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, che ha desuntoda una serie di elementi fattuali, puntualmente richiamati a fondamento delproprio convincimento, con i quali il ricorrente non si confronta adeguatamente;anche l’adeguatezza della misura in atto, la sua proporzionalità e l’attualità delleesigenze cautelari formano oggetto di un giudizio fondato su concreti elementifattuali e su corrette coordinate di metodo che connotano in termini diragionevolezza l’opzione decisionale, come tale non censurabile.4.

In data 16.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso conclusioniscritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è per larga parteessenzialmente rivalutativo.A tal proposito, mette conto ricordare che, in tema di misure cautelaripersonali, il controllo del giudice di legittimità, in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, consente, in relazione alla peculiare natura del giudizio edai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti laadeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie enon anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione se sitraduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato (Sez.

F, n. 47748 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Contarini, Rv. 261400 – 01).AllaCorte spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dellarelativa motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.M. inproc.

Tiana, Rv. 255460 – 01).Alla luce di questo consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, nel caso di specie è da ritenersi, operando un raffronto tra i passaggidell’ordinanza impugnata riguardanti i gravi indizi di colpevolezza e le censuremosse alla motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria,che, in sostanza, il ricorso contenga non più che la prospettazione di una diversavalutazione di circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito in modonon manifestamente illogico né contraddittorio.L’atto di impugnazione evidenzia in modo parziale alcuni dati storici, ma nepretermette altri, che invece l’ordinanza impugnata considera adeguatamente inmodo unitario, fornendo un coerente inquadramento della complessiva vicendainvestigata con una motivazione non censurabile in sede di legittimità.Infatti, il sindacato della Corte di cassazione non involge la ricostruzione deifatti, né l’apprezzamento del giudice circa la rilevanza degli elementi indiziari,ove tale apprezzamento sia stato espresso con motivazione adeguata.Il Tribunale del riesame, in modo del tutto rispettoso dei canoni della logica,ha preso complessivamente in considerazione tutti gli elementi di fatto disponibilinonché le argomentazioni difensive e ha dato diffusamente conto delle ragioniche l’hanno indotto, nella fase cautelare, ad affermare la sussistenza di unaqualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato in ordine alla suapartecipazione ad un sistema illecito finalizzato all’ingresso in Italia e allosfruttamento di cittadini stranieri.Di conseguenza, si deve ritenere – in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono – che l'ordinanzaimpugnata sia sorretta da una motivazione né contraddittoria né manifestamenteillogica, che il ricorso, limitandosi in definitiva a contestare l’interpretazione che igiudici hanno assegnato alle risultanze investigative, non arriva a confutare.2.

Quanto al secondo motivo, deve premettersi che, in tema di esigenzecautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sonorilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi diesistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e nonsul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 –01).

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dellospessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv.210019 – 01).Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quandopropone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n.31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Alla luce di questi principi, è da ritenersi che sulle esigenze cautelari lamotivazione del Tribunale del riesame sia egualmente congrua, perché fariferimento alle modalità dei fatti, protrattisi per lungo tempo, nonché allapersonalità del ricorrente, il quale ha dimostrato dimestichezza con il delittoapprofittando del bisogno dei connazionali e ha tentato di “accomodare” ledichiarazioni dei lavoratori sfruttati.Da tali premesse, l’ordinanza fa discendere in modo non illogicol’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha intessuto una vasta rete di contatti illeciti epotrebbe inquinare il materiale probatorio nonché reiterare condotte delittuoseove gli fossero applicate misure meno afflittive degli arresti domiciliari.Questa prognosi è idonea anche a superare la principale obiezione difensivarelativa alla modifica della normativa sui flussi migratori: si tratta di evenienzache non elide, né attenua il pericolo che [OSCURATO:PERSONA] – guidato dal fine di lucro, cheha dimostrato di perseguire senza particolari remore – persista con altremodalità nell’attività di sfruttamento dei suoi connazionali e nel favoreggiamentodell’ingresso e della permanenza degli stessi in Italia, che comunque la modificanormativa non ha liberalizzato.Quella dell’ordinanza impugnata, quindi, è una motivazione provvista diindubbi requisiti di logicità, che in sede di legittimità non sono suscettibili direvisione o di rivisitazione ove, come nel caso di specie, l’iter argomentativo delprovvedimento proceda in modo comprensibile e coordinato, così da far risultareaccessibili i necessari passaggi che hanno giustificato la scelta della misuracautelare.Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, è infondato e deve esseredisatteso.3.

