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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2020

Cassazione n. 11867/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10055-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza pubblicata in data 6/10/2020 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l'avviso di addebito relativo a contributi e sanzioni in relazione al reddito percepito per l'attività professionale svolta dalla professionista nell'anno 2010.

A fondamento della decisione la Corte d'appello ha ritenuto che, nel caso di specie non vi fosse prova che <d'appellata, nell'anno 2010, abbia esercitato abitualmente l'attività di avvocato», rilevando che il reddito prodotto era inferiore alla soglia di € 5000 annui di cui all'articolo 44, comma 2, d.l. 269/2003.

Ha poi aggiunto che «il dato fattuale dell'abitualità non è mai stato oggetto di discussione, non è stato né affermato né escluso (...) nel ricorso introduttivo del giudizio, né dall'Inps - sul quale incombeva il relativo onere - nella propria memoria difensiva in primo grado, così che non può certo desumersene la sussistenza per effetto di una mancata contestazione da parte della ricorrente».

Contro la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Ric. 2021 n. 10055 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che: con il motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla

I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, L. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha censurato la sentenza d'appello per aver trascurato circostanze di fatto incontestate: l'iscrizione della professionista all'albo degli avvocati, sintomatica di un abitualità nello svolgimento della professione; la titolarità in capo alla professionista di partita Iva attiva, che, ai sensi dell'art. 1, DPR 633/72, si applica alle operazioni effettuate nell'esercizio di arti e professioni da intendere, in base all'art. 5 del citato decreto come «esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo».

Il motivo non può essere accolto per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. 14/10/2021, n. 28117, e Cass. 27 gennaio 2022, n. 2494, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

Ric. 2021 n. 10055 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- In particolare, come già osservato da Cass. n. 7231/2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.

In quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi — come invece assunto dall'Istituto ricorrente — che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della Ric. 2021 n. 10055 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -4- normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69- bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività liberoprofessionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

In definitiva, il requisito dell'abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo.

Nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova — di cui era onerato l'I.N.P.S. — di abitualità dell'attività, ha accertato che l'attività Ric. 2021 n. 10055 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -5- svolta dalla professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite (euro € 4769).

Tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso — come accertato dal giudice di merito — di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni sviluppate in diritto.

Alla soccombenza segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10055-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza pubblicata in data 6/10/2020 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l'avviso di addebito relativo a contributi e sanzioni in relazione al reddito percepito per l'attività professionale svolta dalla professionista nell'anno 2010. A fondamento della decisione la Corte d'appello ha ritenuto che, nel caso di specie non vi fosse prova che <d'appellata, nell'anno 2010, abbia esercitato abitualmente l'attività di avvocato», rilevando che il reddito prodotto era inferiore alla soglia di € 5000 annui di cui all'articolo 44, comma 2, d.l. 269/2003. Ha poi aggiunto che «il dato fattuale dell'abitualità non è mai stato oggetto di discussione, non è stato né affermato né escluso (...) nel ricorso introduttivo del giudizio, né dall'Inps - sul quale incombeva il relativo onere - nella propria memoria difensiva in primo grado, così che non può certo desumersene la sussistenza per effetto di una mancata contestazione da parte della ricorrente». Contro la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Ric. 2021 n. 10055 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: con il motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, L. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha censurato la sentenza d'appello per aver trascurato circostanze di fatto incontestate: l'iscrizione della professionista all'albo degli avvocati, sintomatica di un abitualità nello svolgimento della professione; la titolarità in capo alla professionista di partita Iva attiva, che, ai sensi dell'art. 1, DPR 633/72, si applica alle operazioni effettuate nell'esercizio di arti e professioni da intendere, in base all'art. 5 del citato decreto come «esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo». Il motivo non può essere accolto per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. 14/10/2021, n. 28117, e Cass. 27 gennaio 2022, n. 2494, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Ric. 2021 n. 10055 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- In particolare, come già osservato da Cass. n. 7231/2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. In quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi — come invece assunto dall'Istituto ricorrente — che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della Ric. 2021 n. 10055 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69- bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività liberoprofessionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata. In definitiva, il requisito dell'abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo. Nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova — di cui era onerato l'I.N.P.S. — di abitualità dell'attività, ha accertato che l'attività Ric. 2021 n. 10055 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- svolta dalla professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite (euro € 4769). Tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso — come accertato dal giudice di merito — di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni sviluppate in diritto. Alla soccombenza segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso ar
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