CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 29403/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .\49. avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORT9APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di ! trattazione orale orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 ( co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Vercelli, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto pluriaggravato e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di riciclaggio loro rispettivamente ascritti, con le conseguenti condanne alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, con unico atto a mezzo del comune difensore, ma con deduzioni separate per ciascuno di essi. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi di impugnazione: 2.1.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per essere stato riconosciuto l'impossessamento, da parte della ricorrente, di euro 1.817.275,67, somma superiore all'importo complessivo dei bonifici effettuati dai conti correnti delle società R.O.C. e D.R.O. sui quali la ricorrente operava, non potendosi condividere l'assunto della Corte territoriale secondo cui soltanto subordinando la richiesta di giudizio abbreviato all'espletamento di perizia contabile sarebbero stato possibile contestare le conclusioni contabili a cui era giunta la Guardia di Finanza. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato come appropriazione indebita, pur risultando evidente dalla ricostruzione dei fatti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva piena autonomina nella gestione dei predetti conti correnti, atteso che i dirigenti non davano istruzioni né controllavano il suo operato, ma erano figure totalmente assenti. 2.1.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti contestate, difettando sia la rilevante entità del danno cagionato alle società cooperative, sia l'uso di mezzi fraudolenti. 2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento all'aumento statuito per la continuazione. 2.2. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono sovrapponibili tra loro, per quanto quest'ultima abbia premesso di avere una vita separata e distinta da quella del figlio [OSCURATO:PERSONA] e della nuora [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dei ricorsi dei predetti sono stati articolati tre motivi di impugnazione: 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di riciclaggio, avendo lasciato intendere la [OSCURATO:PERSONA] al compagno di poter vivere nell'agiatezza senza problemi, sicché non era il [OSCURATO:PERSONA] a gestire le proprie finanze, né aveva alcuna consapevolezza della provenienza illecita del denaro, come si assume provato da diversi elementi: era assunto nell'azienda di famiglia della [OSCURATO:PERSONA]; dall'esame dei messaggi del suo smartphone non era emerso alcun cenno ai furti né all'occultamento di somme; anche la [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio aveva riferito di gestire lei il conto del [OSCURATO:PERSONA] ed alcune intercettazioni ambientali comprovano la sorpresa di quest'ultimo dinanzi agli accadimenti. Difetterebbe, pertanto, adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di dolo anche solo eventuale. 2.2.2. Violazione di legge e vizio dì motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento all'aumento di pena per la continuazione. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della confisca, dovendosi ritenere inapplicabile il principio di solidarietà nel caso di riciclaggio e, conseguentemente, non potendosi confiscare l'intero valore della somma riciclata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Gli altri motivi proposti da tutti i ricorrenti, invece, sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, è inammissibile perché, nella sostanza, volto a censurare il merito della decisione impugnata prospettando, peraltro in termini di assoluta genericità, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Va premesso, infatti, che non è contestato che la [OSCURATO:PERSONA], impiegata amministrativa della R.O.C., - [OSCURATO:PERSONA] S.c., provvedeva per conto di questa società cooperativa alla gestione ed all'incasso dei crediti dei soci verso i clienti e poi provvedeva a riaccreditare le somme di spettanza ai singoli soci ed altresì che, in forza di contratto di appalto stipulato da tale società, gestiva analogo servizio di incasso anche per la D.R.O. - [OSCURATO:PERSONA], così come non è contestato che nella gestione di tali somme la [OSCURATO:PERSONA] si sia appropriata di importi significativi, quantificati dai giudici di merito in complessivi euro 1.817.275,67, sulla base delle movimentazioni dai conti delle predette società verso conti a lei collegati, così come riportate nello schema di cui alle pagg. 5 e 6 della sentenza del Tribunale di Vercelli, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza. La ricorrente non ha contestato di aver commesso le azioni criminose a lei ascritte, ma ha sostenuto di essersi appropriata della minor somma di euro 931.951,02, senza però offrire, nemmeno con il ricorso in appello, alcun elemento concreto a smentita delle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza posti a fondamento del giudizio di responsabilità espresso nei suoi confronti, e senza nemmeno contestare specificamente alcuna delle operazioni di cui allo schema predetto (pagg. 5 e 6 sentenza di primo grado), riepilogativo delle operazioni da lei effettuate in favore di conti a lei collegati, sicché nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nella valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non discostarsi dalla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata derubricazione del reato come appropriazione indebita è infondato, in quanto, secondo l'uniforme giurisprudenza di questa Corte di legittimità, risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme dì denaro sottraendole dal conto corrente aziendale (Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215 - 01; nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l'imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della "password" per operare sul conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell'ente titolare; cfr. anche Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023, Maniscalco, Rv. 283897 - 01). Risponde, invece, del reato di appropriazione indebita, e non di furto aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga "ultra vires" delle somme depositate, ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall'espletamento di un mandato. (Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, Bertini, Rv. 283280 - 01). L'invocata qualificazione giuridica di appropriazione indebita, pertanto, non può giustificarsi con l'assunto della ricorrente di aver agito, nella sostanza, in piena autonomina nella gestione dei predetti conti correnti, approfittando del difetto di istruzioni e di controlli da parte dei dirigenti della società, atteso che il difetto di istruzioni e controlli, se può aver agevolato l'indebita sottrazione di somme dai conti correnti, non può però in alcun modo essere equiparato ad una procura generale o speciale che, sola, avrebbe potuto conferire alla [OSCURATO:PERSONA] una signoria autonoma sui conti correnti. 4. Sono inammissibili perché volti a censurare il merito della decisione impugnata, prospettando una diversa "lettura" degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, anche i motivi di ricorso con i quali sia il [OSCURATO:PERSONA], compagno della [OSCURATO:PERSONA], che l'[OSCURATO:PERSONA], madre del precedente, si dolgono della ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di riciclaggio loro rispettivamente ascritti. Premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701), deve rilevarsi che, senza incorrere in vizio logico alcuno, le sentenze di merito hanno rilevato che il deposito di somme provento di furto sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] ne ostacolasse l'accertamento dell'illecita provenienza, al pari dell'intestazione all'[OSCURATO:PERSONA] di un immobile in Novara del valore di 67.999,00 euro e di un'autovettura del valore di euro 25.700,00, in entrambi i casi acquistate con denaro provento dei furti ascritti alla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, invece, all'elemento soggettivo dei reati, nessun vizio logico può ravvisarsi nella valutazione dei giudici di merito secondo la quale non può ritenersi credibile l'assunto difensivo secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe accorto dell'illecita provenienza delle enormi somme delle quali aveva la disponibilità la sua compagna, mera impiegata di società cooperativa, né avrebbe mai controllato il suo conto corrente, assumendo di averne affidato la gestione alla [OSCURATO:PERSONA], pur effettuando costosi acquisti anche per se medesimo, e partecipando alle trattative per l'acquisto di una tabaccheria e di numerose autovetture (a pag. 10 della sentenza di primo grado si riferisce dell'acquisto di diciassette vetture da parte del "nucleo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]" dal 2017 al 2021). Analogamente, quanto all'elemento soggettivo del reato ascritto all'[OSCURATO:PERSONA], in primo luogo le sentenze di merito alla luce hanno evidenziato l'incompatibilità tra le dichiarazioni della predetta e quelle della [OSCURATO:PERSONA], atteso che quest'ultima ha riferito di aver regalato alla prima la casa, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver ricevuto in regalo l'autovettura; senza incorrere in vizio logico alcuno, inolktre, la Corte territoriale ha valorizzato le circostanze che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno di autovetture ed era, peraltro, consapevole del lavoro del figlio, mero dipendente di un'impresa idraulica, così come di quello, di impiegata, della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, era inevitabilmente consapevole della provenienza illecita delle rilevanti somme impiegate nelle operazioni di cui si tratta, così come è stato valorizzato il rilievo che l'intestazione delle utenze dell'immobile alla [OSCURATO:PERSONA], che curava anche i rapporti con l'amministratore del condominio e con l'impresa di ristrutturazione del bene, non si concilia con l'asserita donazione del bene. 5. Anche il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Cuccaro, con il quale si censura la mancata esclusione delle aggravanti contestate, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, essendo sufficiente il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]., non contestato dalla ricorrente, ad integrare l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, così come, in tema di furto aggravato, l'espressione "mezzo fraudolento", di cui al n. 2 comma primo art. 625 cod. pen., comprende ogni attività fraudolenta o insidiosa, che sorprenda o soverchi la contraria volontà del detentore della cosa, sicché in esso rientra ogni operazione straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta ad eludere le cautele ed a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose. (Sez. 2, n. 7840 del 27/09/1990, dep. 1991, Morena, Rv. 187873 - 01): correttamente, pertanto, si è riconosciuta tale aggravante in considerazione dell'uso della "password" - necessaria per operare sul conto corrente della società - per finalità proprie, difformi dalla volontà degli organi della società soggetto passivo del reato; né può ravvisarsi alcuna illogicità nel riconoscimento della rilevante entità del danno cagionato alle persone offese, in considerazione della sottrazione del complessivo rilevante importo di euro 1.817.275,67. 6. La graduazione delle pene, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, così come all'aumento per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha ben evidenziato di aver determinato la pena base nella misura minima prevista dall'ultimo comma dell'art. art.625 cod. pen. quanto alla [OSCURATO:PERSONA], e dall'art. 648 bis cod. pen. ultimo comma quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed all' [OSCURATO:PERSONA], giustificando in maniera congrua con il numero delle condotte contestate l'aumento per la continuazione di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], con "il numero dei prelievi effettuati" ed "il restante bonifico di restituzione delle somme alla [OSCURATO:PERSONA]" l'aumento della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] di sei mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa per la continuazione interna ed infine, quanto all' [OSCURATO:PERSONA], con la "considerazione del non indifferente valore dell'autovettura a lei intestata" l'aumento per la continuazione di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa. 7. Sono manifestamente infondate, infine, le censure rivolte alla confisca dell'immobile e dell'autovettura intestate all'[OSCURATO:PERSONA] ed a quella, anche per equivalente, della somma di euro 177.380,00 disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. . Costituiscono, infatti, prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (cfr. Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 02,; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita). Analogamente, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Pmt, Rv. 286131 - 01, che, in motivazione, ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.). 7. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna di questa al pagamento delle spese processuali, mentre alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed altresì al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]