A quanto sin qui osservato, conseguono, dunque, il rigetto del ricorso e lacondanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 28/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 28.11.2025, il Tribunale di Messina ha provveduto suuna richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che gli ha applicato lamisura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 603-bis cod.pen., 12, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998.L’ordinanza del Tribunale dà atto delle risultanze dell’attività investigativaavviata dai Carabinieri a seguito dell’escussione, in un altro procedimento, di uncittadino marocchino circa lo sfruttamento di manodopera agricola nel comune diTerme [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini procedevano attraverso il monitoraggio con sistemidi videosorveglianza di un punto di ritrovo per il reperimento di lavoratoriextracomunitari, l’assunzione di sommarie informazioni, un’attività diintercettazione telefonica e ambientale e una serie di accessi presso aziendeflorovivaistiche.Ne risultava, secondo la prospettazione accusatoria, che [OSCURATO:PERSONA] fosseal centro di un sistema organizzato per l’ingresso in Italia di cittadini tunisini,usufruendo di false dichiarazioni di disponibilità all’assunzione predisposte daimprenditori compiacenti per ottenere i documenti necessari all’ingresso sulterritorio dello Stato. I soggetti entrati in Italia venivano impiegati dallo stessoMizouri in attività lavorative “in nero” e in condizioni di sfruttamento, in quantosottopagati e adibiti al lavoro per un numero di ore sproporzionato rispetto alleprevisioni dei contratti di categoria.Gli accertamenti documentali consentivano di accertare che le domandepresentate, secondo la c.d. normativa flussi vigente all’epoca dei fatti, attraversoun patronato di [OSCURATO:PERSONA] gestito da una delle indagate, eranosistematicamente carenti di documentazione.Dalle intercettazioni, in particolare, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] fosseparticolarmente attivo anche nel reperire dichiarazioni di disponibilità alloggiativada parte di soggetti compiacenti che agivano dietro il corrispettivo di denaro.In ogni caso, risultava che i cittadini stranieri facessero ingresso in Italiadietro la corresponsione di somme esose di denaro e spesso risiedessero pressola l’abitazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], trattenendo quest’ultimo una quota dellaretribuzione destinata ai lavoratori avviati “in nero”.L’ordinanza precisa anche che le argomentazioni difensive, secondo cuil’attività di intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] era lecita e che le assunzioni non sisarebbero concretizzate solo per intoppi di carattere burocratico, sono smentitedalle conversazioni intercettate, da cui risulta che sia le dichiarazioni didisponibilità all’assunzione, sia le dichiarazioni di disponibilità alloggiativa,fossero palesemente fittizie.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale evidenzia che l’attività criminosaè stata realizzata con professionalità e dimestichezza dall’indagato per un lungoarco temporale, senza remore e con elevatissimi guadagni. Si tratta di condottegravi, poste in essere mediante lo sfruttamento economico e personale diconnazionali in stato di bisogno, che peraltro il ricorrente ha cercato conspregiudicatezza di coprire, prodigandosi perché in sede di controllo ispettivo ilavoratori rendessero dichiarazioni di favore. La misura degli arresti domiciliari,pertanto, è necessaria per impedirgli la commissione di reati della stessa specie,sfruttando la rete di contatti intessuta in questi anni, e di contattare i soggettisfruttati per inquinare il materiale probatorio: queste esigenze non potrebberoessere tutelate con misure meno afflittive.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di SalemMizouri, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 273, 284, 292 cod. proc. pen., 603-bis cod. pen., 12 d.lgs. n. 286 del 1998.Sotto il profilo della gravità indiziaria, la valutazione degli elementi diriscontro dell’ipotesi accusatoria – secondo il ricorso – è carente econtraddittoria.Nel corso delle indagini, sono stati identificati soltanto tre stranieri cheMizouri avrebbe fatto entrare irregolarmente sul territorio italiano, i quali tuttaviarisultano tutti regolarmente assunti presso la ditta Valenti e sono amici o parentidell’indagato, dal cui fratello sono regolarmente ospitati.L’ordinanza omette anche di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non è titolare di alcunatra domanda e offerta. Il fatto che il lavoratore assunto lo remunerasse nonrileva sul piano penale in assenza di minacce o pressioni esercitate a tal fine. Ènotorio che ogni azienda ha lavoratori più esperti, cui sono affidati i neoassuntiper agevolarne l’inserimento e a cui il datore di lavoro può rimettere lo stipendioperché lo consegni agli altri.La motivazione è manifestamente illogica quando ritiene che siano statiacquisiti elementi dimostrativi dello sfruttamento sulla base del fatto che unlavoratore sia uscito dall’azienda dieci ore dopo da quando era stato vistoentrare.Manca, dunque, il presupposto fondamentale per la configurabilità del reato,avendo i lavoratori ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato della Prefetturasenza alcuna falsa documentazione.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 274, comma 1, lett. c), 275, 292, comma 2, cod. proc. pen.Il ricorso lamenta che la misura cautelare sia stata applicata in difetto deipresupposti previsti dalla legge.Il Tribunale non ha indicato da quali elementi è stato desunto il pericolo diinquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Quanto al primo, ledichiarazioni delle vittime avrebbero potuto essere assunte in incidenteprobatorio; quanto al secondo, è intervenuta la modifica della normativa suiflussi migratori, sicché il nulla osta può essere rilasciato solo se l’istanza perl’assunzione è completa ab origine.Le esigenze cautelari, pertanto, sono insussistenti o comunque potrebberoessere contenute con misure meno afflittive, anche perché i presunti concorrentidi [OSCURATO:PERSONA] si trovano in provincia di Messina a distanza di circa 300 km.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.3.2026, l’Avvocato generale hachiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto il ricorrente tenta di“veicolare” una diversa lettura delle emergenze probatorie, sollecitando un nuovogiudizio di fatto, come tale inammissibile, laddove invece il Tribunale del riesameha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine allasussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, che ha desuntoda una serie di elementi fattuali, puntualmente richiamati a fondamento delproprio convincimento, con i quali il ricorrente non si confronta adeguatamente;anche l’adeguatezza della misura in atto, la sua proporzionalità e l’attualità delleesigenze cautelari formano oggetto di un giudizio fondato su concreti elementifattuali e su corrette coordinate di metodo che connotano in termini diragionevolezza l’opzione decisionale, come tale non censurabile.4. In data 16.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso conclusioniscritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è per larga parteessenzialmente rivalutativo.A tal proposito, mette conto ricordare che, in tema di misure cautelaripersonali, il controllo del giudice di legittimità, in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, consente, in relazione alla peculiare natura del giudizio edai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti laadeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie enon anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione se sitraduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato (Sez. F, n. 47748 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Contarini, Rv. 261400 – 01).AllaCorte spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dellarelativa motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.M. inproc. Tiana, Rv. 255460 – 01).Alla luce di questo consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, nel caso di specie è da ritenersi, operando un raffronto tra i passaggidell’ordinanza impugnata riguardanti i gravi indizi di colpevolezza e le censuremosse alla motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria,che, in sostanza, il ricorso contenga non più che la prospettazione di una diversavalutazione di circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito in modonon manifestamente illogico né contraddittorio.L’atto di impugnazione evidenzia in modo parziale alcuni dati storici, ma nepretermette altri, che invece l’ordinanza impugnata considera adeguatamente inmodo unitario, fornendo un coerente inquadramento della complessiva vicendainvestigata con una motivazione non censurabile in sede di legittimità.Infatti, il sindacato della Corte di cassazione non involge la ricostruzione deifatti, né l’apprezzamento del giudice circa la rilevanza degli elementi indiziari,ove tale apprezzamento sia stato espresso con motivazione adeguata.Il Tribunale del riesame, in modo del tutto rispettoso dei canoni della logica,ha preso complessivamente in considerazione tutti gli elementi di fatto disponibilinonché le argomentazioni difensive e ha dato diffusamente conto delle ragioniche l’hanno indotto, nella fase cautelare, ad affermare la sussistenza di unaqualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato in ordine alla suapartecipazione ad un sistema illecito finalizzato all’ingresso in Italia e allosfruttamento di cittadini stranieri.Di conseguenza, si deve ritenere – in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono – che l'ordinanzaimpugnata sia sorretta da una motivazione né contraddittoria né manifestamenteillogica, che il ricorso, limitandosi in definitiva a contestare l’interpretazione che igiudici hanno assegnato alle risultanze investigative, non arriva a confutare.2. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che, in tema di esigenzecautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sonorilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi diesistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e nonsul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 –01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dellospessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv.210019 – 01).Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quandopropone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n.31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Alla luce di questi principi, è da ritenersi che sulle esigenze cautelari lamotivazione del Tribunale del riesame sia egualmente congrua, perché fariferimento alle modalità dei fatti, protrattisi per lungo tempo, nonché allapersonalità del ricorrente, il quale ha dimostrato dimestichezza con il delittoapprofittando del bisogno dei connazionali e ha tentato di “accomodare” ledichiarazioni dei lavoratori sfruttati.Da tali premesse, l’ordinanza fa discendere in modo non illogicol’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha intessuto una vasta rete di contatti illeciti epotrebbe inquinare il materiale probatorio nonché reiterare condotte delittuoseove gli fossero applicate misure meno afflittive degli arresti domiciliari.Questa prognosi è idonea anche a superare la principale obiezione difensivarelativa alla modifica della normativa sui flussi migratori: si tratta di evenienzache non elide, né attenua il pericolo che [OSCURATO:PERSONA] – guidato dal fine di lucro, cheha dimostrato di perseguire senza particolari remore – persista con altremodalità nell’attività di sfruttamento dei suoi connazionali e nel favoreggiamentodell’ingresso e della permanenza degli stessi in Italia, che comunque la modificanormativa non ha liberalizzato.Quella dell’ordinanza impugnata, quindi, è una motivazione provvista diindubbi requisiti di logicità, che in sede di legittimità non sono suscettibili direvisione o di rivisitazione ove, come nel caso di specie, l’iter argomentativo delprovvedimento proceda in modo comprensibile e coordinato, così da far risultareaccessibili i necessari passaggi che hanno giustificato la scelta della misuracautelare.Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, è infondato e deve esseredisatteso.3. A quanto sin qui osservato, conseguono, dunque, il rigetto del ricorso e lacondanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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