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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 gennaio 2026

Cassazione n. 24179/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tp) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza del 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Padova, ammesso al regime della semilibertà, aveva avanzato al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 52 legge 26 luglio 1975 n. 354 (d'ora in avanti: ord. pen.), una licenza di dodici giorni, in relazione al periodo temporale compreso tra il 4 ed il 13 agosto 2025, ed una successiva licenza di quindici gi ni, 1in relazione al successivo periodo temporale compreso tra il 20 dicembre 2025 ed il 3 gennaio 2026, per potersi recare in Ungheria, ove risiede il suo nucleo familiare composto dalla moglie, la cittadina ungherese [OSCURATO:PERSONA], e dai due figli, Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA], da usufruirsi presso l'abitazione di quest'ultimo, sita in Pomàz, via [OSCURATO:PERSONA]

30. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova, con provvedimento del 3 novembre 2025, ha rigettato la richiesta evidenziando come la licenza non possa essere fruita all'estero «considerato che la procedura relativa all'esecuzione di misure alternative all'estero non sono praticabili per licenze a semilibero in esecuzione della pena dell'ergastolo».

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale denuncia violazione di legge (art. 52 ord. pen. e decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38) e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Il difensore premette che, attraverso il d.

Igs. n. 38/16, l'Italia ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2018.

Ricorda che sulla scorta di detto complesso normativo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto che il condannato, ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, possa eseguire detta misura in un paese estero.

Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha errato nel rigettare la domanda posto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto di eseguire all'estero la misura della semilibertà cui è in atto sottoposto - e che effettivamente non può essere assimilata ad una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2, lett. e) d.

Igs. n. 38/16- ma di potervi fruire di una licenza.

Ricorda che durante il periodo in cui usufruisce della licenza il condannato non è in stato detentivo, bensì in una condizione assimilata alla libertà vigilata, per la quale non sussiste «alcuna ragione che ne impedisca l'esecuzione nel paese che abbia aderito alla decisione quadro».

Del tutto ininfluente - e quindi non applicabile - è la previsione di cui all'art. 6, comma 1, d.

I.vo n. 38/16 che prevede «l'esecuzione all'estero quando obblighi e prescrizioni debbano essere adempiuti ed osservati per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi», atteso che la norma si riferisce «al tetto minimo di pena individuata ed eseguibile in modalità alternative alla detenzione con obblighi e prescrizioni». [OSCURATO:PERSONA]

21. Il ricorso, per quanto ammissibile («avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale» - Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, Mirabella, Rv. 285853 - 01), non è meritevole di accoglimento.

2. Devesi premettere che il d.lgs. n. 38/16, emanato per conformare l'ordinamento interno alla Decisione quadro comunitaria 2008/947/GAI, disciplina il mutuo riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione Europea.

E' stato così completato, nel diritto interno italiano, il processo di conformazione al sistema europeo di rafforzata cooperazione in materia giudiziaria, che aveva già interessato le discipline del mandato di arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati (legge 22 aprile 2005, n. 69, di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI), del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nel territorio dell'Unione (d.

Igs. 7 settembre 2010, n. 161, di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI) e del reciproco riconoscimento delle decisioni relative a misure alternative alla detenzione cautelare (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI).

2.1. Nel preambolo della decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio, così come nella relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo attuativo, sono puntualmente esplicitati gli obiettivi perseguiti.

La prospettiva è volta a garantire l'esecuzione di misure di sospensione o liberazione condizionale della pena, o di sanzioni sostitutive, irrogate dall'Autorità giudiziaria di uno dei Paesi membri, nel luogo di residenza, di fatto o di elezione, della persona condannata, sito in Paese membro diverso.

Il disegno (esplicitato al punto n. 8 del «considerando» della decisione-quadro) intende, al contempo, favorire il rafforzamento della possibilità di reinserimento sociale della persona stessa, consentendole il mantenimento dei legami familiari, linguistici, culturali con il luogo dove è posto il suo centro di interessi, la sua attività lavorativa, il suo nucleo familiare, nonché permettere il superamento delle difficoltà di espletamento dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle Autorità giudiziarie nazionali, al fine di impedire la recidiva e tenere così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

32.2. Oggetto di riconoscimento può essere una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale con la quale è applicata, in luogo di una pena detentiva o restrittiva, una sanzione che non esclude ma limita la libertà, mediante imposizioni di ordini o di prescrizioni.

Nell'impossibilità di procedere a un'elencazione compiuta, sono stati individuati criteri generali che delimitano la categoria, che allora comprende (cfr. art. 2 d.lgs. n. 38 del 2016, che replica le definizioni dell'art. 2 della relativa decisione quadro) istituti che importano: 1) una sospensione condizionale, concessa al momento della condanna, di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, e la corrispondente imposizione di obblighi e prescrizioni; 2) una condanna a pena condizionalmente differita, accompagnata dall'imposizione similare di obblighi e prescrizioni; 3) una sanzione sostitutiva, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà e da una pena pecuniaria, che parimenti stabilisce obblighi e impartisce prescrizioni; 4) una liberazione condizionale, che prevede la liberazione anticipata di persona condannata, dopo che abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni.

Gli obblighi e le prescrizioni, che danno contenuto alla fattispecie, sono elencati nell'art. 4 del decreto legislativo (nonché della decisione quadro) e comprendono: a) l'obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di posto di lavoro; b) il divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; c) le restrizioni al diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; d) le istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale; e) l'obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata Autorità; f) l'obbligo di evitare contatti con determinate persone; g) l'obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato; h) l'obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato; i) l'obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile; I) l'obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale; m) l'obbligo dì assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.

2.3. La giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. 1, n. 15091 del 2019, seguita da Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144-01, e da Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, RV. 279338-01), analizzando i criteri generali sopra richiamati, e focalizzando l'attenzione sugli obblighi e le prescrizioni che caratterizzano gli istituti che li riflettono, ha riconosciuto che la misura alternativa dell'affidamento in prova, quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, sia assimilabile a una «sanzione sostitutiva», secondo la definizione ricavabile dall'art. 2 del decreto legislativo e della decisione quadro, implicando detta misura 4limitazioni del tutto compatibili con quelle elencate nel successivo art. 4 di tali testi normativi.

Il trattamento alternativo di cui all'art. 47 ord. pen. è, infatti, diretto ad incentivare la rieducazione del condannato non attraverso un meccanismo di tipo custodiale, ma imponendo regole di condotta volte primariamente a realizzarne il diretto reinserimento sociale (dai rapporti con i servizi territoriali dell'Amministrazione della giustizia, all'attività lavorativa, alle attività di solidarietà e riparazione), e per tale via a neutralizzare i fattori di recidiva (in tale contesto si collocano le prescrizioni inerenti la dimora e la libertà di movimento, il divieto di frequentazione di determinati soggetti o ambienti, il divieto di detenere armi), secondo uno schema aderente, e pressoché corrispondente, al modello esecutivo delineato dalla regolamentazione europea uniforme.

L'affidamento in prova è dunque eseguibile, in linea di principio, nel territorio di altro Paese dell'Unione europea, non essendo più di ostacolo l'Impossibilità di immediato esercizio di poteri autoritativi al di fuori del territorio nazionale, a ragione del trasferimento alle competenti Autorità dello Stato di esecuzione dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite, salva la riassunzione della competenza in capo all'Autorità nazionale nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, d.

Igs. n. 38 del 2016, che includono la sottrazione del condannato all'esecuzione e, comunque, la valutazione della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero. 2.4 Secondo consolidato orientamento di questa Corte, tale conclusione non può essere estesa alla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 - 01).

Quest'ultima è, infatti, una misura alternativa alla sola detenzione carceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato.

Essa gli permette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo di autocustodia, presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica o privata dimora, che esclude, e non semplicemente limita o riduce, la libertà personale.

Trattasi di un regime di espiazione che, già alla luce di tali caratteristiche ontologiche, fuoriesce dal campo di applicazione della decisione quadro, delimitato dai suoi artt. 1 e 2.

2.5. Considerazioni sovrapponibili a quelle appena esplicitate possono spendersi quanto alla misura della semilibertà di cui all'art. 48 ord. pen. cui il ricorrente è in atto sottoposto.

Anch'essa, infatti, permettendo al condannato ed all'internato di trascorrere solo parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, non determina il venir meno della condizione di detenzione, sicchè deve ritenersi, anche per tale ipotesi, in radice preclusa la possibilità che l'esecuzione di detta misura possa avvenire nel terr•torio 5di altro Paese dell'Unione europea, a norma della decisione-quadro n. 2008/947/GAI e del d.lgs. n. 38 del 2016.

2.6. La valutazione appena espressa, per il vero nemmeno contrastata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], non può rinvenire una deroga ove si abbia riguardo alla peculiare ipotesi, espressamente disciplinata dall'art. 52 ord. pen., nella quale al detenuto ammesso al regime della semilibertà siano state concesse, a titolo di premio, uno o più licenze «di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno», durante le quali il predetto è sottoposto al regime della libertà vigilata (art. 52, secondo comma, ord. pen.).

Anche in tal caso, infatti, la possibilità che di esse il condannato possa beneficiare nel territorio di altro Stato appartenente all'Unione Europea è radicalmente preclusa.

A detto risultato interpretativo conduce in via necessitata anzitutto l'apprezzamento dell'insussistenza, nel caso in esame, del primo presupposto fattuale cui è subordinata l'operatività della disciplina di cui al d.

Igs. n. 38/16: il [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto di poter beneficiare della licenza nel luogo, posto al di fuori del territorio nazionale, in cui egli ha la residenza, di fatto o di elezione, o nel sito in cui intende trasferirla (cosa che, peraltro, gli sarebbe in ogni caso preclusa dal suo attuale stato detentivo), ma solo di poter spostare, per alcuni giorni, la propria dimora presso l'abitazione ungherese del figlio.

Anche a voler denegare rilievo alla considerazione appena spesa, che vale già a rendere la richiesta in esame del tutto eccentrica rispetto all'ambito applicativo della normativa, valenza assorbente assume comunque l'apprezzamento dell'ontologica incompatibilità tra la medesima richiesta difensiva ed i meccanismi procedurali regolati dagli artt. 5 e ss. del d.

Igs. 38/16.

Com'è noto, essi stabiliscono che «il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale» (art. 5) non mancando di precisare, però, che detta trasmissione all'estero «è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi» (art. 6).

Proprio il riferimento temporale da ultimo richiamato rende patente il fatto che rimane del tutto estraneo all'ambito applicativo della previsione normativa di cui al d.

Igs. n. 38/16 il caso in cui l'esecuzione nel territorio di altro paese dell'Unione Europea venga invocata in relazione ad una qualsivoglia decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale che - per quanto applicativa, in luogo di una pena detentiva o restrittiva, di una sanzione limitativa della libertà, mediante imposizioni di ordi i 6o di prescrizioni - non sia in grado di incidere con tratti di apprezzabile stabilità sulla condizione giuridica del destinatario, tratto, quest'ultimo, che è del tutto estraneo all'istituto della licenza premio.

3. Le considerazioni appena spese conducono al rigetto del ricorso.

Ad esso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MDepo;;;i.gtIn C3nayien3 oggi Rorn*, i O I LUG, 2026 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tp) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Padova, ammesso al regime della semilibertà, aveva avanzato al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 52 legge 26 luglio 1975 n. 354 (d'ora in avanti: ord. pen.), una licenza di dodici giorni, in relazione al periodo temporale compreso tra il 4 ed il 13 agosto 2025, ed una successiva licenza di quindici gi ni, 1in relazione al successivo periodo temporale compreso tra il 20 dicembre 2025 ed il 3 gennaio 2026, per potersi recare in Ungheria, ove risiede il suo nucleo familiare composto dalla moglie, la cittadina ungherese [OSCURATO:PERSONA], e dai due figli, Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA], da usufruirsi presso l'abitazione di quest'ultimo, sita in Pomàz, via [OSCURATO:PERSONA] 30. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova, con provvedimento del 3 novembre 2025, ha rigettato la richiesta evidenziando come la licenza non possa essere fruita all'estero «considerato che la procedura relativa all'esecuzione di misure alternative all'estero non sono praticabili per licenze a semilibero in esecuzione della pena dell'ergastolo». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale denuncia violazione di legge (art. 52 ord. pen. e decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38) e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il difensore premette che, attraverso il d. Igs. n. 38/16, l'Italia ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2018. Ricorda che sulla scorta di detto complesso normativo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto che il condannato, ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, possa eseguire detta misura in un paese estero. Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha errato nel rigettare la domanda posto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto di eseguire all'estero la misura della semilibertà cui è in atto sottoposto - e che effettivamente non può essere assimilata ad una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2, lett. e) d. Igs. n. 38/16- ma di potervi fruire di una licenza. Ricorda che durante il periodo in cui usufruisce della licenza il condannato non è in stato detentivo, bensì in una condizione assimilata alla libertà vigilata, per la quale non sussiste «alcuna ragione che ne impedisca l'esecuzione nel paese che abbia aderito alla decisione quadro». Del tutto ininfluente - e quindi non applicabile - è la previsione di cui all'art. 6, comma 1, d. I.vo n. 38/16 che prevede «l'esecuzione all'estero quando obblighi e prescrizioni debbano essere adempiuti ed osservati per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi», atteso che la norma si riferisce «al tetto minimo di pena individuata ed eseguibile in modalità alternative alla detenzione con obblighi e prescrizioni». [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso, per quanto ammissibile («avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale» - Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, Mirabella, Rv. 285853 - 01), non è meritevole di accoglimento. 2. Devesi premettere che il d.lgs. n. 38/16, emanato per conformare l'ordinamento interno alla Decisione quadro comunitaria 2008/947/GAI, disciplina il mutuo riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione Europea. E' stato così completato, nel diritto interno italiano, il processo di conformazione al sistema europeo di rafforzata cooperazione in materia giudiziaria, che aveva già interessato le discipline del mandato di arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati (legge 22 aprile 2005, n. 69, di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI), del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nel territorio dell'Unione (d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161, di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI) e del reciproco riconoscimento delle decisioni relative a misure alternative alla detenzione cautelare (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI). 2.1. Nel preambolo della decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio, così come nella relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo attuativo, sono puntualmente esplicitati gli obiettivi perseguiti. La prospettiva è volta a garantire l'esecuzione di misure di sospensione o liberazione condizionale della pena, o di sanzioni sostitutive, irrogate dall'Autorità giudiziaria di uno dei Paesi membri, nel luogo di residenza, di fatto o di elezione, della persona condannata, sito in Paese membro diverso. Il disegno (esplicitato al punto n. 8 del «considerando» della decisione-quadro) intende, al contempo, favorire il rafforzamento della possibilità di reinserimento sociale della persona stessa, consentendole il mantenimento dei legami familiari, linguistici, culturali con il luogo dove è posto il suo centro di interessi, la sua attività lavorativa, il suo nucleo familiare, nonché permettere il superamento delle difficoltà di espletamento dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle Autorità giudiziarie nazionali, al fine di impedire la recidiva e tenere così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale. 32.2. Oggetto di riconoscimento può essere una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale con la quale è applicata, in luogo di una pena detentiva o restrittiva, una sanzione che non esclude ma limita la libertà, mediante imposizioni di ordini o di prescrizioni. Nell'impossibilità di procedere a un'elencazione compiuta, sono stati individuati criteri generali che delimitano la categoria, che allora comprende (cfr. art. 2 d.lgs. n. 38 del 2016, che replica le definizioni dell'art. 2 della relativa decisione quadro) istituti che importano: 1) una sospensione condizionale, concessa al momento della condanna, di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, e la corrispondente imposizione di obblighi e prescrizioni; 2) una condanna a pena condizionalmente differita, accompagnata dall'imposizione similare di obblighi e prescrizioni; 3) una sanzione sostitutiva, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà e da una pena pecuniaria, che parimenti stabilisce obblighi e impartisce prescrizioni; 4) una liberazione condizionale, che prevede la liberazione anticipata di persona condannata, dopo che abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni. Gli obblighi e le prescrizioni, che danno contenuto alla fattispecie, sono elencati nell'art. 4 del decreto legislativo (nonché della decisione quadro) e comprendono: a) l'obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di posto di lavoro; b) il divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; c) le restrizioni al diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; d) le istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale; e) l'obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata Autorità; f) l'obbligo di evitare contatti con determinate persone; g) l'obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato; h) l'obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato; i) l'obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile; I) l'obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale; m) l'obbligo dì assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione. 2.3. La giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. 1, n. 15091 del 2019, seguita da Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144-01, e da Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, RV. 279338-01), analizzando i criteri generali sopra richiamati, e focalizzando l'attenzione sugli obblighi e le prescrizioni che caratterizzano gli istituti che li riflettono, ha riconosciuto che la misura alternativa dell'affidamento in prova, quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, sia assimilabile a una «sanzione sostitutiva», secondo la definizione ricavabile dall'art. 2 del decreto legislativo e della decisione quadro, implicando detta misura 4limitazioni del tutto compatibili con quelle elencate nel successivo art. 4 di tali testi normativi. Il trattamento alternativo di cui all'art. 47 ord. pen. è, infatti, diretto ad incentivare la rieducazione del condannato non attraverso un meccanismo di tipo custodiale, ma imponendo regole di condotta volte primariamente a realizzarne il diretto reinserimento sociale (dai rapporti con i servizi territoriali dell'Amministrazione della giustizia, all'attività lavorativa, alle attività di solidarietà e riparazione), e per tale via a neutralizzare i fattori di recidiva (in tale contesto si collocano le prescrizioni inerenti la dimora e la libertà di movimento, il divieto di frequentazione di determinati soggetti o ambienti, il divieto di detenere armi), secondo uno schema aderente, e pressoché corrispondente, al modello esecutivo delineato dalla regolamentazione europea uniforme. L'affidamento in prova è dunque eseguibile, in linea di principio, nel territorio di altro Paese dell'Unione europea, non essendo più di ostacolo l'Impossibilità di immediato esercizio di poteri autoritativi al di fuori del territorio nazionale, a ragione del trasferimento alle competenti Autorità dello Stato di esecuzione dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite, salva la riassunzione della competenza in capo all'Autorità nazionale nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, d. Igs. n. 38 del 2016, che includono la sottrazione del condannato all'esecuzione e, comunque, la valutazione della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero. 2.4 Secondo consolidato orientamento di questa Corte, tale conclusione non può essere estesa alla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 - 01). Quest'ultima è, infatti, una misura alternativa alla sola detenzione carceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato. Essa gli permette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo di autocustodia, presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica o privata dimora, che esclude, e non semplicemente limita o riduce, la libertà personale. Trattasi di un regime di espiazione che, già alla luce di tali caratteristiche ontologiche, fuoriesce dal campo di applicazione della decisione quadro, delimitato dai suoi artt. 1 e 2. 2.5. Considerazioni sovrapponibili a quelle appena esplicitate possono spendersi quanto alla misura della semilibertà di cui all'art. 48 ord. pen. cui il ricorrente è in atto sottoposto. Anch'essa, infatti, permettendo al condannato ed all'internato di trascorrere solo parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, non determina il venir meno della condizione di detenzione, sicchè deve ritenersi, anche per tale ipotesi, in radice preclusa la possibilità che l'esecuzione di detta misura possa avvenire nel terr•torio 5di altro Paese dell'Unione europea, a norma della decisione-quadro n. 2008/947/GAI e del d.lgs. n. 38 del 2016. 2.6. La valutazione appena espressa, per il vero nemmeno contrastata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], non può rinvenire una deroga ove si abbia riguardo alla peculiare ipotesi, espressamente disciplinata dall'art. 52 ord. pen., nella quale al detenuto ammesso al regime della semilibertà siano state concesse, a titolo di premio, uno o più licenze «di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno», durante le quali il predetto è sottoposto al regime della libertà vigilata (art. 52, secondo comma, ord. pen.). Anche in tal caso, infatti, la possibilità che di esse il condannato possa beneficiare nel territorio di altro Stato appartenente all'Unione Europea è radicalmente preclusa. A detto risultato interpretativo conduce in via necessitata anzitutto l'apprezzamento dell'insussistenza, nel caso in esame, del primo presupposto fattuale cui è subordinata l'operatività della disciplina di cui al d. Igs. n. 38/16: il [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto di poter beneficiare della licenza nel luogo, posto al di fuori del territorio nazionale, in cui egli ha la residenza, di fatto o di elezione, o nel sito in cui intende trasferirla (cosa che, peraltro, gli sarebbe in ogni caso preclusa dal suo attuale stato detentivo), ma solo di poter spostare, per alcuni giorni, la propria dimora presso l'abitazione ungherese del figlio. Anche a voler denegare rilievo alla considerazione appena spesa, che vale già a rendere la richiesta in esame del tutto eccentrica rispetto all'ambito applicativo della normativa, valenza assorbente assume comunque l'apprezzamento dell'ontologica incompatibilità tra la medesima richiesta difensiva ed i meccanismi procedurali regolati dagli artt. 5 e ss. del d. Igs. 38/16. Com'è noto, essi stabiliscono che «il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale» (art. 5) non mancando di precisare, però, che detta trasmissione all'estero «è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi» (art. 6). Proprio il riferimento temporale da ultimo richiamato rende patente il fatto che rimane del tutto estraneo all'ambito applicativo della previsione normativa di cui al d. Igs. n. 38/16 il caso in cui l'esecuzione nel territorio di altro paese dell'Unione Europea venga invocata in relazione ad una qualsivoglia decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale che - per quanto applicativa, in luogo di una pena detentiva o restrittiva, di una sanzione limitativa della libertà, mediante imposizioni di ordi i 6o di prescrizioni - non sia in grado di incidere con tratti di apprezzabile stabilità sulla condizione giuridica del destinatario, tratto, quest'ultimo, che è del tutto estraneo all'istituto della licenza premio. 3. Le considerazioni appena spese conducono al rigetto del ricorso. Ad esso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDepo;;;i.gtIn C3nayien3 oggi Rorn*, i O I LUG, 2026 7
Decreto Cassazione n. 24179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris