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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03271/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi.

E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA (delega orale) il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili del reato di cui agli artt. 110, 73, co. 1 e 4 T.U.

Stup., condannandoli alla pena per ciascuno ritenuta equa.

Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il 13 Aprile 2021 i carabinieri avevano predisposto un servizio di osservazione in Roma all'incrocio tra via [OSCURATO:PERSONA] e via Tranfo ed avevano constatato la presenza sul posto dei predetti imputati, notando che essi venivano avvicinati da vari automobilisti che si fermavano a parlare con loro e poi restavano in attesa.

I carabinieri avevano anche visto che il Lepone si portava nei pressi di una siepe ubicata nelle vicinanze mentre il Cerroni si introduceva in un palazzo adiacente.

A tal proposito i giudici di merito rimarcavano che i Carabinieri avevano specificato che lo stabile corrispondeva al luogo di residenza del Cerroni medesimo ma che nel verbale di arresto risultava un'incongruenza perché gli operanti avevano scritto che l'immobile in questione era ubicato in via Tranfo, n. 168, scala A, laddove il Cerroni risulta domiciliato in via [OSCURATO:PERSONA], n. 168, scala A. Nel prosieguo del servizio i militari decidevano di fermare il conducente di un'autovettura dopo che lo avevano visto contattare dal Lepone e, dopo una breve attesa, ricevere dal Cerroni un involucro di colore bianco.

L'automobilista veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA] e trovato in possesso di un imballo contenente 14 piccoli involucri termosaldati che racchiudevano sostanza stupefacente del tipo cocaina. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di aver acquistato la droga dai due imputati al prezzo di 250 C, aggiungendo che si trattava delle stesse persone dalle quali in precedenti occasioni si era approvvigionato di sostanze stupefacenti.

Dopo il rinvenimento della droga ceduta al Lombardi i Carabinieri avevano fermato il Cerroni mentre entrava nello stabile di via Gigliotti n. 168, scala A; questi veniva trovato in possesso della somma di 115 C in denaro contante.

A sua volta il Lepone veniva bloccato nella vicina via Mechelli e trovato in possesso della somma di 610 C in contanti.

Nella siepe ove il Lepone era stato visto frugare erano stati rinvenuti tre frammenti di hashish.

La perquisizione domiciliare fatta nelle abitazioni degli imputati aveva dato esito negativo, ma nelle parti comuni dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 168 scala A, all'interno di un locale destinato ai contatori elettrici, venivano rinvenuti cinque frammenti di hashish con imballaggio identico a quello dei frammenti trovati nella siepe; sul lastrico solare del medesimo edificio, occultata sotto una fascia metallica, era stata rinvenuta una busta in stoffa in cui erano custoditi 103 involucri contenenti cocaina e altri involucri contenenti hashish; anche in questo caso vi erano corrispondenze tra gli i imballaggi della sostanza stupefacente e quelli delle sostanze rinvenute all'esterno dell'edificio.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con unitario motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione, per aver la Corte di appello ritenuto che lo stupefacente rinvenuto fosse nella disponibilità degli imputati pur avendo dato atto che il condominio nel quale è stato rinvenuto lo stupefacente era accessibile a tutti.

Erroneo il giudizio di sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti.

La motivazione è insufficiente laddove esclude l'ipotesi di cui quinto comma dell'art. 73 T.U.

Stup., avendo la corte territoriale omesso ogni considerazione delle modalità della condotta e dei mezzi utilizzati.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt., perché, a fronte del fatto che il Cerroni venne visto dai verbalizzanti raccogliere in un'aiuola la sostanza stupefacente ceduta a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha tratto il convincimento che appartenesse al medesimo anche lo stupefacente rinvenuto nelle parti comuni dell'edificio di via Gigliotti n. 168.

Aggiunge che la Corte di appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare che il Cerroni risiedeva in tale civico ma avrebbe dovuto accertare che fosse allo stesso riconducibile lo stupefacente rinvenuto nel lastrico solare e in un locale di servizio dell'edificio, peraltro posto in una zona ad alta densità di reati di spaccio di stupefacenti.

L'argomento a carico del Cerroni, secondo il quale è possibile che nello stabile di via Gigliotti 168 risiedessero altre persone coinvolte in attività di spaccio sicché è estremamente improbabile che altri potessero aver occultato la merce in un luogo accessibile ad altri condomini, è illogico anche perché il Cerroni ed il Lepone sono risultati privi di chiavi o di altro che li collegasse ai luoghi ove venne rinvenuta la sostanza stupefacente.

Mentre è neutro il fatto che non furono osservati altri soggetti intenti a spacciare.

La Corte di appello ha anche omesso di considerare la differente misura del principio attivo presente nei due gruppi di droga sequestrati (la quantità ceduta al Lombardi, da un lato, e quella nell'edificio, dall'altro) affermando che "non si ravvisano significative differenze tra i campioni esaminati", mentre essi avevano una diversa percentuale di principio attivo.Con un secondo motivo si lamenta la violazione di legge sottesa al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata.

La Corte territoriale ha ritenuto che il Cerroni abbia tre precedenti penali.

Ma un primo è costituito da una condanna con decreto penale per reato che si estinto con il decorso dei successivi cinque anni; un secondo attiene a reato commesso dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della prima pronuncia; il terzo è rappresentato da una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., per il quale sono decorsi i successivi cinque anni senza che sia stato commesso altro delitto.

Poiché con le estinzioni citate si sono estinti anche tutti gli effetti penali, dei precedenti in parola non poteva tenersi conto ai fini della recidiva reiterata e specifica: si tratta di una recidiva semplice che avrebbe implicato un diverso esito del giudizio di bilanciamento tra le concorrenti circostanze eterogenee.

Inoltre, la recidiva non è mai stata contestata nei procedimenti conclusisi con statuizioni irrevocabili ed è mancata una motivazione in merito alle ragioni per le quali si è ritenuta la recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso del Lepone è infondato.

3.1. Il primo motivo di ricorso pretende di individuare un vizio di motivazione (invero, non si coglie in cosa consista la violazione di legge pure evocata) nel fatto che la Corte di appello non abbia tenuto nel debito conto che i luoghi interni all'edificio ove venne rinvenuto parte dello stupefacente attribuito agli odierni ricorrenti erano accessibili a tutti (almeno tutti i condomini).

Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948).

Nell'economia della motivazione impugnata il dato della comune accessibilità ai luoghi di occultamento dello stupefacente è stato valutato, in modo non manifestamente illogico, alla luce del fatto che il Cerroni abitava nello stabile e che l'attività di spaccio coinvolgeva proprio l'edificio in questione, posto che il Cerroni vi faceva la spola nel corso delle operazioni illecite; che tutto lo stupefacente, quello rinvenuto all'esterno dell'edificio - indubitabilmente attribuibile ai due imputati — e quello rinvenuto nell'edificio, mostra di essere imballato allo stesso modo; la sostanziale omogeneità dei valori di principio attivo presenti nelle diverse aliquote.

3.2. Il secondo motivo è infondato.

Esso lamenta e assume che sia mancata la valutazione di tutti gli elementi pertinenti.

Secondo le Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076, va abbandonata l'idea che i singoli indici di cui al comma 5 dell'art. 73 "possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri".

Piuttosto va operata una "valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità", nella quale è possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.

Ciò implica, però, che il percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione della decisione e che il giudice deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi."Il che significa", aggiungono le S.U., "che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività".

Di sicuro rilievo l'ulteriore puntualizzazione, per la quale la polarizzazione in senso negativo su un solo indice quantitativo può ammettersi a condizione che il relativo dato sia motivatamente ritenuto oggettivamente espressivo in tal senso per le sue implicazioni logiche, tali da svalutare il significato eventualmente positivo delle altre circostanze rilevanti del fatto. 3.3 Orbene, nel caso che occupa, la Corte di appello ha considerato la gravità dei fatti; la sintetica locuzione rinvia al complessivo quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, alle modalità di occultamento e di cessione.

Sicché non risponde al vero che non siano state considerate le modalità della condotta e i mezzi utilizzati.

3.4. In conclusione, il ricorso del Lepone va rigettato e questi va condannato al pagamento delle spese processuali.

4. Il ricorso del Cerroni è parzialmente fondato.

4.1. Il primo motivo è infondato, per le medesime ragioni per le quali è infondato l'omologo motivo elevato dal Lepone.

4.2. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

La Corte di appello ha affermato che il riconoscimento della recidiva specifica e reiterata operata dal primo giudice era corretto, in quanto la prima condanna è stato oggetto di indulto ex legge n. 241/2006, che ha estinto la pena ma non incide sulla riconoscibilità della recidiva; la seconda pronuncia era stata adottata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e non si era verificato l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, co. 2 cod. proc. pen. perché era stato commesso un ulteriore reato nei successivi cinque anni.

