CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03931/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del Riesame di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione per la durata di mesi dodici dall'esercizio del pubblico ufficio di amministratore giudiziario e dei connessi ruoli di liquidatore e amministratore unico (a meno che per la società G s.r.I.) e, per l'effetto, ripristinato tale misura. 2.Con i motivi di ricorso l'indagato denuncia: 2.1. violazione di legge, in relazione agli artt. 310 e 274 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, comunque, l'attualità, concretezza e specificità delle esigenze cautelari omettendo di valutare il novum costituito dalla condotta di piena collaborazione dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia e dalla documentazione prodotta a discolpa, idonea a elidere e neutralizzare tutte le esigenze cautelari; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del dolo del delitto di peculato. In relazione all'autoliquidazione dei compensi quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sottoposta a confisca di prevenzione e posta in liquidazione, il bonifico in suo favore effettuato dal Sanfilippo era fondato sull'errato convincimento di avere ottenuto l'autorizzazione alla liquidazione del compenso in forza del parere di congruità del Coadiutore e sulla scorta dell'autorizzazione verbale del Direttore dell'Agenzia dei beni confiscati. In relazione alla liquidazione dei compensi per la società [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva ritenuto di poter quantificare il compenso, determinato sulla base dei minimi tariffari, riferendosi ai dati contabili espressi nella relazione di bilancio non definitivo consegnatigli e relativi all'anno 2017 piuttosto che i dati contabili del bilancio approvato, relativo all'anno 2016. Ha, infine, valorizzato che il dolo è stato ricostruito sulla base di elementi di fatto che, viceversa, erano stati correttamente riconducibili ad una fattispecie colposa dal giudice per le indagini preliminari. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e sulla scorta della memoria di replica, inviata dal difensore, a confutazione delle osservazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di peculato commesso in qualità di amministratore giudiziario della società Studio de [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo. 2.In particolare, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, le conclusioni del Tribunale della cautela che ha ritenuto configurabile il reato di peculato in relazione all'autoliquidazione delle competenze professionali del Sanfilippo, in qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in mancanza di autorizzazione dell'Agenzia dei beni confiscati e della delibera dell'assemblea che aveva confermato l'amministratore come liquidatore della società, si fondano sulla concreta disamina delle evidenze processuali. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione, a fronte di tali acquisizioni processuali, del principio secondo cui integra il reato di peculato la condotta dell'agente - nel caso il commissario di una società in amministrazione straordinaria - che si liquidi il compenso per l'attività svolta, appropriandosi di somme gestite per ragione del suo ufficio, essendo irrilevante l'esistenza di crediti nei confronti della procedura, in quanto non è sufficiente la pretesa sussistenza di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 1865 del 29/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280343 ). Non altrettanto chiara invece la ricostruzione in fatto e le conclusioni che possono trarsene ai fini della configurabilità della condotta e dell'elemento psicologico del reato, in relazione alla condotta di peculato, relativa all'appropriazione, in qualità di amministratore giudiziario della società Studio de [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla scorta dei rilievi del giudice per le indagini preliminari che aveva ancorato la condotta illecita alla erronea individuazione dei parametri - il bilancio 2017, non ancora approvato, in luogo di quello dell'anno 2016, approvato - e i cui risultati non consentivano la erogazione della misura del compenso liquidato. Generiche, e suscettibili di letture non univoche, risultano le argomentazioni del Tribunale nella parte in cui si ritiene improntato ad una "eccessiva disinvoltura" il comportamento dell'indagato che si era liquidato i compensi senza attendere l'autorizzazione del giudice e convocare l'assemblea per quantificare il compenso e senza dare traccia documentale dello specifico criterio di quantificazione seguito. Non è dato, infatti, comprendere, sulla scorta di tale ricostruzione neppure se l'autorizzazione fosse stata o meno richiesta e con quale esito. 3.L'ordinanza impugnata è del tutto silente sulla valutazione della ricorrenza e sussistenza delle esigenze cautelari, evidentemente ritenute estranee al devolutum come può dedursi dal richiamo al principio devolutivo recato nell'incipit dell'ordinanza stessa, principio che regola, diversamente dal riesame, la fattispecie dell'appello cautelare secondo una lettura condivisa, ed esplicitata, dal Procuratore generale che ha evidenziato come le sentenze di questa Corte in materia facciano riferimento, con riguardo alla portata dell'obbligo di motivazione del Tribunale della cautela sia sul quadro indiziario che alle esigenze cautelari, al caso in cui oggetto di impugnazione del pubblico ministero sia un provvedimento del giudice procedente che abbia rigettato, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'applicazione della misura cautelare. La conclusione che dovrebbe trarsi da questa ricostruzione è che, invece, nel caso in cui il Tribunale del riesame sia chiamato a pronunciarsi, su appello del Pubblico Ministero, su un provvedimento di revoca per carenza dei gravi indizi di colpevolezza della misura in corso di esecuzione, non sia tenuto ad esaminare l'aspetto delle esigenze cautelari, ostandovi il devolutum, e con l'effetto che, in tale evenienza, si riespande, per effetto della pronuncia, il vincolo che gravava sulla persona sottoposta a misura. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene condivisibile siffatta ricostruzione e le conclusioni che se ne traggono. A partire da una risalente e generica pronuncia dig« Sezioni Unite di questa Corte che ha enunciato, in via generale, il principio della incidenza dell'effetto devolutivo sulla cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen. - che, si diceva limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti - (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313) e anche se con specifico riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari di rigetto della richiesta cautelare, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, in motivazione par. 3.1 e 3.2; cui adde, in senso conforme, Sez. 1, n. 27792 del 19/04/2006, Badoni, Rv. 234422; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008) ha rimarcato peraltro che l'atto di appello del P.M. devolve al tribunale "... una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge perché sia giustificata l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale, secondo il modello di ordinanza cautelare previsto, a pena di nullità, dall'art. 292 cod. proc. pen.". Di talché, risulta pacifico in dottrina e in giurisprudenza che "... i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza dei presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura". Al pari delle decisioni di riforma extra o ultra petita consentite nell'appello cognitivo in deroga all'effetto devolutivo e ispirate al favor rei, anche il giudice dell'appello ex art. 310, che sia nello stesso tempo investito di una domanda cautelare del pubblico ministero, è, da un lato, vincolato al rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 299, le quali, nella logica del favor libertatis, esigono il costante e necessario adeguamento dello status libertatis dell'imputato alle risultanze del procedimento, mentre, dall'altro, non è in alcun modo legato allo specifico petitum dell'impugnativa di parte ed è comunque abilitato, oltre i confini del devolutum, ad intervenire anche d'ufficio pro libertate (C. cost., sent. n. 89 del 1998). Deve affermarsi, portando alle naturali conseguenze siffatta ricostruzione e in applicazione di un fondamentale principio di civiltà giuridica che ne costituisce la ratio e che discende dal principio costituzionale secondo cui non è ammessa forma alcuna di detenzione... né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (art. 13 Cost), che l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di revoca dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e che questi, qualora intenda accogliere l'impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice perché assorbite dalla pronuncia sui gravi indizi di colpevolezza, sicché non può ritenersi operativo alcun effetto di automatica "riespansione" delle esigenze cautelari, sottese al provvedimento genetico, per effetto della decisione cautelare intervenuta in grado di appello, di riforma del provvedimento con il quale il giudice competente aveva revocato l'ordinanza applicativa per la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di peculato commesso in qualità di amministratore giudiziario della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e delle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo. Così deciso il 14 dicembre