Orbene, in realtà la prima condanna, pronunciata con decreto penale di condanna, ha visto estinguersi il reato e ogni effetto penale ai sensi dell'art. 460, co. 5 cod. proc. pen. prima che entrasse in vigore la legge 241/2006 il 1.8.2006.

Il decreto penale è divenuto esecutivo il 27.4.2001 e quindi il successivo quinquennio che qui interessa terminato il 27.4.2006.

L'indulto non poteva intervenire a riguardo di una pena travolta dall'estinzione del reato e di ogni effetto penale.

Né vale a ritenere diversamente il precedente costituito da Sez. 4, n. 40302 del 15/11/2006, Rv. 235401, secondo la quale "La condanna riportata a seguito di procedimento per decreto rileva ai fini della recidiva atteso che gli effetti preclusivi del decreto penale di condanna riguardano solo il pagamento delle spese del procedimento e l'applicazione di pene accessorie, nonché l'efficacia della pronunzia nei soli giudizi civile o amministrativo", perché essa attiene agli effetti della particolare pronuncia e non all'estinzione del reato che consegue ai sensi dell'art. 460, co. 5.

D'altronde, nella più recente giurisprudenza si trae da tale previsione che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., non va tenuto conto dei reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Rv. 280705); l'estinzione della pena non ancora espiata o riscossa. (Sez. 1, n. 10314 del 30/01/2020, Rv. 278495); che, in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art.163 cod. pen. (Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, dep. 2020, Rv. 278926).

Tutto ciò implica che nel caso di specie è stata erroneamente riconosciuta la recidiva come reiterata, e ciò a prescindere dalla necessità o meno - per affermare la qualifica di reiterata - di una precedente dichiarazione di recidiva (questione che è stata rimessa alle Sezioni Unite e non ancora decisa).

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sullo specifico punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, perché operi un più approfondito esame della qualificazione della recidiva contestata al Cerroni, tenendone poi conto nell'effettuazione del giudizio di bilanciamento di cui all'art.69 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al bilanciamento delle concorrenti circostanze eterogenee, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA (delega orale) il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili del reato di cui agli artt. 110, 73, co. 1 e 4 T.U. Stup., condannandoli alla pena per ciascuno ritenuta equa. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il 13 Aprile 2021 i carabinieri avevano predisposto un servizio di osservazione in Roma all'incrocio tra via [OSCURATO:PERSONA] e via Tranfo ed avevano constatato la presenza sul posto dei predetti imputati, notando che essi venivano avvicinati da vari automobilisti che si fermavano a parlare con loro e poi restavano in attesa. I carabinieri avevano anche visto che il Lepone si portava nei pressi di una siepe ubicata nelle vicinanze mentre il Cerroni si introduceva in un palazzo adiacente. A tal proposito i giudici di merito rimarcavano che i Carabinieri avevano specificato che lo stabile corrispondeva al luogo di residenza del Cerroni medesimo ma che nel verbale di arresto risultava un'incongruenza perché gli operanti avevano scritto che l'immobile in questione era ubicato in via Tranfo, n. 168, scala A, laddove il Cerroni risulta domiciliato in via [OSCURATO:PERSONA], n. 168, scala A. Nel prosieguo del servizio i militari decidevano di fermare il conducente di un'autovettura dopo che lo avevano visto contattare dal Lepone e, dopo una breve attesa, ricevere dal Cerroni un involucro di colore bianco. L'automobilista veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA] e trovato in possesso di un imballo contenente 14 piccoli involucri termosaldati che racchiudevano sostanza stupefacente del tipo cocaina. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di aver acquistato la droga dai due imputati al prezzo di 250 C, aggiungendo che si trattava delle stesse persone dalle quali in precedenti occasioni si era approvvigionato di sostanze stupefacenti. Dopo il rinvenimento della droga ceduta al Lombardi i Carabinieri avevano fermato il Cerroni mentre entrava nello stabile di via Gigliotti n. 168, scala A; questi veniva trovato in possesso della somma di 115 C in denaro contante. A sua volta il Lepone veniva bloccato nella vicina via Mechelli e trovato in possesso della somma di 610 C in contanti. Nella siepe ove il Lepone era stato visto frugare erano stati rinvenuti tre frammenti di hashish. La perquisizione domiciliare fatta nelle abitazioni degli imputati aveva dato esito negativo, ma nelle parti comuni dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 168 scala A, all'interno di un locale destinato ai contatori elettrici, venivano rinvenuti cinque frammenti di hashish con imballaggio identico a quello dei frammenti trovati nella siepe; sul lastrico solare del medesimo edificio, occultata sotto una fascia metallica, era stata rinvenuta una busta in stoffa in cui erano custoditi 103 involucri contenenti cocaina e altri involucri contenenti hashish; anche in questo caso vi erano corrispondenze tra gli i imballaggi della sostanza stupefacente e quelli delle sostanze rinvenute all'esterno dell'edificio. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con unitario motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione, per aver la Corte di appello ritenuto che lo stupefacente rinvenuto fosse nella disponibilità degli imputati pur avendo dato atto che il condominio nel quale è stato rinvenuto lo stupefacente era accessibile a tutti. Erroneo il giudizio di sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti. La motivazione è insufficiente laddove esclude l'ipotesi di cui quinto comma dell'art. 73 T.U. Stup., avendo la corte territoriale omesso ogni considerazione delle modalità della condotta e dei mezzi utilizzati. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt., perché, a fronte del fatto che il Cerroni venne visto dai verbalizzanti raccogliere in un'aiuola la sostanza stupefacente ceduta a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha tratto il convincimento che appartenesse al medesimo anche lo stupefacente rinvenuto nelle parti comuni dell'edificio di via Gigliotti n. 168. Aggiunge che la Corte di appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare che il Cerroni risiedeva in tale civico ma avrebbe dovuto accertare che fosse allo stesso riconducibile lo stupefacente rinvenuto nel lastrico solare e in un locale di servizio dell'edificio, peraltro posto in una zona ad alta densità di reati di spaccio di stupefacenti. L'argomento a carico del Cerroni, secondo il quale è possibile che nello stabile di via Gigliotti 168 risiedessero altre persone coinvolte in attività di spaccio sicché è estremamente improbabile che altri potessero aver occultato la merce in un luogo accessibile ad altri condomini, è illogico anche perché il Cerroni ed il Lepone sono risultati privi di chiavi o di altro che li collegasse ai luoghi ove venne rinvenuta la sostanza stupefacente. Mentre è neutro il fatto che non furono osservati altri soggetti intenti a spacciare. La Corte di appello ha anche omesso di considerare la differente misura del principio attivo presente nei due gruppi di droga sequestrati (la quantità ceduta al Lombardi, da un lato, e quella nell'edificio, dall'altro) affermando che "non si ravvisano significative differenze tra i campioni esaminati", mentre essi avevano una diversa percentuale di principio attivo.Con un secondo motivo si lamenta la violazione di legge sottesa al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata. La Corte territoriale ha ritenuto che il Cerroni abbia tre precedenti penali. Ma un primo è costituito da una condanna con decreto penale per reato che si estinto con il decorso dei successivi cinque anni; un secondo attiene a reato commesso dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della prima pronuncia; il terzo è rappresentato da una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., per il quale sono decorsi i successivi cinque anni senza che sia stato commesso altro delitto. Poiché con le estinzioni citate si sono estinti anche tutti gli effetti penali, dei precedenti in parola non poteva tenersi conto ai fini della recidiva reiterata e specifica: si tratta di una recidiva semplice che avrebbe implicato un diverso esito del giudizio di bilanciamento tra le concorrenti circostanze eterogenee. Inoltre, la recidiva non è mai stata contestata nei procedimenti conclusisi con statuizioni irrevocabili ed è mancata una motivazione in merito alle ragioni per le quali si è ritenuta la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso del Lepone è infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso pretende di individuare un vizio di motivazione (invero, non si coglie in cosa consista la violazione di legge pure evocata) nel fatto che la Corte di appello non abbia tenuto nel debito conto che i luoghi interni all'edificio ove venne rinvenuto parte dello stupefacente attribuito agli odierni ricorrenti erano accessibili a tutti (almeno tutti i condomini). Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). Nell'economia della motivazione impugnata il dato della comune accessibilità ai luoghi di occultamento dello stupefacente è stato valutato, in modo non manifestamente illogico, alla luce del fatto che il Cerroni abitava nello stabile e che l'attività di spaccio coinvolgeva proprio l'edificio in questione, posto che il Cerroni vi faceva la spola nel corso delle operazioni illecite; che tutto lo stupefacente, quello rinvenuto all'esterno dell'edificio - indubitabilmente attribuibile ai due imputati — e quello rinvenuto nell'edificio, mostra di essere imballato allo stesso modo; la sostanziale omogeneità dei valori di principio attivo presenti nelle diverse aliquote. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Esso lamenta e assume che sia mancata la valutazione di tutti gli elementi pertinenti. Secondo le Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076, va abbandonata l'idea che i singoli indici di cui al comma 5 dell'art. 73 "possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri". Piuttosto va operata una "valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità", nella quale è possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ciò implica, però, che il percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione della decisione e che il giudice deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi."Il che significa", aggiungono le S.U., "che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività". Di sicuro rilievo l'ulteriore puntualizzazione, per la quale la polarizzazione in senso negativo su un solo indice quantitativo può ammettersi a condizione che il relativo dato sia motivatamente ritenuto oggettivamente espressivo in tal senso per le sue implicazioni logiche, tali da svalutare il significato eventualmente positivo delle altre circostanze rilevanti del fatto. 3.3 Orbene, nel caso che occupa, la Corte di appello ha considerato la gravità dei fatti; la sintetica locuzione rinvia al complessivo quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, alle modalità di occultamento e di cessione. Sicché non risponde al vero che non siano state considerate le modalità della condotta e i mezzi utilizzati. 3.4. In conclusione, il ricorso del Lepone va rigettato e questi va condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Il ricorso del Cerroni è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo è infondato, per le medesime ragioni per le quali è infondato l'omologo motivo elevato dal Lepone. 4.2. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito precisati. La Corte di appello ha affermato che il riconoscimento della recidiva specifica e reiterata operata dal primo giudice era corretto, in quanto la prima condanna è stato oggetto di indulto ex legge n. 241/2006, che ha estinto la pena ma non incide sulla riconoscibilità della recidiva; la seconda pronuncia era stata adottata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e non si era verificato l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, co. 2 cod. proc. pen. perché era stato commesso un ulteriore reato nei successivi cinque anni. Orbene, in realtà la prima condanna, pronunciata con decreto penale di condanna, ha visto estinguersi il reato e ogni effetto penale ai sensi dell'art. 460, co. 5 cod. proc. pen. prima che entrasse in vigore la legge 241/2006 il 1.8.2006. Il decreto penale è divenuto esecutivo il 27.4.2001 e quindi il successivo quinquennio che qui interessa terminato il 27.4.2006. L'indulto non poteva intervenire a riguardo di una pena travolta dall'estinzione del reato e di ogni effetto penale. Né vale a ritenere diversamente il precedente costituito da Sez. 4, n. 40302 del 15/11/2006, Rv. 235401, secondo la quale "La condanna riportata a seguito di procedimento per decreto rileva ai fini della recidiva atteso che gli effetti preclusivi del decreto penale di condanna riguardano solo il pagamento delle spese del procedimento e l'applicazione di pene accessorie, nonché l'efficacia della pronunzia nei soli giudizi civile o amministrativo", perché essa attiene agli effetti della particolare pronuncia e non all'estinzione del reato che consegue ai sensi dell'art. 460, co. 5. D'altronde, nella più recente giurisprudenza si trae da tale previsione che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., non va tenuto conto dei reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Rv. 280705); l'estinzione della pena non ancora espiata o riscossa. (Sez. 1, n. 10314 del 30/01/2020, Rv. 278495); che, in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art.163 cod. pen. (Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, dep. 2020, Rv. 278926). Tutto ciò implica che nel caso di specie è stata erroneamente riconosciuta la recidiva come reiterata, e ciò a prescindere dalla necessità o meno - per affermare la qualifica di reiterata - di una precedente dichiarazione di recidiva (questione che è stata rimessa alle Sezioni Unite e non ancora decisa). Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sullo specifico punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, perché operi un più approfondito esame della qualificazione della recidiva contestata al Cerroni, tenendone poi conto nell'effettuazione del giudizio di bilanciamento di cui all'art.69 cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al bilanciamento delle concorrenti circostanze eterogenee, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ric
Sentenza Cassazione n. 03271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris